CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata (si deve ricordare che non è in base al contenuto della denuncia che deve essere valutata la preclusione del giudicato, ma unicamente sulla base dell'identità del fatto inteso come azione-nesso di causalità-evento naturale oggetto del precedente giudizio e che ove ricorra la diversità della condotta è da escludersi la preclusione del giudicato, non trattandosi di giudizio sulle medesime condotte materiali); ritenuto che nel caso di specie per la diversità del fatto oggetto del separato giudizio (bancarotta fraudolenta documentale) è stata correttamente esclusa con riguardo al delitto di peculato la violazione dell'art. 649 c.p.p. e, con essa, del principio del ne bis in idem, attesa la evidente diversità del fatto materiale non trattandosi di bancarotta patrimoniale; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso