CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato AlessandroBargoni;-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 350/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;Numero registro generale 24507/2025Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 8606/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta