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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 24973/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino in ordine al reato di cui al capo a) di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cod. pen., riqualificato come tentata violenza privata ex artt. 56, 610 cod. pen. e di cui al capo B) di percosse aggravate ex artt. 61 n.2 e 581 cod. pen. rideterminando e confermando nel resto.

Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale per erronea applicazione degli artt. 122 e 530 cod. proc. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni delle Sez.

Unite di questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto la censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( pag.4: le circostanze attenuanti generiche devono essere ancorate a seri elementi di valutazione riferiti al caso concreto nel cui contesto anche la presenza di un solo indice negativo può portare ad escluderle; nel caso di specie non ricorrono i presupposti per attenuare il trattamento sanzionatorio, mancando infatti qualsiasi dato a tal fine valorizzabile).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino in ordine al reato di cui al capo a) di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cod. pen., riqualificato come tentata violenza privata ex artt. 56, 610 cod. pen. e di cui al capo B) di percosse aggravate ex artt. 61 n.2 e 581 cod. pen. rideterminando e confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale per erronea applicazione degli artt. 122 e 530 cod. proc. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni delle Sez. Unite di questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto la censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( pag.4: le circostanze attenuanti generiche devono essere ancorate a seri elementi di valutazione riferiti al caso concreto nel cui contesto anche la presenza di un solo indice negativo può portare ad escluderle; nel caso di specie non ricorrono i presupposti per attenuare il trattamento sanzionatorio, mancando infatti qualsiasi dato a tal fine valorizzabile). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estenso
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