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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29826/2023

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9B05Z335B – elettivamente domiciliato , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Bologna, alla via Farini,n. 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difend ono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

COSTITUITO avverso lasentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1492/ 20 2 1, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 settembre2023del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino della Nigeria, originario del [OSCURATO:PERSONA], formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese d’origine taluni appartenenti alla setta degli Ogboni lo avevano sollecitato ad entrare a farne parte in luogo del padre; che a fronte del suo rifiuto era stato ripetutamente minacciato; chedunque era stato costretto a lasciare la Nigeria, onde non esporre a rischiola sua incolumità; che aveva raggiunto l’Italia dopo esser rimasto due anni in Libia.

2. La competente [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza. 3.Con ordinanza de l 23.7.2018 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto dalrichiedente asilo avverso il provvedimento della commissione. 4.Con sentenza n. 1492/2021 la Corte di Bologna rigettava l’appello esperito avverso l’ordinanza del tribunale.

Evidenziava la corte che in maniera condivisibile il tribunale aveva reputato le dichiarazioni del ricorrente, pur alla luce delle informazioni acquisite in ordine al paese d’origine, generiche, lacunose e dunque inattendibili (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

Evidenziava quindi - l a corte - che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello statusdi rifugiato nédella protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007.

Evidenziava poiche neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 cit.

Evidenziava segnatamente che le risultanze del reportaggiornato al 2020 del “Ministero dell’Interno –Commissione nazionale per il diritto d’asilo – Area II – Unità COI”inducevano ad escludere nel [OSCURATO:PERSONA], regione nigeriana d’origine del ricorrente,l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata derivanti da conflitti armati interni o internazionali(cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava infine,con riferimento alla protezione “umanitaria”, che non era stato acquisito riscontro - al di là dello svolgimento di un’attività lavorativa a tempo determinato – d i alcuna forma di inserimento nel contesto socioeconomico italiano, sicché l’appellante doveva reputarsi tuttora radicato nel contesto nigeriano di provenienza(cfr. sentenza d’appello, pag.11). 5.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il richiedente asilo indicato in epigrafe; ne ha chiesto sulla scorta ditre motiv i la cassazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ric orrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto de ll’ art. 3, 5° co., d.lgs. n. 2 51 / 2007 e dell’art. 8, 3° co.,d.lgs. n. 25/2008.

Deduce che la Corte di Bologna ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni immotivatamente ed in spregio ai criteri dettati dalla legge ai fini del vaglio di credibilità del richiedente asilo(cfr. ricorso, pag. 3). 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

8. Ovviamente l a valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

9. Su tale sco rta è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorat o l’affermazionedi inattendibilità delle dichiarazioni dell’appellante.

Segnatamente la corte distrettuale ha ribadito il rilievo del tribunale secondo cui nessun elemento avvalorava il compimento di atti persecutori ai danni del ricorrente(cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 e 6 ) .

Al contempo, del tuttoingiustificata è la deduzione, invero generica , secondo cui sarebbero stat e violate le regole d i valutazione dell a credibilità del richiedente asilo (cfr. ricorso, pag. 3).

10. Ovviamente, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Invano, perciò , il ricorrente adduce che la corte di merito ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni alla luce di non meglio precisate fonti internazionali(cfr. ricorso, pag. 4).11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8, 3° co., d.lgs. n. 25/2008.

Deduce cha la Corte di Bologna gli ha negato la protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 cit. alla luce delle risultanze del sito ministeriale “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 4), così sottraendosi ai suoi doveri di cooperazione istruttoria (cfr. ricorso, pag. 5). 12.Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile. 13.Senza dubbio le informazioni (“Country of [OSCURATO:PERSONA]”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202). 14.Tuttavia, non può non rimarcarsi quanto segue.

Perun verso, la Corte bolognese ha altresì indicato quale specifica sua fonte di informazione il report aggiornato al 2020 del “Ministero dell’Interno – Commissione nazionale per il diritto d’asilo –Area II – Unità COI” (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Per altro verso, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui all’art. 8, 3° co., del dec. lgs. n. 25 del 2008, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd.dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2020, n. 4037; Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19919).

Per altro verso ancora,il ricorrente non ha, mercé il riferimento alle risultanze del sito “Atlanteguerre”(cfr. ricorso, pag. 5), fornito riscontri precisi ed univoci, atti a dimostrare che nel [OSCURATO:PERSONA] esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale. 15.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, 6° co., d.lgs. n. 286/1998.

Deduce chela Corte di Bologna non ha specificato le ragioni per le quali ha opinato per l’insussistenza diprofili di vulnerabilità (cfr. ricorso, pag. 6 ) .

Deduce poi che la corte d’appello non ha vagliatoil livello di salvaguardia dei diritti fondamentali nel suo paese d’origine(cfr. ricorso, pag. 7) né ha tenuto conto dei pericoli connessi all’epidemia da “Covid –19” (cfr. ricorso, pag. 9 ) .

Deduce infine che nel paese d’origine non ha legami familiari e che in Italia vive da sei anni ed in Italia ha avviato un proficuo percorso di integrazione socio- lavorativa(cfr. ricorso, pag. 10). 16.Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile. 17.Il primo profilo d i doglianza non censura la “ ratio in parte qua decidendi ”.

La Corte di Bologna ha precisato infatti che l’appellante non aveva indicato alcuna specifica situazione personale di vulnerabilità (cfr. sentenza d’appello, pag. 11).Ben vero, non rilevano gli atti persecutori asseritamente s ubiti d a gli appartenenti alla setta degli “Ogboni”: la corte distrettuale non ha reputato attendibili le dichiarazioni del ricorrente. 18.Il secondo profilo di doglianza è “aspecifico”.

Difatti, del tutto genericamenteil ricorrente si duole per il mancato riscontro del livello di salvaguardia dei diritti fondamentali nel suo paese d’origine e dei rischi da “Covid –19”. 19.Il terzo profilo di doglianza si risolve nella indebita sollecitazione a questa Corte a riesaminare, mercé la rivalutazione degli esiti di causa,il giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha atteso, allorché ha denegato l’ “umanitaria”(cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità). 20.Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R.n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9B05Z335B – elettivamente domiciliato , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Bologna, alla via Farini,n. 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difend ono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITO avverso lasentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1492/ 20 2 1, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 settembre2023del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino della Nigeria, originario del [OSCURATO:PERSONA], formulava istanza di protezione internazionale. Esponeva che nel suo paese d’origine taluni appartenenti alla setta degli Ogboni lo avevano sollecitato ad entrare a farne parte in luogo del padre; che a fronte del suo rifiuto era stato ripetutamente minacciato; chedunque era stato costretto a lasciare la Nigeria, onde non esporre a rischiola sua incolumità; che aveva raggiunto l’Italia dopo esser rimasto due anni in Libia. 2. La competente [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza. 3.Con ordinanza de l 23.7.2018 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto dalrichiedente asilo avverso il provvedimento della commissione. 4.Con sentenza n. 1492/2021 la Corte di Bologna rigettava l’appello esperito avverso l’ordinanza del tribunale. Evidenziava la corte che in maniera condivisibile il tribunale aveva reputato le dichiarazioni del ricorrente, pur alla luce delle informazioni acquisite in ordine al paese d’origine, generiche, lacunose e dunque inattendibili (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava quindi - l a corte - che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello statusdi rifugiato nédella protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007. Evidenziava poiche neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 cit. Evidenziava segnatamente che le risultanze del reportaggiornato al 2020 del “Ministero dell’Interno –Commissione nazionale per il diritto d’asilo – Area II – Unità COI”inducevano ad escludere nel [OSCURATO:PERSONA], regione nigeriana d’origine del ricorrente,l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata derivanti da conflitti armati interni o internazionali(cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava infine,con riferimento alla protezione “umanitaria”, che non era stato acquisito riscontro - al di là dello svolgimento di un’attività lavorativa a tempo determinato – d i alcuna forma di inserimento nel contesto socioeconomico italiano, sicché l’appellante doveva reputarsi tuttora radicato nel contesto nigeriano di provenienza(cfr. sentenza d’appello, pag.11). 5.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il richiedente asilo indicato in epigrafe; ne ha chiesto sulla scorta ditre motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ric orrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto de ll’ art. 3, 5° co., d.lgs. n. 2 51 / 2007 e dell’art. 8, 3° co.,d.lgs. n. 25/2008. Deduce che la Corte di Bologna ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni immotivatamente ed in spregio ai criteri dettati dalla legge ai fini del vaglio di credibilità del richiedente asilo(cfr. ricorso, pag. 3). 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8. Ovviamente l a valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340). 9. Su tale sco rta è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorat o l’affermazionedi inattendibilità delle dichiarazioni dell’appellante. Segnatamente la corte distrettuale ha ribadito il rilievo del tribunale secondo cui nessun elemento avvalorava il compimento di atti persecutori ai danni del ricorrente(cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 e 6 ) . Al contempo, del tuttoingiustificata è la deduzione, invero generica , secondo cui sarebbero stat e violate le regole d i valutazione dell a credibilità del richiedente asilo (cfr. ricorso, pag. 3). 10. Ovviamente, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794). Invano, perciò , il ricorrente adduce che la corte di merito ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni alla luce di non meglio precisate fonti internazionali(cfr. ricorso, pag. 4).11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8, 3° co., d.lgs. n. 25/2008. Deduce cha la Corte di Bologna gli ha negato la protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 cit. alla luce delle risultanze del sito ministeriale “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 4), così sottraendosi ai suoi doveri di cooperazione istruttoria (cfr. ricorso, pag. 5). 12.Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile. 13.Senza dubbio le informazioni (“Country of [OSCURATO:PERSONA]”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202). 14.Tuttavia, non può non rimarcarsi quanto segue. Perun verso, la Corte bolognese ha altresì indicato quale specifica sua fonte di informazione il report aggiornato al 2020 del “Ministero dell’Interno – Commissione nazionale per il diritto d’asilo –Area II – Unità COI” (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Per altro verso, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui all’art. 8, 3° co., del dec. lgs. n. 25 del 2008, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd.dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2020, n. 4037; Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19919). Per altro verso ancora,il ricorrente non ha, mercé il riferimento alle risultanze del sito “Atlanteguerre”(cfr. ricorso, pag. 5), fornito riscontri precisi ed univoci, atti a dimostrare che nel [OSCURATO:PERSONA] esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale. 15.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, 6° co., d.lgs. n. 286/1998. Deduce chela Corte di Bologna non ha specificato le ragioni per le quali ha opinato per l’insussistenza diprofili di vulnerabilità (cfr. ricorso, pag. 6 ) . Deduce poi che la corte d’appello non ha vagliatoil livello di salvaguardia dei diritti fondamentali nel suo paese d’origine(cfr. ricorso, pag. 7) né ha tenuto conto dei pericoli connessi all’epidemia da “Covid –19” (cfr. ricorso, pag. 9 ) . Deduce infine che nel paese d’origine non ha legami familiari e che in Italia vive da sei anni ed in Italia ha avviato un proficuo percorso di integrazione socio- lavorativa(cfr. ricorso, pag. 10). 16.Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile. 17.Il primo profilo d i doglianza non censura la “ ratio in parte qua decidendi ”. La Corte di Bologna ha precisato infatti che l’appellante non aveva indicato alcuna specifica situazione personale di vulnerabilità (cfr. sentenza d’appello, pag. 11).Ben vero, non rilevano gli atti persecutori asseritamente s ubiti d a gli appartenenti alla setta degli “Ogboni”: la corte distrettuale non ha reputato attendibili le dichiarazioni del ricorrente. 18.Il secondo profilo di doglianza è “aspecifico”. Difatti, del tutto genericamenteil ricorrente si duole per il mancato riscontro del livello di salvaguardia dei diritti fondamentali nel suo paese d’origine e dei rischi da “Covid –19”. 19.Il terzo profilo di doglianza si risolve nella indebita sollecitazione a questa Corte a riesaminare, mercé la rivalutazione degli esiti di causa,il giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha atteso, allorché ha denegato l’ “umanitaria”(cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità). 20.Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R.n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della
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