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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 13160/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla finalità di spaccio.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento al diniego del minimo edittale.

In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha desunto la finalità di spaccio dalle modalità di confezionamento dell'hashish, suddiviso in due involucri da 1,16 g e 0,10 g, realizzati con la stessa carta utilizzata per confezionare il panetto da 34 g rinvenuto nell'abitazione dell'imputato.

Ha, inoltre, valorizzato il possesso di una somma significativa di denaro contante e di un coltello con lama intrisa di hashish.

A ciò ha aggiunto le precarie condizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], ritenute incompatibili con un acquisto di tale entità per uso esclusivamente personale, nonché la natura facilmente deperibile della sostanza.

Infine, il successivo arresto dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, che ha comportato l'aggravamento della misura cautelare nel presente procedimento, è stato ritenuto ulteriore elemento a conferma della sua dedizione all'attività di detenzione ai fini di spaccio.

In ordine al secondo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena in misura non corrispondente al minimo edittale, ma in misura inferiore al medio edittale, fatto riferimento al quantitativo dello stupefacente (pari a grammi 34,490 netti di hashish al 49% da cui sono ricavabili 676 dosi medie singole) e alla personalità dell'imputato, aggravato da precedenti di cui un recente arresto per fatto analogo e anzi più grave.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente ria Beat ice Nagro ie() 62/\ [OSCURATO:PERSONA] 1 PR 2026 1f Funz i 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla finalità di spaccio. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento al diniego del minimo edittale. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha desunto la finalità di spaccio dalle modalità di confezionamento dell'hashish, suddiviso in due involucri da 1,16 g e 0,10 g, realizzati con la stessa carta utilizzata per confezionare il panetto da 34 g rinvenuto nell'abitazione dell'imputato. Ha, inoltre, valorizzato il possesso di una somma significativa di denaro contante e di un coltello con lama intrisa di hashish. A ciò ha aggiunto le precarie condizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], ritenute incompatibili con un acquisto di tale entità per uso esclusivamente personale, nonché la natura facilmente deperibile della sostanza. Infine, il successivo arresto dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, che ha comportato l'aggravamento della misura cautelare nel presente procedimento, è stato ritenuto ulteriore elemento a conferma della sua dedizione all'attività di detenzione ai fini di spaccio. In ordine al secondo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena in misura non corrispondente al minimo edittale, ma in misura inferiore al medio edittale, fatto riferimento al quantitativo dello stupefacente (pari a grammi 34,490 netti di hashish al 49% da cui sono ricavabili 676 dosi medie singole) e alla personalità dell'imputato, aggravato da precedenti di cui un recente arresto per fatto analogo e anzi più grave. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente ria Beat ice Nagro ie() 62/\ [OSCURATO:PERSONA] 1 PR 2026 1f Funz i 2
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