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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 26329/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3/1/2026 dal Tribunale di Palermo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenzadelle parti a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’indagata [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodeclaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria scritta (con relativi allegati) depositata in data 24/04/2026 dalmedesimo difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudicedel riesame, ha annullato il provvedimento emesso in data 1/12/2025 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani che aveva applicatoad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare ufficidirettivi di imprese o persone giuridiche per la durata di un anno in relazione aireati di frode nelle pubbliche forniture (capi 1, 62, 86, 94 dell’imputazioneprovvisoria), attentato alla sicurezza dei trasporti (capi 31 e 40), truffaaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capi 2, 63 e 95);corruzione e rivelazione di segreti di ufficio (capi 166, 167, 169 e 170).Le imputazioni provvisorie attingevano [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di DPA(persona designata a terra da parte della società di navigazione [OSCURATO:PERSONA].p.a. che aveva stipulato un contratto con la Regione Sicilia per il trasporto dipersone via mare sulle isole minori), nonché di rappresentante legale dellaSikania [OSCURATO:SOCIETA]..Le condotte contestate erano le seguenti:-avere, in concorso con altri coindagati, assicurato l’esecuzione dei servizi ditrasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato o con laRegione Sicilia mediante l’impiego di unità navali non conformi ai concordatistandard di sicurezza e di efficienza, occultando o minimizzando situazioni diavaria (capi 1, 62, 86 e 94);- avere, in concorso con altri coindagati ed in svariate occasioni, consentitola navigazione di diverse imbarcazioni, nonostante la presenza di gravi problemidi efficienza catalogabili come vere e proprie avarie, che non venivano dichiaratesul giornale di bordo né erano comunicate all’autorità competente marittima eall’ente di classifica (R.I.N.A., [OSCURATO:PERSONA]), anche falsificando ilgiornale nautico e, omettendo di fornire tali informazioni al contraente pubblicoed al R.I.N.A. in modo da impedire al primo la risoluzione del contratto, cosìprocurandosi un ingiusto profitto corrispondente all’importo delle compensazionifinanziarie erogate dal Ministero dei Trasporti negli anni di riferimento dal 2021al 2024 (capi 2, 63 e 95);- avere, in due occasioni, attentato alla sicurezza dei trasporti utilizzandomezzi di navigazione in avaria (capi 31 e 40);- avere realizzato condotte di corruzione e di violazione di segreti d’ufficioconnesse ai rapporti intrattenuti con funzionari pubblici e soggetti preposti alleCon riguardo alle imputazioni di frode in pubbliche forniturecontestate aicapi 1, 62, 86 e 94 (pagg. 34-43 dell’ordinanza impugnata), il collegio dellacautela ha ritenuto, sulla scorta della più recente interpretazionegiurisprudenziale della norma incriminatrice di cui all’art. 356 cod. pen., che lafattispecie in esame fosse inquadrabile nello schema negoziale della concessionedi un pubblico servizio, difettando il cosiddetto “dualismo soggettivo” checonnota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture, tenuto conto che lasocietà di navigazione effettuava prestazioni di trasporto per mare in favoredirettamente di utenti privati, che sostenevano in tutto o in parte il costo delservizio, tramite l’acquisto del biglietto, e non della [OSCURATO:PERSONA].Anche con riguardo ai reati di attentato alla sicurezza dei trasporti contestatiai capi 31 e 40, il Tribunale (pagg. 44- 49 dell’ordinanza impugnata) ha esclusoche gli elementi indiziari raccolti fossero idonei a integrare la fattispecie e, cioè,che le avarie rilevate sui due mezzi indicati nelle rispettive imputazioni edutilizzati per la navigazione nella giornate del 3 settembre 2011 e tra l’11 ed il16 novembre del medesimo anno avessero determinato un pericolo concreto perla sicurezza del trasporto, tanto non potendosi desumere, in assenza divalutazioni di carattere tecnico, dai messaggi che si erano scambiati alcuni direttiinteressati attraverso i loro telefoni cellulari.Conclusioni analoghe erano formulate con riferimento ai reati di truffaaggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen., contestati ai capi 2, 63 e 95.Il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ancheper tali imputazioni (pagg.49-61), tenuto conto che la condotta rimproverata, dinatura omissiva e consistente nel non avere comunicato alla Regione Sicilia idifetti di funzionamento delle navi e la loro efficienza, non era imposta daicontratti stipulati con pubblica amministrazione.

In ogni caso, secondo il collegiodella cautela, l’assenza di accertamenti tecnici impediva di configurare effettiveavarie alle imbarcazioni che avrebbero comportato la necessità dicomunicazione all’ente pubblico; si osservava altresì che le società erano inpossesso delle certificazioni di classe e di navigabilità per tutti i mezzi della flottarilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] ed avevano effettuato migliaia di trasportisenza problemi, con una incidenza dei casi di avaria dello 0,21% (55 rispetto a28.000 trasporti nel periodo di riferimento).Né, sotto il profilo soggettivo – a fronte dei dati e delle lacune registrate - sipoteva ritenere che le omissioni fossero finalizzate a percepire indebitamentel’intero ammontare delle sovvenzioni pubbliche anziché, invece, ad evitare lepenali contrattualmente previste (condotta, quest’ultima, non contestata nelleimputazioni), sicché si rivelava dubbia l’esistenza di un danno per la pubblicaamministrazione nei termini contestati; e non era neppure certo che l’enteavrebbe risolto il contratto anzitempo ove posto a conoscenza delle avarie delleimbarcazioni; così come non vi era certezza sul fatto che l’eventuale azionegiudiziaria volta alla risoluzione del contratto da parte della Regione Siciliapotesse andare a buon fine, avuto riguardo alla previsione contrattuale di cuiall’art. 20 del capitolato di appalto (riportato integralmente alle pagg. 58 e 59del provvedimento impugnato).Quanto ai delitti di corruzione e rivelazioni di segreti di ufficio (capi 166,167, 169 e 170), il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistente la gravità indiziaria(pagg. da 61 a 77 dell’ordinanza impugnata), ma non la ricorrenza di attualiesigenze cautelari (già escluse dal Giudice per le indagini preliminari in capo alleposizioni speculari dei soggetti corrotti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, sul punto,ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti contestati e la misura applicata, lecircostanze che l’indagata aveva documentato l’interruzione dal novembre 2025del rapporto di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] e, già nel luglio 2022, avevareceduto dalle mansioni di DPA.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Trapani, articolando due motivi.2.1.

Con il primo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di frodein pubbliche forniture e truffa aggravata.La parte pubblica ricorrente censura, in primo luogo, l’ordinanza impugnataper avere considerato i negozi stipulati tra le società private e la pubblicaamministrazione come contratti di concessione di servizi anziché di appalto diservizi, così escludendo la configurabilità dei reati di frode in pubbliche forniturecontestati ai capi 1, 62, 86 e 94.Il Tribunale non ha tenuto conto delle precisazioni in proposito fornite dalGiudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico e nei successiviaccertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza prodotti in sede di riesame,secondo cui l’entità dei contributi pubblici era soverchiante rispetto al pagamentodel servizio da parte dei singoli utenti privati, ammontante, quest’ultimo, ad unapercentuale, negli anni di riferimento, al massimo del 36,16%; in altri termini, lagran parte del costo del servizio non era stata addebitato all’utenza, gravandodal 60 al 70% sull’ente pubblico.Non sarebbe corretto, in punto di fatto, quanto attestato dal Tribunale aproposito del rapporto tra numero delle avarie e numero dei trasporti effettuati,il collegio della cautela ha omesso di considerare quanto rilevato dall’ispettoredel [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:PERSONA]) e e da due ufficiali dellaCapitaneria di Porto ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sulle procedurecorrette inerenti alla gestione del problema delle avarie, con la necessità dellacomunicazione all’autorità marittima competente ed al R.I.N.A. per la gestionedel problema, che avrebbe potuto comportare la sospensione del servizio.Il Tribunale non avrebbe considerato l’apporto dei testimoni anche aproposito del concetto stesso di avaria come guasto che inficia il correttofunzionamento della imbarcazione, con possibili conseguenze sulla sicurezza deltrasporto, circostanza che avrebbe imposto, in ogni caso, la segnalazione alleautorità competenti ed al R.I.N.A.Alla luce di ciò, non sarebbe rilevante il mancato espletamento di unaconsulenza tecnica, tenuto conto che i testimoni avevano qualificato come avarieproprio le problematiche riscontrate dalle imbarcazioni delle società private nelperiodo coperto dalle intercettazioni, alcuni dialoghi dimostrando (come quellirichiamati alle pagine 63 e 64 del ricorso) come l’indagata [OSCURATO:PERSONA] fosse alcorrente del rischio di serio e gravissimo pericolo al quale, in alcune occasioni,erano stati esposti i passeggeri.Pertanto, sarebbe insignificante anche il fatto che le società fosseroformalmente in possesso delle autorizzazioni necessarie per navigare, ottenuteanche con la compiacenza di alcuni funzionari del R.I.N.A. (pag. 64 del ricorso).Il Pubblico Ministero ricorrente censura, in secondo luogo, l’ordinanzaimpugnata nella parte in cui, con riguardo ai reati di truffa aggravata contestatiai capi 2,63 e 95, ha ritenuto non sussistente in capo all’indagata [OSCURATO:PERSONA] e aicorrei l’onere esibire la documentazione attestante l’osservanza di tutti gliobblighi previsti.Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla interpretazione offerta dalladifesa di alcune clausole contrattuali (l’art. 12, commi 5, 6 e 7 del capitolatod’appalto), senza avvedersi di altre (quelle inerenti a fatturazioni e pagamenti dicui all’art. 9) che imponevano alle società di depositare gli estratti dei giornali dibordo, nei quali non erano state registrate le avarie perché, se comunicateall’autorità marittima ed al R.I.N.A., avrebbero comportato il fermo dellaimbarcazione, con inevitabile ricaduta sul programma di servizio il cui regolaresvolgimento doveva essere attestato all’ente erogatore.Si ribadisce l’errore in cui era incorso il collegio della cautela nel calcolare ilrapporto tra avarie e corse effettuate, l’irrilevanza di una consulenza tecnica edel possesso di certificazioni formalmente valide, anche tenuto conto dell’apportocompiacente di alcuni funzionari accertatori.Il Tribunale sarebbe incorso in una ulteriore violazione di legge escludendoche l’ente pubblico potesse ottenere la risoluzione immediata del contratto sefosse stato messo a conoscenza di quanto emerso alle indagini, senza, tuttaviaspiegare l’incidenza su tale ricostruzione delle falsificazioni omissive dei giornalidi bordo che non segnalavano le avarie.Anche il richiamo dell’ordinanza impugnata alla privazione all’ente pubblicodi una mera chance sarebbe stato effettuato in violazione di legge, non essendotale aspetto escluso dalle imputazioni e costituendo tale circostanza produttiva didanno, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, con riferimentoall’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di assenza diesigenze cautelari special preventive in capo all’indagata con riferimento aidelitti di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio per i quali il Tribunale haravvisato, invece, la gravità indiziaria (capi 166, 167, 169 e 170).Rileva il ricorrente che l’indagata, la quale all’epoca dei fatti in contestazionericopriva il ruolo di DPA della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., solo successivamente allaperquisizione effettuata nel 2022 presso la compagnia di navigazione, avevareceduto da tali mansioni; ciò tuttavia non aveva determinato l’interruzione deirapporti con la società, tanto è vero nel gennaio 2024 aveva stipulato con lastessa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente naturaconsulenziale, formativa e di supporto tecnico- specialistico e solo il 18novembre 2025, cioè tre giorni dopo la notifica dell’invito a rendereinterrogatorio preventivo, aveva rinunciato anche a tale incarico.Nonostante tale quadro, il collegio della cautela ha escluso la sussistenza diesigenze cautelari omettendo di considerare che a nulla rileva il venire meno delrapporto di dipendenza con la [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto delle peculiaricircostanze in cui ciò era avvenuto (solo dopo avere avuto conoscenza di unarichiesta di misura cautelare a suo carico); che il ruolo dell’indagata in seno allaLiberty [OSCURATO:PERSONA] era stato apicale e che di esso ella aveva abusato mettendo in attoplurime azioni di corruttela, così manifestando una propensione all’illecito; chedopo la cessazione dei rapporti con la compagnia di navigazione, [OSCURATO:PERSONA] haassunto un ruolo dirigenziale in altra azienda e potrebbe dunque reiterare lecondotte illecite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato2.

Prima di esaminare le censure dedotte dall’ufficio ricorrente, siimpongono alcune preliminari osservazioni.Va in primo luogo disatteso il rilievo del difensore dell’indagata, contenutonella memoria depositata in data 24/04/2026, secondo cui sui temi oggettodell’impugnazione qui in scrutinio si sarebbe formato il cosiddetto “giudicatocautelare progressivo” in virtù della sentenza pronunciata il 17/04/2026 daquesta Corte con la quale è stato rigettato il ricorso del Pubblico Ministeroavverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo emessa in data18/12/2025 che aveva annullato la misura cautelare del divieto di dimoraoriginariamente applicata ad [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo della assenza digravità indiziaria in relazione ai medesimi reati qui in scrutinio che con riguardoalla mancanza di esigenze cautelari per i delitti di corruzione e rivelazione disegreti di ufficio (capi 166, 167, 169 e 170).Sul punto rileva il collegio che il ricorso in esame ha ad oggetto unprovvedimento giudiziario diverso ed una misura cautelare autonoma edifferente, per tipologia e grado di afflittività, sicchè la precedente decisione diquesta Corte non esplica alcuna efficacia preclusiva al suo esame e valutazionedi fondatezza.In secondo luogo, va rilevato che il ricorso non è inammissibile per carenzadi interesse, come pure addotto dal difensore dell’indagato nella memoriadepositata, avendo la parte pubblica ricorrente - sia pure con formula sinteticacontenuta nell’ultima pagina dell’atto di impugnazione – manifestato il propriointeresse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stantela sussistenza di esigenze cautelari.In terzo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcunacensura in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza conriferimento al reato di attentato alla sicurezza dei trasporti contestatoall’indagata nei capi di imputazione provvisoria 31) e 40).3.Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.3.1.

Quanto alla ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 356 cod. pen(capi 1, 62, 86, 94), il Tribunale ha applicato il principio di diritto affermato daquesta Corte secondo cui non è configurabile il delitto di frode nelle pubblicheforniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblicoper gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, inquanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia lapubblica amministrazione contraente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, PM/C.I.N.-Compagnia I, Rv. 288459, in senso conforme anche Sez. 6, n. 14022 del31/01/2024, Pratesi, n.m.).Così si legge nella motivazione della pronuncia più recente: “al fine dichiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare ladifferenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appaltodi servizi rivolta all'ente.

Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cuioggetto del contratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favoredell'ente contraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia diedifici pubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamentericonducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis,Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento, oveconnotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potràintegrare il reato di cui all'art. 356 cod. pen.

Viceversa, nel caso di concessionedi servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinataservizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizioviene prestato.

Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevarequale frode nelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è direttaall'ente.

Ciò non fa venir meno il rapporto sinallagmatico tra il concessionario el'ente pubblico, sicchè eventuali inadempienze del concessionario potrannorilevare in sede civile, senza che si configuri per ciò solo una frode nella pubblicafornitura”.Il Tribunale ha pertanto offerto una corretta lettura della giurisprudenza dilegittimità, che il collegio condivide, individuando il criterio discretivo tra le dueforme contrattuali (concessione di pubblici servizi ed appalto di pubblici servizi)nel destinatario del servizio pubblico -la [OSCURATO:PERSONA] o l’utenteprivato- a prescindere dalla percentuale di contributo per l’espletamento delservizio posto a carico dell’una o dell’altro.Sul punto, quindi l’ordinanza impugnata non è affetta da alcuna violazione dilegge, ma anzi conforme, in punto di diritto, ai principi dettati da questa Corte inpunto di integrazione del reato di frode in pubbliche forniture.Neppure si rinvengono carenze motivazionali nella sentenza impugnataescludersi la sussistenza di elementi riconducibili alla “ malafede contrattuale”propria del delitto di frode nelle pubbliche forniture poiché, sulla scorta delladocumentazione in atti, non emergeva il degrado e l’inadeguatezza della flotta inragione del numero esiguo delle asserite avarie non dichiarate, così esprimendoun giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità.3.2.

La seconda censura è relativa alla ritenuta insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza per i reati di truffa aggravata dal conseguimento di erogazionipubbliche (art. 640-bis cod.pen.) e contestati all’indagata ai capi 2, 63 e 95 delleimputazioni provvisorie.La contestazione, in astratto, è corretta, non potendo i fatti, comeprospettato dalla difesa nella memoria difensiva depositata (pag. 10), esseresussunti nella fattispecie di truffa aggravata di cui all’art. 640, secondo comma,n. 1 cod.pen.Le “compensazioni finanziarie” (così indicate nei capi di imputazione),erogate dalla Regione Sicilia in favore della società che gestiva il pubblicoservizio in regime di concessione, rientrano nell’alveo delle erogazioni previstedall’art. 640-bis cod.pen. che individua categorie generali quali “contributi,sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stessotipo, comunque denominate”, così ricomprendendo ogni forma di aiutofinanziario ai privati imprenditori proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici ein tal senso è, del resto, l’interpretazione fornita sul punto dalla pacificagiurisprudenza di legittimità (da ultimo, sia pure ad altri fini, Sez.

U, n. 11969del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio, Rv. 287649, in motivazione, fg. 14).Tanto premesso, le censure del ricorrente attengono al merito delladecisione, mentre il vaglio demandato a questa Corte rispetto al provvedimentoimpugnato è limitato alla adeguatezza dell’apparato argomentativo che, nellaspecie, è articolato ed esente da vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede.Va infatti ricordato che in tema di misure cautelari personali, quando siadenunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame in punto di consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, il controllo di legittimità si esaurisce, in relazione alla naturapeculiare del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenutodell’atto impugnato e alla verifica della adeguatezza e della congruenza deltessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze investigative.Orbene, il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria compiendo una analisiinterpretativa del contenuto del contratto stipulato tra gli imprenditori privati e lapubblica amministrazione (che è giudizio prettamente di merito non sindacabilein questa sede), alla quale il ricorrente tenta di sovrapporne un’altra,valorizzando, a sua volta, sempre attraverso una attività interpretativa delcontratto, altre clausole rispetto a quelle valorizzate nell’ordinanza impugnata.Neppure si presta a censure, sotto il profilo della manifesta illogicità,l’ulteriore valutazione operata dal collegio della cautela circa l’assenza di unaconsulenza tecnica sulla reale portata ed entità dei malfunzionamenti rilevatinelle imbarcazioni (e sulla conseguente necessità di comunicazione di essi alleautorità preposte) rispetto ad un servizio di navigazione che era stato eseguito inmigliaia di occasioni senza alcun riscontro di avarie.Quanto al profilo relativo alla azione di risoluzione anticipata del contrattoda parte della pubblica amministrazione il cui esercizio, secondo le contestazioniprovvisorie, sarebbe stato impedito dalla condotta illecita dell’indagata, laricostruzione operata dal Tribunale si fonda, ancora una volta, sullainterpretazione di una clausola contrattuale (l’art. 20 del capitolato di appalto),non sindacabile in questa sede.Anche sul piano dell’elemento soggettivo del reato, gli assunti del collegiodella cautela non sono manifestamente illogici e poggiano su valutazioni di fattoche sfuggono al giudizio di legittimità avendo l’ordinanza impugnata evidenziatoun parallelo fine della condotta dell’indagata e cioè quello di evitare - attraversola omissione delle comunicazioni che si assumono dovute - le penalicontrattualmente previste.4.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura laritenuta insussistenza di esigenze cautelari per i reati di corruzione e rivelazionedi segreti di ufficio per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravitàindiziaria (profilo sul quale la ricorrente non ha proposto ricorso).Va ricordato che i limiti al sindacato di legittimità in ordine alla gravità degliindizi, come richiamati nel paragrafo

3.2. del “considerato in diritto”, riguardanoanche il quadro delle esigenze cautelari essendo primario ed esclusivo delgiudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendereun’adeguata e logica motivazione.Nella specie, l’ordinanza impugnata offre, anche su questo punto, unamotivazione articolata e non manifestamente illogica indicando più elementifattuali ritenuti di rilievo per escludere un concreto ed attuale pericolo direiterazione e, segnatamente, il tempo trascorso tra i commessi reati el’applicazione della misura (più di tre anni), il recesso già nel luglio 2022 dallemansioni di DPA (in costanza delle quali erano state realizzate le condotte dicorruttela) e la documentata interruzione anche del rapporto di collaborazionestipulato con la società di navigazione.A tali argomenti il collegio della cautela ha accompagnato anche laconsiderazione che già il giudice per le indagini preliminari aveva escluso attualie concrete esigenze special preventive con riferimento alla speculare posizionidei pubblici ufficiali corrotti e con tale peculiare profilo il Pubblico Ministeroricorrente omette di confrontarsi.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/1/2026 dal Tribunale di Palermo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenzadelle parti a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’indagata [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodeclaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria scritta (con relativi allegati) depositata in data 24/04/2026 dalmedesimo difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudicedel riesame, ha annullato il provvedimento emesso in data 1/12/2025 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani che aveva applicatoad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare ufficidirettivi di imprese o persone giuridiche per la durata di un anno in relazione aireati di frode nelle pubbliche forniture (capi 1, 62, 86, 94 dell’imputazioneprovvisoria), attentato alla sicurezza dei trasporti (capi 31 e 40), truffaaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capi 2, 63 e 95);corruzione e rivelazione di segreti di ufficio (capi 166, 167, 169 e 170).Le imputazioni provvisorie attingevano [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di DPA(persona designata a terra da parte della società di navigazione [OSCURATO:PERSONA].p.a. che aveva stipulato un contratto con la Regione Sicilia per il trasporto dipersone via mare sulle isole minori), nonché di rappresentante legale dellaSikania [OSCURATO:SOCIETA]..Le condotte contestate erano le seguenti:-avere, in concorso con altri coindagati, assicurato l’esecuzione dei servizi ditrasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato o con laRegione Sicilia mediante l’impiego di unità navali non conformi ai concordatistandard di sicurezza e di efficienza, occultando o minimizzando situazioni diavaria (capi 1, 62, 86 e 94);- avere, in concorso con altri coindagati ed in svariate occasioni, consentitola navigazione di diverse imbarcazioni, nonostante la presenza di gravi problemidi efficienza catalogabili come vere e proprie avarie, che non venivano dichiaratesul giornale di bordo né erano comunicate all’autorità competente marittima eall’ente di classifica (R.I.N.A., [OSCURATO:PERSONA]), anche falsificando ilgiornale nautico e, omettendo di fornire tali informazioni al contraente pubblicoed al R.I.N.A. in modo da impedire al primo la risoluzione del contratto, cosìprocurandosi un ingiusto profitto corrispondente all’importo delle compensazionifinanziarie erogate dal Ministero dei Trasporti negli anni di riferimento dal 2021al 2024 (capi 2, 63 e 95);- avere, in due occasioni, attentato alla sicurezza dei trasporti utilizzandomezzi di navigazione in avaria (capi 31 e 40);- avere realizzato condotte di corruzione e di violazione di segreti d’ufficioconnesse ai rapporti intrattenuti con funzionari pubblici e soggetti preposti alleCon riguardo alle imputazioni di frode in pubbliche forniturecontestate aicapi 1, 62, 86 e 94 (pagg. 34-43 dell’ordinanza impugnata), il collegio dellacautela ha ritenuto, sulla scorta della più recente interpretazionegiurisprudenziale della norma incriminatrice di cui all’art. 356 cod. pen., che lafattispecie in esame fosse inquadrabile nello schema negoziale della concessionedi un pubblico servizio, difettando il cosiddetto “dualismo soggettivo” checonnota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture, tenuto conto che lasocietà di navigazione effettuava prestazioni di trasporto per mare in favoredirettamente di utenti privati, che sostenevano in tutto o in parte il costo delservizio, tramite l’acquisto del biglietto, e non della [OSCURATO:PERSONA].Anche con riguardo ai reati di attentato alla sicurezza dei trasporti contestatiai capi 31 e 40, il Tribunale (pagg. 44- 49 dell’ordinanza impugnata) ha esclusoche gli elementi indiziari raccolti fossero idonei a integrare la fattispecie e, cioè,che le avarie rilevate sui due mezzi indicati nelle rispettive imputazioni edutilizzati per la navigazione nella giornate del 3 settembre 2011 e tra l’11 ed il16 novembre del medesimo anno avessero determinato un pericolo concreto perla sicurezza del trasporto, tanto non potendosi desumere, in assenza divalutazioni di carattere tecnico, dai messaggi che si erano scambiati alcuni direttiinteressati attraverso i loro telefoni cellulari.Conclusioni analoghe erano formulate con riferimento ai reati di truffaaggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen., contestati ai capi 2, 63 e 95.Il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ancheper tali imputazioni (pagg.49-61), tenuto conto che la condotta rimproverata, dinatura omissiva e consistente nel non avere comunicato alla Regione Sicilia idifetti di funzionamento delle navi e la loro efficienza, non era imposta daicontratti stipulati con pubblica amministrazione. In ogni caso, secondo il collegiodella cautela, l’assenza di accertamenti tecnici impediva di configurare effettiveavarie alle imbarcazioni che avrebbero comportato la necessità dicomunicazione all’ente pubblico; si osservava altresì che le società erano inpossesso delle certificazioni di classe e di navigabilità per tutti i mezzi della flottarilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] ed avevano effettuato migliaia di trasportisenza problemi, con una incidenza dei casi di avaria dello 0,21% (55 rispetto a28.000 trasporti nel periodo di riferimento).Né, sotto il profilo soggettivo – a fronte dei dati e delle lacune registrate - sipoteva ritenere che le omissioni fossero finalizzate a percepire indebitamentel’intero ammontare delle sovvenzioni pubbliche anziché, invece, ad evitare lepenali contrattualmente previste (condotta, quest’ultima, non contestata nelleimputazioni), sicché si rivelava dubbia l’esistenza di un danno per la pubblicaamministrazione nei termini contestati; e non era neppure certo che l’enteavrebbe risolto il contratto anzitempo ove posto a conoscenza delle avarie delleimbarcazioni; così come non vi era certezza sul fatto che l’eventuale azionegiudiziaria volta alla risoluzione del contratto da parte della Regione Siciliapotesse andare a buon fine, avuto riguardo alla previsione contrattuale di cuiall’art. 20 del capitolato di appalto (riportato integralmente alle pagg. 58 e 59del provvedimento impugnato).Quanto ai delitti di corruzione e rivelazioni di segreti di ufficio (capi 166,167, 169 e 170), il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistente la gravità indiziaria(pagg. da 61 a 77 dell’ordinanza impugnata), ma non la ricorrenza di attualiesigenze cautelari (già escluse dal Giudice per le indagini preliminari in capo alleposizioni speculari dei soggetti corrotti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, sul punto,ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti contestati e la misura applicata, lecircostanze che l’indagata aveva documentato l’interruzione dal novembre 2025del rapporto di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] e, già nel luglio 2022, avevareceduto dalle mansioni di DPA.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Trapani, articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di frodein pubbliche forniture e truffa aggravata.La parte pubblica ricorrente censura, in primo luogo, l’ordinanza impugnataper avere considerato i negozi stipulati tra le società private e la pubblicaamministrazione come contratti di concessione di servizi anziché di appalto diservizi, così escludendo la configurabilità dei reati di frode in pubbliche forniturecontestati ai capi 1, 62, 86 e 94.Il Tribunale non ha tenuto conto delle precisazioni in proposito fornite dalGiudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico e nei successiviaccertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza prodotti in sede di riesame,secondo cui l’entità dei contributi pubblici era soverchiante rispetto al pagamentodel servizio da parte dei singoli utenti privati, ammontante, quest’ultimo, ad unapercentuale, negli anni di riferimento, al massimo del 36,16%; in altri termini, lagran parte del costo del servizio non era stata addebitato all’utenza, gravandodal 60 al 70% sull’ente pubblico.Non sarebbe corretto, in punto di fatto, quanto attestato dal Tribunale aproposito del rapporto tra numero delle avarie e numero dei trasporti effettuati,il collegio della cautela ha omesso di considerare quanto rilevato dall’ispettoredel [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:PERSONA]) e e da due ufficiali dellaCapitaneria di Porto ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sulle procedurecorrette inerenti alla gestione del problema delle avarie, con la necessità dellacomunicazione all’autorità marittima competente ed al R.I.N.A. per la gestionedel problema, che avrebbe potuto comportare la sospensione del servizio.Il Tribunale non avrebbe considerato l’apporto dei testimoni anche aproposito del concetto stesso di avaria come guasto che inficia il correttofunzionamento della imbarcazione, con possibili conseguenze sulla sicurezza deltrasporto, circostanza che avrebbe imposto, in ogni caso, la segnalazione alleautorità competenti ed al R.I.N.A.Alla luce di ciò, non sarebbe rilevante il mancato espletamento di unaconsulenza tecnica, tenuto conto che i testimoni avevano qualificato come avarieproprio le problematiche riscontrate dalle imbarcazioni delle società private nelperiodo coperto dalle intercettazioni, alcuni dialoghi dimostrando (come quellirichiamati alle pagine 63 e 64 del ricorso) come l’indagata [OSCURATO:PERSONA] fosse alcorrente del rischio di serio e gravissimo pericolo al quale, in alcune occasioni,erano stati esposti i passeggeri.Pertanto, sarebbe insignificante anche il fatto che le società fosseroformalmente in possesso delle autorizzazioni necessarie per navigare, ottenuteanche con la compiacenza di alcuni funzionari del R.I.N.A. (pag. 64 del ricorso).Il Pubblico Ministero ricorrente censura, in secondo luogo, l’ordinanzaimpugnata nella parte in cui, con riguardo ai reati di truffa aggravata contestatiai capi 2,63 e 95, ha ritenuto non sussistente in capo all’indagata [OSCURATO:PERSONA] e aicorrei l’onere esibire la documentazione attestante l’osservanza di tutti gliobblighi previsti.Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla interpretazione offerta dalladifesa di alcune clausole contrattuali (l’art. 12, commi 5, 6 e 7 del capitolatod’appalto), senza avvedersi di altre (quelle inerenti a fatturazioni e pagamenti dicui all’art. 9) che imponevano alle società di depositare gli estratti dei giornali dibordo, nei quali non erano state registrate le avarie perché, se comunicateall’autorità marittima ed al R.I.N.A., avrebbero comportato il fermo dellaimbarcazione, con inevitabile ricaduta sul programma di servizio il cui regolaresvolgimento doveva essere attestato all’ente erogatore.Si ribadisce l’errore in cui era incorso il collegio della cautela nel calcolare ilrapporto tra avarie e corse effettuate, l’irrilevanza di una consulenza tecnica edel possesso di certificazioni formalmente valide, anche tenuto conto dell’apportocompiacente di alcuni funzionari accertatori.Il Tribunale sarebbe incorso in una ulteriore violazione di legge escludendoche l’ente pubblico potesse ottenere la risoluzione immediata del contratto sefosse stato messo a conoscenza di quanto emerso alle indagini, senza, tuttaviaspiegare l’incidenza su tale ricostruzione delle falsificazioni omissive dei giornalidi bordo che non segnalavano le avarie.Anche il richiamo dell’ordinanza impugnata alla privazione all’ente pubblicodi una mera chance sarebbe stato effettuato in violazione di legge, non essendotale aspetto escluso dalle imputazioni e costituendo tale circostanza produttiva didanno, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, con riferimentoall’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di assenza diesigenze cautelari special preventive in capo all’indagata con riferimento aidelitti di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio per i quali il Tribunale haravvisato, invece, la gravità indiziaria (capi 166, 167, 169 e 170).Rileva il ricorrente che l’indagata, la quale all’epoca dei fatti in contestazionericopriva il ruolo di DPA della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., solo successivamente allaperquisizione effettuata nel 2022 presso la compagnia di navigazione, avevareceduto da tali mansioni; ciò tuttavia non aveva determinato l’interruzione deirapporti con la società, tanto è vero nel gennaio 2024 aveva stipulato con lastessa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente naturaconsulenziale, formativa e di supporto tecnico- specialistico e solo il 18novembre 2025, cioè tre giorni dopo la notifica dell’invito a rendereinterrogatorio preventivo, aveva rinunciato anche a tale incarico.Nonostante tale quadro, il collegio della cautela ha escluso la sussistenza diesigenze cautelari omettendo di considerare che a nulla rileva il venire meno delrapporto di dipendenza con la [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto delle peculiaricircostanze in cui ciò era avvenuto (solo dopo avere avuto conoscenza di unarichiesta di misura cautelare a suo carico); che il ruolo dell’indagata in seno allaLiberty [OSCURATO:PERSONA] era stato apicale e che di esso ella aveva abusato mettendo in attoplurime azioni di corruttela, così manifestando una propensione all’illecito; chedopo la cessazione dei rapporti con la compagnia di navigazione, [OSCURATO:PERSONA] haassunto un ruolo dirigenziale in altra azienda e potrebbe dunque reiterare lecondotte illecite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato2. Prima di esaminare le censure dedotte dall’ufficio ricorrente, siimpongono alcune preliminari osservazioni.Va in primo luogo disatteso il rilievo del difensore dell’indagata, contenutonella memoria depositata in data 24/04/2026, secondo cui sui temi oggettodell’impugnazione qui in scrutinio si sarebbe formato il cosiddetto “giudicatocautelare progressivo” in virtù della sentenza pronunciata il 17/04/2026 daquesta Corte con la quale è stato rigettato il ricorso del Pubblico Ministeroavverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo emessa in data18/12/2025 che aveva annullato la misura cautelare del divieto di dimoraoriginariamente applicata ad [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo della assenza digravità indiziaria in relazione ai medesimi reati qui in scrutinio che con riguardoalla mancanza di esigenze cautelari per i delitti di corruzione e rivelazione disegreti di ufficio (capi 166, 167, 169 e 170).Sul punto rileva il collegio che il ricorso in esame ha ad oggetto unprovvedimento giudiziario diverso ed una misura cautelare autonoma edifferente, per tipologia e grado di afflittività, sicchè la precedente decisione diquesta Corte non esplica alcuna efficacia preclusiva al suo esame e valutazionedi fondatezza.In secondo luogo, va rilevato che il ricorso non è inammissibile per carenzadi interesse, come pure addotto dal difensore dell’indagato nella memoriadepositata, avendo la parte pubblica ricorrente - sia pure con formula sinteticacontenuta nell’ultima pagina dell’atto di impugnazione – manifestato il propriointeresse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stantela sussistenza di esigenze cautelari.In terzo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcunacensura in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza conriferimento al reato di attentato alla sicurezza dei trasporti contestatoall’indagata nei capi di imputazione provvisoria 31) e 40).3.Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.3.1. Quanto alla ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 356 cod. pen(capi 1, 62, 86, 94), il Tribunale ha applicato il principio di diritto affermato daquesta Corte secondo cui non è configurabile il delitto di frode nelle pubblicheforniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblicoper gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, inquanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia lapubblica amministrazione contraente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, PM/C.I.N.-Compagnia I, Rv. 288459, in senso conforme anche Sez. 6, n. 14022 del31/01/2024, Pratesi, n.m.).Così si legge nella motivazione della pronuncia più recente: “al fine dichiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare ladifferenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appaltodi servizi rivolta all'ente. Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cuioggetto del contratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favoredell'ente contraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia diedifici pubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamentericonducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis,Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento, oveconnotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potràintegrare il reato di cui all'art. 356 cod. pen. Viceversa, nel caso di concessionedi servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinataservizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizioviene prestato. Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevarequale frode nelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è direttaall'ente. Ciò non fa venir meno il rapporto sinallagmatico tra il concessionario el'ente pubblico, sicchè eventuali inadempienze del concessionario potrannorilevare in sede civile, senza che si configuri per ciò solo una frode nella pubblicafornitura”.Il Tribunale ha pertanto offerto una corretta lettura della giurisprudenza dilegittimità, che il collegio condivide, individuando il criterio discretivo tra le dueforme contrattuali (concessione di pubblici servizi ed appalto di pubblici servizi)nel destinatario del servizio pubblico -la [OSCURATO:PERSONA] o l’utenteprivato- a prescindere dalla percentuale di contributo per l’espletamento delservizio posto a carico dell’una o dell’altro.Sul punto, quindi l’ordinanza impugnata non è affetta da alcuna violazione dilegge, ma anzi conforme, in punto di diritto, ai principi dettati da questa Corte inpunto di integrazione del reato di frode in pubbliche forniture.Neppure si rinvengono carenze motivazionali nella sentenza impugnataescludersi la sussistenza di elementi riconducibili alla “ malafede contrattuale”propria del delitto di frode nelle pubbliche forniture poiché, sulla scorta delladocumentazione in atti, non emergeva il degrado e l’inadeguatezza della flotta inragione del numero esiguo delle asserite avarie non dichiarate, così esprimendoun giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità.3.2. La seconda censura è relativa alla ritenuta insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza per i reati di truffa aggravata dal conseguimento di erogazionipubbliche (art. 640-bis cod.pen.) e contestati all’indagata ai capi 2, 63 e 95 delleimputazioni provvisorie.La contestazione, in astratto, è corretta, non potendo i fatti, comeprospettato dalla difesa nella memoria difensiva depositata (pag. 10), esseresussunti nella fattispecie di truffa aggravata di cui all’art. 640, secondo comma,n. 1 cod.pen.Le “compensazioni finanziarie” (così indicate nei capi di imputazione),erogate dalla Regione Sicilia in favore della società che gestiva il pubblicoservizio in regime di concessione, rientrano nell’alveo delle erogazioni previstedall’art. 640-bis cod.pen. che individua categorie generali quali “contributi,sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stessotipo, comunque denominate”, così ricomprendendo ogni forma di aiutofinanziario ai privati imprenditori proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici ein tal senso è, del resto, l’interpretazione fornita sul punto dalla pacificagiurisprudenza di legittimità (da ultimo, sia pure ad altri fini, Sez. U, n. 11969del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio, Rv. 287649, in motivazione, fg. 14).Tanto premesso, le censure del ricorrente attengono al merito delladecisione, mentre il vaglio demandato a questa Corte rispetto al provvedimentoimpugnato è limitato alla adeguatezza dell’apparato argomentativo che, nellaspecie, è articolato ed esente da vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede.Va infatti ricordato che in tema di misure cautelari personali, quando siadenunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame in punto di consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, il controllo di legittimità si esaurisce, in relazione alla naturapeculiare del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenutodell’atto impugnato e alla verifica della adeguatezza e della congruenza deltessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze investigative.Orbene, il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria compiendo una analisiinterpretativa del contenuto del contratto stipulato tra gli imprenditori privati e lapubblica amministrazione (che è giudizio prettamente di merito non sindacabilein questa sede), alla quale il ricorrente tenta di sovrapporne un’altra,valorizzando, a sua volta, sempre attraverso una attività interpretativa delcontratto, altre clausole rispetto a quelle valorizzate nell’ordinanza impugnata.Neppure si presta a censure, sotto il profilo della manifesta illogicità,l’ulteriore valutazione operata dal collegio della cautela circa l’assenza di unaconsulenza tecnica sulla reale portata ed entità dei malfunzionamenti rilevatinelle imbarcazioni (e sulla conseguente necessità di comunicazione di essi alleautorità preposte) rispetto ad un servizio di navigazione che era stato eseguito inmigliaia di occasioni senza alcun riscontro di avarie.Quanto al profilo relativo alla azione di risoluzione anticipata del contrattoda parte della pubblica amministrazione il cui esercizio, secondo le contestazioniprovvisorie, sarebbe stato impedito dalla condotta illecita dell’indagata, laricostruzione operata dal Tribunale si fonda, ancora una volta, sullainterpretazione di una clausola contrattuale (l’art. 20 del capitolato di appalto),non sindacabile in questa sede.Anche sul piano dell’elemento soggettivo del reato, gli assunti del collegiodella cautela non sono manifestamente illogici e poggiano su valutazioni di fattoche sfuggono al giudizio di legittimità avendo l’ordinanza impugnata evidenziatoun parallelo fine della condotta dell’indagata e cioè quello di evitare - attraversola omissione delle comunicazioni che si assumono dovute - le penalicontrattualmente previste.4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura laritenuta insussistenza di esigenze cautelari per i reati di corruzione e rivelazionedi segreti di ufficio per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravitàindiziaria (profilo sul quale la ricorrente non ha proposto ricorso).Va ricordato che i limiti al sindacato di legittimità in ordine alla gravità degliindizi, come richiamati nel paragrafo 3.2. del “considerato in diritto”, riguardanoanche il quadro delle esigenze cautelari essendo primario ed esclusivo delgiudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendereun’adeguata e logica motivazione.Nella specie, l’ordinanza impugnata offre, anche su questo punto, unamotivazione articolata e non manifestamente illogica indicando più elementifattuali ritenuti di rilievo per escludere un concreto ed attuale pericolo direiterazione e, segnatamente, il tempo trascorso tra i commessi reati el’applicazione della misura (più di tre anni), il recesso già nel luglio 2022 dallemansioni di DPA (in costanza delle quali erano state realizzate le condotte dicorruttela) e la documentata interruzione anche del rapporto di collaborazionestipulato con la società di navigazione.A tali argomenti il collegio della cautela ha accompagnato anche laconsiderazione che già il giudice per le indagini preliminari aveva escluso attualie concrete esigenze special preventive con riferimento alla speculare posizionidei pubblici ufficiali corrotti e con tale peculiare profilo il Pubblico Ministeroricorrente omette di confrontarsi. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26329/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris