CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24822/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo --- [OSCURATO:PERSONA]. Gen. c_o_12el-trtiéper il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi soffermato sul secondo motivo del ricorso presentato, insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 15 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza resa il 9 luglio 2015 cial Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, ha rideterminato, per quanto qui di interesse, riconoscendo la continuazione con altro reato giudicato con sentenza del Tribunale di Brindisi divenuta irrevocabile il 27 maggio 2016, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione e ridotto le pene accessorie nella misura corrispondente alla pena principale. L'imputato è stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 15 :uglio 2008. Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato, n.q. di socio e amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in concorso con i propri genitori, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dal 24 novembre 1988 al 19 agosto 2005, nonché socia della Plus :[OSCURATO:SOCIETA]. dal 5 agosto 1998 al 25 gennaio 2008, e [OSCURATO:PERSONA], direttore tecnico e amministratore unico dai 10 agosto 2005 sino al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alio scopo di recare pregiudizio ai creditori, distraevano, di concerto tra loro, i beni aziendali, mobiliari ed immobiliari, appartenenti a tale società e/o, comunque, i corrispettivi del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il 10 maggio 2005 per l'importo pattuito di euro 194,000,00, avente ad oggetto la pressoché totalità del compendio aziendale della predetta società nonché i corrispettivi del contratto di locazione stipulato il 1 aprile 2005, per la durata prevista di sei anni, per un canone annuo di euro 36.000,00, da pagarsi in rate anticipate mensili di euro 3000,00; contratti artificiosamente stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., (venditrice di ramo d'azienda in un negozio e locatrice nell'altro) e la [OSCURATO:PERSONA] (acquirente del ramo d'azienda e locataria degli impianti, infrastrutture, mezzi) all'epoca dello stato di decozione e sostanziale dissesto della prima, in quanto gravata da rilevante esposizione debitoria di natura tributaria previdenziale e assistenziale, pari a più di due milioni di euro, in favore della seconda (rappresentata e partecipata dal figlio e dalla moglie del dominus della fallenda); contratti determinanti, per il loro oggetto, la sostanziaie definitiva stasi della Tubisaldo, svuotata di ogni bene aziendale idoneo all'impresa sino ad allora svolta, il cui patrimonio, comunque, non vedeva il beneficio dell'ingresso dei corrispettivi previsti dai suddetti illeciti negozi il cui equivalente veniva destinato a ignote finalità. I Giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato in contestazione. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi tutti proposti a norma dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen.,. 2.1. Con il primo motivo, lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova della condotta distrattiva contestata. Deduce che i giudici di secondo grado si sarebbero limitati esclusivamente a riportare in sentenza una serie di elementi che farebbero emergere come la cessione del ramo di azienda e la locazione del capannone sarebbero state operazioni simulate e distrattive rispetto alla massa fallimentare dei beni aziendali e delle somme di danaro della fallita. Gli elementi valorizzati per ritenere fondato l'assunto accusatorio la riconducibilmtà di entrambe le società all'imputato e alla sua famiglia; la coincidenza della sede sociale di entrambe le società; !a mancata risoluzione del contratto di affitto nonostante la [OSCURATO:PERSONA] risultasse morosa per oltre euro 15.000,00 alla data del fallimento, somma mai versata neanche alla curatela in ragione di spese di manutenzione straordinarie per larga parte non giustificate dal punto di vista contabile — sarebbero, però, ad avviso del ricorrente, frutto di un'errata ricostruzione dei fatti e di una distorta interpretazione degli stessi in quanto dall'analisi delle scritture contabili di entrambe le società sarebbe emerso che il corrispettivo per la cessione di azienda era stato corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso il versamento quasi quotidiano di somme fino al raggiungimento della quota di euro 194.000,00. Il suddetto pagamento non solo era consenl:ito dalla legge, ma risultava regolarmente registrato nei mastrini delle rispettive società a nulla rilevando il fatto, valorizzato, invece, dalla Corte territoriale, che tali versamenti non fossero stati riportati nel libro giornale essendovi comunque traccia dell'operazione effettuata. Osserva, infine, che la rilevata «drastica riduzione del conto casa attraverso operazioni apparenti di anticipazioni in contanti verso soci» nulla prova in ordine alla sussistenza di una condotta distrattiva e, sul punto, del tutto carente sarebbe la motivazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della disposizione di cui all'articolo 649 cod. proc. pen. nonché la carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui esclude la sussistenza del bis in idem. Nell'odierno procedimento penale, sottolinea il ricorrente, egli è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta patrimoniale distrattiva in qualità di socio e amministratore unico della Plus service s.r.l. (dichiarata fallita il 16 novembre 2010), nonostante in un procedimento parallelo, instaurato sempre nei suoi confronti in qualità di socio e amministratore unico della predetta società per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sia stata resa sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. divenuta irrevocabile il 27 maggio 2016. Deduce che in quest'ultimo processo gli era stato contestato di aver distratto somme di danaro dal patrimonio della società contabilizzando le uscite come anticipazioni diverse e tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non essendo possibile riconoscere l'analitica indicazione dei crediti annotati sul libro giornale e conseguire certezze in merito all'effettivo pagamento della somma di euro 194.000 per l'acquisizione del ramo di azienda ceduto nel gennaio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente vi sarebbe identità tra tali fatti e quelli oggetto del presente procedimento e tale questione, sollevata dinanzi ai giudici di secondo grado, sarebbe stata, pertanto, erroneamente ritenuta infondata. 2.3. Con il terzo motivo censura l'errata indicazione della pena base per i fatti contestati nell'ambito del presente procedimento ritenuti più gravi, senza motivazione, di quelli contestati e accertati con la sentenza sopra richiamata emessa dal Gip presso il Tribunale di Brindisi il 28 aprile 2016. Lamenta ancora l'inosservanza della legge penale con riguardo sia al diniego del beneficio delle attenuanti generiche, sia all'eccessivo aumento di pena per il riconoscimento del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti appresso indicati. 2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la mancanza di motivazione in relazione alla contestata bancarotta fraudolenta sostenendo sostanzialmente che la sentenza impugnata, pur rifacendosi legittimamente per relationem alla sentenza di primo grado, si limita ad aderirvi in termini del tutto apodittici. Tale censura è priva di pregio in quanto il ricorrente mostra di non aver letto nella sua interezza la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata che non si limita a ritenere l'esaustività, sia in fatto sia in diritto, della sentenza impugnata, ma, con riferimento a quanto devoluto, specifica ulteriormente, con chiarezza e in modo logico ed esaustivo, le ulteriori ragioni (rispetto a quelle addotte dal giudice di primo grado) per cui deve ritenersi la penale responsabilità dell'imputato per il deiitto ascrittogli. La Corte d'appello muove dalla considerazione che alla data del 31 dicembre 2004, quando formale amministratrice e titolare di una quota pari al 90% del capitale sociale era [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava una grave situazione di indebitamento (descritta nel dettaglio nella sentenza di primo grado e pari a complessivi C 1.839.233,50) che non era andata migliorando negli anni successivi; in questa situazione di criticità la società cedeva un ramo di azienda e la quasi totalità di automezzi, impianti e macchinari A necessari allo svolgimento della propria attività alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata dall'imputato e di cui era socia anche la Micelli; il corrispettivo, che dal contratto risultava pagato in unica soluzione il 10 gennaio 2005, veniva versato, invece, successivamente e in contanti, secondo quanto risulta dai mastrini di cassa, in sedici rate quasi giornaliere; il conto cassa della fallita, quindi, per effetto dei pagamenti, raggiungeva il saldo di C 231.000,00 circa per poi ridursi drasticamente, poco dopo e nell'arco di meno di un mese, a circa C 8.5989‘0,00 per effetto di anticipazioni effettuate a favore dei soci; nello stesso periodo la fallita, quando ancora era amministratrice la Micelli, cedeva in locazione, sempre alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il proprio capannone industriale per la durata di anni sei e al canone annuo di C 315.000,00, da pagarsi in dodici rate mensili anticipate e versato, inizialmente, in contanti e poi non più corrisposto, facendo così maturare un credito a favore della locatrice, che non aveva esercitato il diritto alla risoluzione, convenzionalmente stabilito per il caso di omesso pagamento anche di una sola rata, e che non veniva pagato neanche al curatore avendo addotto, l'odierno imputato, amministratore della società conduttrice, di aver fatto eseguire lavori di manutenzione straordinaria, lavori che, però, non risultavano provati nella loro integrale esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non disponendo più dei mezzi e dell'unità immobiliare necessari per lo svolgimento della propria attività, cessava di fatto la propria attività dal 2006. La Corte d'appello, quindi, non si è limitata, come sostenuto dal ricorrente, « a riportare una lista di elementi che farebbero emergere come la cessione del ramo di azienda e la locazione del capannone siano state operazioni simulate e distrattive rispetto alla massa fallimentare [...] e che nulla provano rispetto all'esistenza di una condotta distrattiva», ma piuttosto ha fotografato una serie di situazioni anomale, che si concatenano logicamente tra loro e che hanno pervaso profondamente la realtà societaria tanto da metterne in discussione la concreta operatività e che giustificano l'epilogo decisorio a cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito. La Corte ha esaminato il complesso probatorio contestualizzandone ogni elemento e fondando la propria motivazione su elementi dotati di immediata evidenza dimostrativa della "fraudolenza" del fatto così fornendo un impianto argomentativo consistente, logico e privo di qualunque aporia. Le condotte accertate, al di là della perdita economica che hanno cagionato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., hanno compromesso infatti qualsiasi possibilità di prosecuzione dell'attività della società poi fallita, pregiudicando totalmente la prospettiva di un ripianamento della situazione debitoria e ponendosi, quindi, al di fuori di qualsiasi, corretta logica imprenditoriale. E evidente, pertanto, che la condotta contestata è stata concretamente pericolosa per la garanzia patrimoniale, situazione di pericolo che, secondo quanto si comprende dalle sentenze di merito -- senza che vi sia specifica contestazione del ricorrente sul punto — è rimasta ferma almeno fino alla soglia costituita dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che ha sancito la definitiva rilevanza penale delle attività censurate. Il primo motivo è dunque infondato. 3. Il secondo motivo, concernente la sussistenza del bis in idem rispetto al reato di cui alla sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari di Brindisi del 28 aprile 2016, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2016, è inammissibile. L'imputato sostiene, in particolare, reiterando quanto già dedotto in appello, che la circostanza di essere già stato processato e condannato, n.q. di amministratore unico della Plus service s.r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di quest'ultima società, renderebbe improcedibile, ex art. 649 cod. proc. pen., la contestazione odierna. Il ricorrente, però, non si confronta minimamente con la motivazione resa dalla Corte distrettuale che, dopo aver posto in evidenza che secondo questa Corte di legittimità, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 210:39 del 27/1/2011, Milo, Rv. 249665-01), non sussiste bis in idem neanche quando a seguito di condanna definitiva per bancarotta si apra un nuovo procedimento penale per altre distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale, rileva che, nel caso di specie, la condanna del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta passata in giudicato inerisce a una procedura conco.-suale di altra società ossia della [OSCURATO:PERSONA] srl e che ciò esclude in radice la possibilità di ritenere sussistente il bis in idem. Tale affermazione non solo è in linea con quanto da tempo ritenuto da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 98 del 30/01/1968, Scarinzi, Rv. 107573 - 01 secondo cui «La preclusione che vieta di esercitare l'azione penale per un reato precedentemente giudicato, presuppone che si proceda contro il medesimo imputato per lo stesso fatto. L'espressione fatto va assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato. (Nella specie, si è esclusa l'applicabilità dell'eccezione di giudicato nei confronti di imputato che, con altra sentenza, era stato condannato per un reato di bancarotta in relazione alla dichiarazione di fallimento di un'altra società - distinta ed autonoma da quella di cui al processo in corso - della quale era stato pure amministratore.)», ma fa buon uso di quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte e, prima ancora, dal Giudice delle leggi che, con la sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»). La Corte costituzionale in tale sentenza afferma che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato e che per "fatto" deve intendersi «l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi». In altri termini, non vi è alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. Orbene, applicando siffatti principi alla situazione qui in esame non può che concludersi che si è in presenza di "fatti" — intesi nell'accezione sopra delineata — differenti tra loro essendo pacifico che la sentenza definitiva per la quale l'imputato è stato condannato concerne altro fallimento. Ed invero, sebbene le condotte in relazione ai quali detto provvedimento è stato pronunciato siano in parte sovrapponibili rispetto a quelle per cui è causa, differenti sono i creditori e differente è l'offesa arrecata agli interessi patrimoniali di costoro per cui deve escludersi la sussistenza dell'invocato bis in idem. 4. Il terzo motivo è parzialmente fondato. 4.1. Con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice d'appello, con motivazione concisa, ma chiara e sufficiente ha spiegato le ragioni poste a base della sua valutazione, ragioni che, in quanto frutto di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). La Corte distrettuale, a fondamento del proprio diniego, ha valorizzato la gravità del fatto e i precedenti penali di cui risulta gravato anche l'odierno ricorrente e tanto basta, attesa l'entità della pena inflitta, per ritenere assolto l'obbligo di motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Il motivo è dunque inammissibile in parte qua. 4.2. Il terzo motivo è invece fondato nella parte in cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui è stato ritenuto più grave il reato contestato nel presente procedimento rispetto a quello definito con sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari di Brindisi il 28 aprile 2016. La Corte distrettuale, infatti, si è limitata ad affermare la maggiore gravità del reato oggetto del presente procedimento senza fornire alcun elemento a scAtegno di siffatta decisione così venendo meno al suo obbligo motivazionale. Questa Corte, in più occasioni, ha affermato il principio secondo cui «In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato». (Ex mu/tis, Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885 ). 5. Sotto questo profilo s'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata e il Giudice del rinvio dovrà dare conto dei cril:eri utilizzati nella individuazione del reato base e nella determinazione dell' aumento di p