CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 38441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 13/01/2015, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla corretta qualificazione giuridica del reato in contestazione, nonché vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 3 dell'articolo 648 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La richiesta di riqualificazione- già avanzata con la prima impugnazione - è stata disattesa con motivazione logica e persuasiva, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. Ed invero, la Corte territoriale, con motivazione che si salda ed integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla testimonianza resa dal venditore della vettura, alla scrittura privata prodotta da quest'ultimo (corredata da documento identificativo dell'odierno ricorrente), ai segni di effrazione presenti sul veicolo e alla carenza di una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti presentata dal ricorrente, ha ritenuto sussistente la condotta di riciclaggio invece che quella di furto in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Il secondo motivo di ricorso, che invoca il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648 bis comma 3 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il fatto che è incontestato che il furto sia avvenuto con effrazione in una pubblica via, apprendendo un veicolo esposto alla pubblica fede. La natura pluriaggravata del furto impedisce di ritenere sussistente l'attenuante invocata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d