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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26918/2026

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07/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione dilegge e il vizio della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata,con particolare riferimento alla mancata esclusione della contestata recidivareiterata specifica, è manifestamente infondato poiché la motivazione dellasentenza impugnata non presenta alcuno dei lamentati vizi, avendo la Corteterritoriale puntualmente richiamato, a pagine 4 e 5, le risultanze emergenti dalcasellario giudiziale nonché i benefici penitenziari dei quali il prevenuto hagoduto, e ribadito come la circostanza che sia successivamente tornato adelinquere, commettendo ulteriori reati della medesima indole di quelli giàperpetrati, costituisca dimostrazione di un’accresciuta pericolosità sociale dellostesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione dilegge e il vizio della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata,con particolare riferimento alla mancata esclusione della contestata recidivareiterata specifica, è manifestamente infondato poiché la motivazione dellasentenza impugnata non presenta alcuno dei lamentati vizi, avendo la Corteterritoriale puntualmente richiamato, a pagine 4 e 5, le risultanze emergenti dalcasellario giudiziale nonché i benefici penitenziari dei quali il prevenuto hagoduto, e ribadito come la circostanza che sia successivamente tornato adelinquere, commettendo ulteriori reati della medesima indole di quelli giàperpetrati, costituisca dimostrazione di un’accresciuta pericolosità sociale dellostesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26918/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris