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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 12101/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva in data 28/01/2026 con cui si chiede la rimessione del ricorso alla Sezione ordinaria non profilandosi cause di inammissibilità; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata acquisizione di una prova decisiva, segnatamente il verbale contenente le dichiarazioni spontanee del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata ); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.,è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente il dolo non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione circa il possesso delle parti di auto rubate rinvenute nel capannone nella sua disponibilità), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del quarto motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata a fronte di una congrua e non illogica motivazione che ha escluso la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);ritenuto che la seconda doglianza del quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] D a Borsellino Q);At

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva in data 28/01/2026 con cui si chiede la rimessione del ricorso alla Sezione ordinaria non profilandosi cause di inammissibilità; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata acquisizione di una prova decisiva, segnatamente il verbale contenente le dichiarazioni spontanee del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata ); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.,è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente il dolo non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione circa il possesso delle parti di auto rubate rinvenute nel capannone nella sua disponibilità), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del quarto motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata a fronte di una congrua e non illogica motivazione che ha escluso la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);ritenuto che la seconda doglianza del quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] D a Borsellino Q);At
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