CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8774-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , è rappresentata e difesa - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 446/22/2015della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 3.03.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che a l la Fersalento fu notificat o l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperò, relativamente all’anno 2005, costi dichiarati, ma ritenuti non inerenti, non Accertamento –Condono ex art. 1l. n. 197del 2022 - Estinzione RGN 8774/2016 Consigliere rel. Federici documentati o non di competenza, per un importo complessivo di € 306.329,00, così rideterminando maggiori imposte a titolo di Iva, Ires ed Irap. Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che con sentenza n. 171/04/2010 accolse in parte le ragioni della società. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, fu rigettato con sentenza n. 446/22/2015. Il giudice regionale ha ritenuto di confermare le statuizioni del giudice di primo grado, per quanto favorevoli alla contribuente. L’ufficio ha censurato la sentenza con due motivi e ne ha chiesto la cassazione. La società ha resistito con controricorso. Nelle more del processo quest’ultima ha chiesto la sospensione del giudizio,al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributari e pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Disposta la sospensione, successivamente,ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la contribuente ha depositato documentazione relativa all’estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito fiscale. Considerato che La società, che prima aveva formalizzato una richiesta di sospensione per la definizione del giudizio ai sensi della L. 130 del 2022, ha infine dichiarato di avvalersi della definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022, disciplina nelle more intervenuta. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della RGN 8774/2016 Consigliere rel. Federici decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiestain pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201). In base al comma 202, “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”. Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giu