CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 03259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso3299-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Sez. VI –RG3299/2022 camera di consiglio14.12.2022 avverso l'ordinanza n. 2021/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ―[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la correzione dell’errore mat eriale di cui sarebbe affetta l’ordinanza n. 2021/2022 di questa Corte: ha evidenziato che la Corte, nel dichiarare estinto il procedimento per rinuncia del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ebbe a liquidare le spese in danno della parte rinunciante ein proprio favore, laddove la medesima Cerio era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (onde la statuizione avrebbe dovuto emettersi in favore di quest’ultimo). Con propria memoria [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta domandato la correzione del provvedimento stante l’accettazione della rinuncia al ricorso posta in atto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― Tale rilievo, che riveste portata assorbente, trova effettivo riscontro: consta, infatti, che la rinuncia sia stata accettata dalla parte controricorrente. 3. ― Quanto dedotto da Taddei può intendersi come sollecitazione all’esercizio officioso, da parte della Corte, del potere correttivo, come contemplato dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016. Può conseguentemente disporsila correzione del provvedimento nel senso richiesto. P.Q.M. Sez. VI –RG3299/2022 camera di consiglio14.12.2022 La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 2021/2022 sia da considerare come non apposta la statuizione di condanna alle spese che segue la declaratoria di estinzione del giudizio; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nel