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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 31995/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma quinto, cod. pen. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 5- 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha correttamente motivato circa la configurabilità della circostanza aggravante contestata, avendo l'imputata approfittato delle particolari modalità di vendita a distanza effettuata on line e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravata l'imputata e delle insidiose modalità della condotta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 09/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] periali [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale O 6 AGO 2024 » Di re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma quinto, cod. pen. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 5- 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha correttamente motivato circa la configurabilità della circostanza aggravante contestata, avendo l'imputata approfittato delle particolari modalità di vendita a distanza effettuata on line e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravata l'imputata e delle insidiose modalità della condotta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] periali [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale O 6 AGO 2024 » Di re
Sentenza Cassazione n. 31995/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris