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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03665/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BB91Z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlLSIXF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31197/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna degli imputati per il reato di tentato furto in abitazione; Premesso che la memoria del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata telematicamente il 25 novembre 2024, non può essere presa in considerazione in quanto non rispettosa del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen e che, comunque, essa non contiene considerazioni idonee a sovvertire quelle di seguito sviluppate; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto.

A questo riguardo il Collegio ricorda che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità strutturata della condotta; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è indeducibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi in sede di appello.

Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la qualificazione giuridica del fatto - è anch'esso reiterativo perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, i quali hanno evidenziato come non vi fosse altra spiegazione logica - se non quella di commettere il furto - all'ingresso degli imputati nel giardino della persona offesa dotati di ricestrasmittente per comunicare con i complici all'esterno, né gli stessi ne hanno fornito alcuna; Considerato che l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico, nonché manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni per cui ha escluso la sostituzione della pena della reclusione con quella pecuniaria.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BB91Z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlLSIXF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31197/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna degli imputati per il reato di tentato furto in abitazione; Premesso che la memoria del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata telematicamente il 25 novembre 2024, non può essere presa in considerazione in quanto non rispettosa del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen e che, comunque, essa non contiene considerazioni idonee a sovvertire quelle di seguito sviluppate; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto. A questo riguardo il Collegio ricorda che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità strutturata della condotta; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è indeducibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi in sede di appello. Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la qualificazione giuridica del fatto - è anch'esso reiterativo perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, i quali hanno evidenziato come non vi fosse altra spiegazione logica - se non quella di commettere il furto - all'ingresso degli imputati nel giardino della persona offesa dotati di ricestrasmittente per comunicare con i complici all'esterno, né gli stessi ne hanno fornito alcuna; Considerato che l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico, nonché manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni per cui ha escluso la sostituzione della pena della reclusione con quella pecuniaria. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre