CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 08/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 14/02/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché colpevole del delitto di concorso in truffa. Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che legittima all'impugnazione in cassazione soltanto i difensori abilitati; ritenuto che non rileva a sanare detto vizio la successiva nomina del difensore depositata in cancelleria in prossimità dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 IL C