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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22612/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7880/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Liberiana, 17 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudizialepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaFrancesco Belloni, 16 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n . 2224 /2018, depositatail 30 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:contratti bancari -pagamenti in esecuzione del concordato preventivo -restituzioni - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 30 novem bre 2018, che, accogliendo l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rigettando il suo appello principale, la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 366.471,84, oltre interessi al tasso legale o al tasso, se superiore, di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi dalla domanda al saldo; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.d i due domande restitutori e avent i a oggetto , rispettivamente , somme incassate dalla banca per conto della società in epoca successiva alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata e trattenute dalla banca medesima in compensazione con proprie poste creditorie e somme indebitamente annotate nel conto corrente a titolo di inte ressi passivi ultralegal i, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e per erronea applicazione della disciplina delle valute; -la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva disatteso la prima domanda restitutoria, ritenendo lecite ed efficaci le operazioni di compensazione dei crediti della società poste in essere dalla banca anche con riferimento al periodo di sottoposizione della società medesima alla procedura concorsuale, stante la continuità delle pattuizioni che disciplinavano il rapporto di conto corrente anche relativamenteal mandato all’incasso e al patto di compensazione delle posteregolate sul predetto conto; - ha, inoltre, dato atto che il giudice di prime cure aveva , invece, accolto la seconda domanda restitutoria limitatamente all’applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e alla disciplina delle valute, condannando la banca alla restituzione in favore della società correntista della somma di euro 54.079,19, oltre accessori; - ha, quindi, disatteso l’appello principale della banca escludendo l’esistenza dei dedotti errori di calcolo nella rideterminazione del saldo del conto corrente e confermando sia l’indebita applicazione de gli interessi capitalizzati trimestralmente anche per il periodo successivo al 1° luglio 2000, sia la sussistenza della contestata legittimazione ad agire della società pur a seguito dell’ammissione all’amministrazione controllata; - ha, invece , accolto l’ appello incidentale della società ritenendo non dimostrata l’esistenza di un patto di compensazione relativo ai crediti oggetto del mandato all’incasso, i cui importi erano stati trattenuti dalla banca, né , comunque, l’ e sistenza di crediti della banca in epoca successiva all’ammissione della società alla procedura concorsuale, condannando, conseguentemente, la banca alla restituzione del relativoimporto; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo, la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a unmotivo; -avverso tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento alla statuizione di inesistenza del patto di compensazionee, comunque, della sua inoperatività,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello, da un lato, posto a fondamento della sua decisione una prova non offerta dalle parti, consistente nel contratto di conto corrente stipulato il 22 aprile 1974, il cui documento non era stato prodotto in giudizio,e, dall’altro, omesso di considerare i documenti depositati relativi al conferimento da parte della società di un mandato irrevocabile all’incasso nell’interesse della banca cui era riconosciuta la facoltà di portare le somme incassate a estinzione del suo credito; - evidenzia, altresì, che l’esistenza di un siffatto patto di compensazione non era stato oggetto di contestazione da parte della società, per cui dovevaritenersi che non necessitasse di dimostrazione per l’operatività del principio di non contestazione; -con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, «in relazione all’art. 115 c.p.c.», nella parte in cui la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’esistenza di un fatto, consistente nell’esistenza del menzionato patto di compensazione, che era stato dimostrato nel corso del giudizio e che era idoneo a incidere sull’esito della decisione; - con la medesima censura lamenta, inoltre, l’err ore presente nella sentenza impugnata laddove ha affermato che, anche qualora fosse stata dimostrata l’esistenza del patto di compensazione, quest’ultimo non avrebbe potuto spiegare i suoi effetti estintivi per mancata dimostrazione dell’esistenza di una posizione debitoria della società, evidenziando che la prova del credito della banca emergeva per tabulas dalle stesse produzioni avversarie, nonché dagli estratti conto depositati; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -la Corte di appello, dopo aver rilevato che il diritto vantato dalla banca al trattenimento delle somme riscosse in esecuzione del mandato all’incasso dei titoli e delle ricevute bancarie emesse dai clienti della società si fondava sulla «pattuizione di compensazione contenuta nel contratto di conto corrente … stipulato in data … 22/4/1974 che prevede espressamente il diritto di compensazione della banca», ha affermato che la banca non aveva offerto dimostrazione dell’esistenza di uno specifico patto di compensazione relativo alle somme oggetto del mandato all’incasso e che, in ogni caso, quand’anche siffatta prova fosse stata offerta, non sussistevano i presupposti per l’operatività della compensazione, attesa l ’inesistenza di una posizione debitoria della società, la quale doveva escludersi una volta espunte o rideterminate nel loro importo le annotazione effettuate sul conto corrente a debito a seguito dell’applicazione di clausole di tale contratto ritenute nulle; - il giudice ha, dunque, posto a fondamento della sua decisione sul punto due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’una vertente sull’assenza di un patto di compensazione relativo alle somme in oggetto e l’altra sul mancato verificarsi dell’effetto estintivo del credito della società (riscosso dalla banca) conseguente all’operatività della compensazione per insussistenza di un debito di quest’ultimanei confronti della banca medesima ; - ciò posto, quanto a quest’ultima ratio decidendi , si osserva che la relativa contestazione, espressa nella seconda parte del secondo motivo, non la aggredisce specificamente, in quanto la censura si risolve nel richiamo delle risultanze degli estratti conto acquisiti al giudizio –da cui emergerebbe un saldo a debito dell a società – senza considerare che la Corte territoriale ha negato la correttezza di alcune delle annotazione effettuate a debito della banca pervenendo a una rideterminazione dei relativi saldi periodici; - l a resistenza all’impugnazione di tale ratio decidendi rende prive di interesse le doglianze avanzate nei confronti della diversa ratio, atteso che in nessun caso potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata, risultando consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile(cfr. Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass . 27 luglio 2017, n. 18641); - con il terzo motivo la ricorrente principale si duole , con riferimento alla statuizione di condanna alla restituzione dell’indebito, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata motivato la quantificazione dell’importo di denaro alla cui restituzione la banca era stata condanna in primo grado, pari ad euro 54.079,19, sulla base di una deduzion e mai svoltadall’attrice in primo grado – e della quale que st’ultima non aveva offerto la relativa prova – consistente nel fatto che la somma corrispondente al saldo del conto corrente a credito della banca era stata pagata, in moneta fallimentare , in misura superiore al saldo di tale conto così come rideterminato dal Tribunale; -il motivo è inammissibile; - il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. p roc . c iv ., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione(cfr. Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass. 11 gennaio 2019, n. 613), per cui non ricorre allorché, come nel caso in esame,si lamenti che il giudice abbia liquidato l’importo restitutorio all’esito di un ragionamento logico diverso da quello prospettato dalle parti; - con l’ultimo motivo la banca censura la sentenza di appello, con riferimento alla medesima statuizione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2033 cod. civ., nella parte in cui ha fatto discendere dall’ammissione della società alla procedura del concordato preventivo l’effetto esdebitatorio del saldo passivo risultante alla chiusura del conto corrente senza accertare l’effettivo pagamento della percentuale concordataria e, inoltre , ha condannato la banca medesima alla restituzione della differenza tra il saldo passivo risultante dall’ultimo estratto conto e il saldo passivo così come rideterminato dalconsulente tecnico d’ufficio sull’assunto che l’iniziale saldo passivo fosse stato integralmente pagato dalla società nell’ambito della procedura concorsuale; -il motivo è, nei limiti che seguono, fondato; -la Corte di appello ha rilevato che il saldo del conto corrente riportato nell’estratto alla data della chiusura del conto era pari a euro 218.108,16 e ritenuto che la società aveva pagato tale somma , sia pure con mon eta fallimentare , nell’ambito della procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa; -ha, quindi, osservato che poiché l’effettivo debito della società a tale titolo doveva rideterminarsi in euro 164.029,97, a seguito della rettifica delle annotazioni indebitamente effettuate, in quanto esecutive di clausole contrattuali nulle o erroneamente applicate, la banca era tenuta alla restituzione della relativa differenza, pari a euro 54.079,19, oltre accessori; - ciò posto, quanto alla dedotta mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nella misura concordataria, la doglianza non si confronta scontra con l’accertamento operato sul punto dalla Corte di appello (pag. 8, par. 1.6), muovendo, dunque, da un presupposto fattuale smentito dal giudice di appello; - in ordine agli effetti di tale pagamento, la ricorrente deduce che la sua natura indebita condurrebbe a un debito restitutorio di importo pari all’importo incassato – corrispondente al 40% del credito vantato, coerentemente con la proposta concordataria– e non, come ritenuto dalla Corte di appello, pari all’intero credito azionato in tale sede; - la dogli anza, sul punto, coglie nel segno, perché se è vero che i l concordato preventivo è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio-liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori – nella percentuale concordata ovvero con la liquidazione dei beni ceduti –, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo(cfr. Cass. 18 marzo 2003, n. 3957; Cass. 13 maggio 1998, n. 4801), ciò non toglie che il pagamento operato dalla società concordataria deve ritenersi – sia in fatto, sia in diritto – di importo corrispo ndente alla somma effettivamente versata; - infatti, l’omologazione del concordato preventivo costituisce una causa estintiva dell’obbligazione della società concordataria (ma non anche, ai sensi dell’art. 184 legge fall., di quella dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso)diversa dal pagamento, con la conseguenza che laddove si accerti la natura indebita del versamento effettuato in esecuzione della proposta concordataria omologata l’importo del debito restitutorio deve ritenersi limitato a quanto effettivamente corrisposto; -d’altra parte, una diversa conclusione, nel senso espresso dalla Corte di appello, condurrebbe all’irragionevole risultato di riconoscere alla società concordataria un’ingiustificata locupletazione, in relazione al conseguimento dell’effetto liberatorio derivante dall’omologazione del concordato preventivo con il pagamento del debito in misura falcidiata e, laddove la pretesa creditoria riconosciuta in ambito concordatario si rivelasse inesistente, alla facoltà di chiedere, con azione di ripetizione di indebito, la restituzione dell’intero importo del creditofalcidiato; - il rigetto dei motivi di ricorso articolati dalla banca avverso la statuizione di inesistenza del patto di compensazione determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società correntista con il cui unico motivo viene fatto valere l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e 167 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile l’eccezione di compensazione sollevata dalla banca, benché tardivamente costituitasi in primo grado; - pertanto, per le indicate considerazioni, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo del ricorso principale accolt o e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili i restanti; dichia ra assorbito il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7880/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Liberiana, 17 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudizialepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaFrancesco Belloni, 16 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n . 2224 /2018, depositatail 30 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:contratti bancari -pagamenti in esecuzione del concordato preventivo -restituzioni - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 30 novem bre 2018, che, accogliendo l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rigettando il suo appello principale, la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 366.471,84, oltre interessi al tasso legale o al tasso, se superiore, di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi dalla domanda al saldo; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.d i due domande restitutori e avent i a oggetto , rispettivamente , somme incassate dalla banca per conto della società in epoca successiva alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata e trattenute dalla banca medesima in compensazione con proprie poste creditorie e somme indebitamente annotate nel conto corrente a titolo di inte ressi passivi ultralegal i, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e per erronea applicazione della disciplina delle valute; -la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva disatteso la prima domanda restitutoria, ritenendo lecite ed efficaci le operazioni di compensazione dei crediti della società poste in essere dalla banca anche con riferimento al periodo di sottoposizione della società medesima alla procedura concorsuale, stante la continuità delle pattuizioni che disciplinavano il rapporto di conto corrente anche relativamenteal mandato all’incasso e al patto di compensazione delle posteregolate sul predetto conto; - ha, inoltre, dato atto che il giudice di prime cure aveva , invece, accolto la seconda domanda restitutoria limitatamente all’applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e alla disciplina delle valute, condannando la banca alla restituzione in favore della società correntista della somma di euro 54.079,19, oltre accessori; - ha, quindi, disatteso l’appello principale della banca escludendo l’esistenza dei dedotti errori di calcolo nella rideterminazione del saldo del conto corrente e confermando sia l’indebita applicazione de gli interessi capitalizzati trimestralmente anche per il periodo successivo al 1° luglio 2000, sia la sussistenza della contestata legittimazione ad agire della società pur a seguito dell’ammissione all’amministrazione controllata; - ha, invece , accolto l’ appello incidentale della società ritenendo non dimostrata l’esistenza di un patto di compensazione relativo ai crediti oggetto del mandato all’incasso, i cui importi erano stati trattenuti dalla banca, né , comunque, l’ e sistenza di crediti della banca in epoca successiva all’ammissione della società alla procedura concorsuale, condannando, conseguentemente, la banca alla restituzione del relativoimporto; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo, la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a unmotivo; -avverso tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento alla statuizione di inesistenza del patto di compensazionee, comunque, della sua inoperatività,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello, da un lato, posto a fondamento della sua decisione una prova non offerta dalle parti, consistente nel contratto di conto corrente stipulato il 22 aprile 1974, il cui documento non era stato prodotto in giudizio,e, dall’altro, omesso di considerare i documenti depositati relativi al conferimento da parte della società di un mandato irrevocabile all’incasso nell’interesse della banca cui era riconosciuta la facoltà di portare le somme incassate a estinzione del suo credito; - evidenzia, altresì, che l’esistenza di un siffatto patto di compensazione non era stato oggetto di contestazione da parte della società, per cui dovevaritenersi che non necessitasse di dimostrazione per l’operatività del principio di non contestazione; -con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, «in relazione all’art. 115 c.p.c.», nella parte in cui la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’esistenza di un fatto, consistente nell’esistenza del menzionato patto di compensazione, che era stato dimostrato nel corso del giudizio e che era idoneo a incidere sull’esito della decisione; - con la medesima censura lamenta, inoltre, l’err ore presente nella sentenza impugnata laddove ha affermato che, anche qualora fosse stata dimostrata l’esistenza del patto di compensazione, quest’ultimo non avrebbe potuto spiegare i suoi effetti estintivi per mancata dimostrazione dell’esistenza di una posizione debitoria della società, evidenziando che la prova del credito della banca emergeva per tabulas dalle stesse produzioni avversarie, nonché dagli estratti conto depositati; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -la Corte di appello, dopo aver rilevato che il diritto vantato dalla banca al trattenimento delle somme riscosse in esecuzione del mandato all’incasso dei titoli e delle ricevute bancarie emesse dai clienti della società si fondava sulla «pattuizione di compensazione contenuta nel contratto di conto corrente … stipulato in data … 22/4/1974 che prevede espressamente il diritto di compensazione della banca», ha affermato che la banca non aveva offerto dimostrazione dell’esistenza di uno specifico patto di compensazione relativo alle somme oggetto del mandato all’incasso e che, in ogni caso, quand’anche siffatta prova fosse stata offerta, non sussistevano i presupposti per l’operatività della compensazione, attesa l ’inesistenza di una posizione debitoria della società, la quale doveva escludersi una volta espunte o rideterminate nel loro importo le annotazione effettuate sul conto corrente a debito a seguito dell’applicazione di clausole di tale contratto ritenute nulle; - il giudice ha, dunque, posto a fondamento della sua decisione sul punto due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’una vertente sull’assenza di un patto di compensazione relativo alle somme in oggetto e l’altra sul mancato verificarsi dell’effetto estintivo del credito della società (riscosso dalla banca) conseguente all’operatività della compensazione per insussistenza di un debito di quest’ultimanei confronti della banca medesima ; - ciò posto, quanto a quest’ultima ratio decidendi , si osserva che la relativa contestazione, espressa nella seconda parte del secondo motivo, non la aggredisce specificamente, in quanto la censura si risolve nel richiamo delle risultanze degli estratti conto acquisiti al giudizio –da cui emergerebbe un saldo a debito dell a società – senza considerare che la Corte territoriale ha negato la correttezza di alcune delle annotazione effettuate a debito della banca pervenendo a una rideterminazione dei relativi saldi periodici; - l a resistenza all’impugnazione di tale ratio decidendi rende prive di interesse le doglianze avanzate nei confronti della diversa ratio, atteso che in nessun caso potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata, risultando consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile(cfr. Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass . 27 luglio 2017, n. 18641); - con il terzo motivo la ricorrente principale si duole , con riferimento alla statuizione di condanna alla restituzione dell’indebito, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata motivato la quantificazione dell’importo di denaro alla cui restituzione la banca era stata condanna in primo grado, pari ad euro 54.079,19, sulla base di una deduzion e mai svoltadall’attrice in primo grado – e della quale que st’ultima non aveva offerto la relativa prova – consistente nel fatto che la somma corrispondente al saldo del conto corrente a credito della banca era stata pagata, in moneta fallimentare , in misura superiore al saldo di tale conto così come rideterminato dal Tribunale; -il motivo è inammissibile; - il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. p roc . c iv ., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione(cfr. Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass. 11 gennaio 2019, n. 613), per cui non ricorre allorché, come nel caso in esame,si lamenti che il giudice abbia liquidato l’importo restitutorio all’esito di un ragionamento logico diverso da quello prospettato dalle parti; - con l’ultimo motivo la banca censura la sentenza di appello, con riferimento alla medesima statuizione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2033 cod. civ., nella parte in cui ha fatto discendere dall’ammissione della società alla procedura del concordato preventivo l’effetto esdebitatorio del saldo passivo risultante alla chiusura del conto corrente senza accertare l’effettivo pagamento della percentuale concordataria e, inoltre , ha condannato la banca medesima alla restituzione della differenza tra il saldo passivo risultante dall’ultimo estratto conto e il saldo passivo così come rideterminato dalconsulente tecnico d’ufficio sull’assunto che l’iniziale saldo passivo fosse stato integralmente pagato dalla società nell’ambito della procedura concorsuale; -il motivo è, nei limiti che seguono, fondato; -la Corte di appello ha rilevato che il saldo del conto corrente riportato nell’estratto alla data della chiusura del conto era pari a euro 218.108,16 e ritenuto che la società aveva pagato tale somma , sia pure con mon eta fallimentare , nell’ambito della procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa; -ha, quindi, osservato che poiché l’effettivo debito della società a tale titolo doveva rideterminarsi in euro 164.029,97, a seguito della rettifica delle annotazioni indebitamente effettuate, in quanto esecutive di clausole contrattuali nulle o erroneamente applicate, la banca era tenuta alla restituzione della relativa differenza, pari a euro 54.079,19, oltre accessori; - ciò posto, quanto alla dedotta mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nella misura concordataria, la doglianza non si confronta scontra con l’accertamento operato sul punto dalla Corte di appello (pag. 8, par. 1.6), muovendo, dunque, da un presupposto fattuale smentito dal giudice di appello; - in ordine agli effetti di tale pagamento, la ricorrente deduce che la sua natura indebita condurrebbe a un debito restitutorio di importo pari all’importo incassato – corrispondente al 40% del credito vantato, coerentemente con la proposta concordataria– e non, come ritenuto dalla Corte di appello, pari all’intero credito azionato in tale sede; - la dogli anza, sul punto, coglie nel segno, perché se è vero che i l concordato preventivo è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio-liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori – nella percentuale concordata ovvero con la liquidazione dei beni ceduti –, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo(cfr. Cass. 18 marzo 2003, n. 3957; Cass. 13 maggio 1998, n. 4801), ciò non toglie che il pagamento operato dalla società concordataria deve ritenersi – sia in fatto, sia in diritto – di importo corrispo ndente alla somma effettivamente versata; - infatti, l’omologazione del concordato preventivo costituisce una causa estintiva dell’obbligazione della società concordataria (ma non anche, ai sensi dell’art. 184 legge fall., di quella dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso)diversa dal pagamento, con la conseguenza che laddove si accerti la natura indebita del versamento effettuato in esecuzione della proposta concordataria omologata l’importo del debito restitutorio deve ritenersi limitato a quanto effettivamente corrisposto; -d’altra parte, una diversa conclusione, nel senso espresso dalla Corte di appello, condurrebbe all’irragionevole risultato di riconoscere alla società concordataria un’ingiustificata locupletazione, in relazione al conseguimento dell’effetto liberatorio derivante dall’omologazione del concordato preventivo con il pagamento del debito in misura falcidiata e, laddove la pretesa creditoria riconosciuta in ambito concordatario si rivelasse inesistente, alla facoltà di chiedere, con azione di ripetizione di indebito, la restituzione dell’intero importo del creditofalcidiato; - il rigetto dei motivi di ricorso articolati dalla banca avverso la statuizione di inesistenza del patto di compensazione determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società correntista con il cui unico motivo viene fatto valere l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e 167 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile l’eccezione di compensazione sollevata dalla banca, benché tardivamente costituitasi in primo grado; - pertanto, per le indicate considerazioni, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo del ricorso principale accolt o e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili i restanti; dichia ra assorbito il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza
Sentenza Cassazione n. 22612/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris