Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2018/2024
ECLI:EU:C:2024:1030
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0305(01)
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 dicembre 2024 (
1
)
Causa C‑305/22
C.J.
Procedimento penale
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva inflitta alla persona ricercata – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Assenza di consenso dello Stato membro emittente – Diritto dello Stato membro emittente di eseguire esso stesso la pena – Mantenimento del mandato d’arresto europeo – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto europeo»
e
Causa C‑595/23 [Cuprea]
(
i
)
EDS
Procedimento penale
con l’intervento di
Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Napoli (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva – Rifiuto di procedere alla consegna – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali – Articolo 8, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 25 – Esecuzione di una condanna a seguito di un mandato d’arresto europeo – Eventuale obbligo dello Stato membro emittente di revocare tale mandato – Regolamento (UE) 2018/1862 – Sistema d’informazione Schengen (SIS) – Articolo 26, paragrafo 1, articolo 27, paragrafo 1, articolo 53, paragrafo 1, articolo 55, paragrafo 1, e articolo 59, paragrafi 1 e 3 – Eventuale obbligo dello Stato membro emittente di cancellare dal SIS la segnalazione della persona ricercata»
I.
Introduzione
1.
Tenuto conto del nesso tra la causa C‑305/22 e la causa C‑595/23, ritengo opportuno presentare conclusioni comuni a tali due cause. A mio avviso, ciò presenta il vantaggio di evidenziare i problemi che possono derivare dal modo in cui le autorità giudiziarie italiane concepiscono l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
2
).
2.
Infatti, la causa C‑595/23 fornisce una perfetta illustrazione delle disfunzioni che può comportare la violazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nell’ambito dell’applicazione di detto motivo di non esecuzione facoltativa, delle norme previste dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
3
).
A.
Sulla causa C‑305/22
3.
La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑305/22 verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punti 5 e 6, nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, nonché dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909.
4.
Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento nazionale nel quale la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) deve pronunciarsi sulla validità di un mandato nazionale di esecuzione di una pena detentiva irrogata nei confronti di C.J., residente in Italia, nonché su quella di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del medesimo. L’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo è stata rifiutata dalle autorità giudiziarie italiane sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (
4
). Tali autorità hanno emesso contestualmente una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della condanna penale pronunciata nei confronti di C.J., nonostante l’opposizione formulata dalle autorità giudiziarie rumene all’esecuzione di tale condanna in Italia.
5.
Il 23 gennaio 2024 la Corte ha deciso di rinviare la causa C‑305/22 dinanzi alla Prima Sezione. Il 13 marzo 2024 si è tenuta un’udienza e il 13 giugno 2024 ho presentato le mie conclusioni (
5
) che, conformemente alla richiesta della Corte, erano incentrate sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza sollevate dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest).
6.
In tali conclusioni, ho proposto alla Corte di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 4, punto 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, nonché l’articolo 4, paragrafi 2 e 5, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva invocando il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dalla prima di tali disposizioni, qualora il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna siano effettuati in violazione della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909. In tale situazione, lo Stato membro emittente conserva il diritto di eseguire detta pena e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d’arresto europeo consegnando la persona ricercata a tale Stato membro.
7.
Su richiesta della Prima Sezione, presentata ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha deciso, il 9 luglio 2024, di rinviare la causa C‑305/22 dinanzi alla Grande Sezione e di prevedere la presentazione di conclusioni incentrate sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza.
8.
Pertanto, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso, con ordinanza del 13 settembre 2024, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (
6
), di disporre la riapertura della fase orale del procedimento e di convocare le parti a una nuova udienza. Gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono stati invitati, in occasione di tale udienza, ad esprimere la loro eventuale opinione sulle questioni figuranti nell’allegato di detta ordinanza.
9.
I governi rumeno, ceco, francese e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione europea hanno partecipato all’udienza, tenutasi il 14 ottobre 2024.
10.
Nel corso di tale udienza, le posizioni espresse dai partecipanti all’udienza del 13 marzo 2024 sono state ribadite, sulla base di argomenti sostanzialmente identici.
11.
Pertanto, persiste il contrasto fra due tesi radicalmente opposte. Mentre il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa menzionato all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 può avvenire al di fuori del quadro stabilito dalla decisione quadro 2008/909, gli altri partecipanti al presente procedimento sostengono la tesi opposta. Tra questi, il governo ceco si distingue dai governi rumeno e francese nonché dalla Commissione, in quanto sembra ritenere, a differenza di questi ultimi, che l’applicazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa non richieda il consenso dello Stato membro di condanna, pur ammettendo che il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena devono essere effettuati conformemente a quanto previsto dalla decisione quadro 2008/909.
12.
Da parte mia, dopo aver sentito nuovamente le posizioni espresse dalle parti nel presente procedimento, continuo a ritenere che l’analisi da me esposta nelle mie conclusioni del 13 giugno 2024 sia l’unica che consente di garantire, da un lato, l’obiettivo di lotta contro l’impunità perseguito dalla decisione quadro 2002/584 e, dall’altro, l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona condannata, perseguito tanto dall’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro quanto dalla decisione quadro 2008/909. In particolare, a mio avviso, l’articolo 25 di tale decisione quadro non dovrebbe essere interpretato in un senso che possa pregiudicare l’obiettivo di evitare l’impunità della persona interessata, il quale implica un’esecuzione effettiva della pena, per quanto riguarda sia la sua natura sia la sua durata (
7
). D’altronde, occorre sottolineare che tale obiettivo è espressamente menzionato nella parte finale di detto articolo.
13.
Di conseguenza, rinvio la Corte alle mie precedenti conclusioni, che confermo e ribadisco integralmente.
B.
Sulla causa C‑595/23
14.
La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑595/23 verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, nonché del considerando 46 e degli articoli 24, 25, 26 nonché dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (
8
), come modificato dal regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2022 (
9
).
15.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in Italia, di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità rumene nei confronti di EDS ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva.
16.
Il contesto della causa in esame è identico a quello della causa C‑305/22, vale a dire la divergenza di orientamento tra le autorità giudiziarie rumene e italiane quanto alle condizioni da rispettare in sede di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.
17.
Tale divergenza di orientamento è all’origine della problematica che è al centro della causa in esame, vale a dire la determinazione dell’autorità competente a cancellare dal SIS una segnalazione (
10
) della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta di eseguire in applicazione di detta disposizione, ma in violazione della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909.
II.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali nella causa C‑595/23
18.
Il 10 luglio 2017 EDS è stato condannato in Romania a una pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.
19.
L’8 febbraio 2019 la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di EDS ai fini dell’esecuzione di tale sentenza. Parallelamente, le autorità rumene competenti hanno inserito nel SIS una segnalazione volta all’arresto di EDS ai fini della sua consegna alla Romania sulla base di tale mandato d’arresto europeo.
20.
EDS è stato arrestato in Italia il 13 gennaio 2020.
21.
Con sentenza del 15 settembre 2020, il giudice del rinvio, vale a dire la Corte d’appello di Napoli (Italia), ha, da un lato, rifiutato la consegna di EDS ai fini dell’esecuzione della pena irrogata in Romania, sulla base del motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. D’altro lato, tale giudice ha riconosciuto la sentenza del 10 luglio 2017 emessa dall’autorità giudiziaria rumena, che costituisce il fondamento del mandato d’arresto europeo, e ha ordinato l’esecuzione della pena in Italia, conformemente al proprio diritto interno (
11
). L’esecuzione della pena è iniziata il 15 luglio 2022 (
12
).
22.
Dalle osservazioni scritte del governo rumeno risulta che, il 20 settembre 2022, su richiesta della persona ricercata, la Corte d’appello di Napoli ha chiesto alle autorità rumene se, ai sensi della giurisprudenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) (
13
) sulla prescrizione della responsabilità penale, l’esecuzione della pena fosse considerata prescritta. Il 29 settembre 2022 le autorità rumene hanno dichiarato che non era stata emessa alcuna decisione giudiziaria definitiva che constatasse la prescrizione della responsabilità penale.
23.
L’11 ottobre 2022 il giudice di rinvio ha dichiarato la fine dell’esecuzione della pena e ha revocato il riconoscimento della sentenza rumena di condanna con la motivazione che tale sentenza aveva perso la sua esecutività, basandosi sulle sentenze nn. 297/2018 e 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale).
24.
Il 24 agosto 2022 il Ministero della Giustizia (Italia) ha chiesto alle autorità rumene di cancellare la segnalazione dal SIS. Le autorità rumene hanno risposto, il 30 agosto 2022, che il mandato d’arresto europeo non era stato revocato, in quanto era stata inviata una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, ragion per cui il procedimento era stato sospeso.
25.
Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha ritirato tale domanda che aveva sottoposto alla Corte nella causa AR (C‑179/22) e ha respinto la domanda di EDS volta alla revoca del mandato d’arresto europeo che lo riguardava e alla cancellazione della segnalazione dal SIS.
26.
Di conseguenza, il Ministero della Giustizia italiano ha presentato due successive richieste alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) e al Ministerul Justiţiei (Ministero della Giustizia, Romania), datate rispettivamente 9 marzo 2023 e 9 maggio 2023, affinché le autorità rumene revocassero il mandato d’arresto europeo e cancellassero la segnalazione dal SIS.
27.
Con sentenza dell’11 marzo 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha respinto il ricorso di EDS avverso la sentenza del 2 febbraio 2023 della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) dichiarando che, poiché la condanna penale rumena era stata riconosciuta in Italia ai fini della sua esecuzione, qualsiasi questione relativa a tale esecuzione rientrava esclusivamente nella competenza del giudice dell’esecuzione italiano, in quanto giudice dello Stato membro di esecuzione della sentenza riconosciuta.
28.
In tali circostanze, EDS ha adito il giudice del rinvio, sostenendo, in particolare, di aver esaurito tutti i rimedi giuridici e i mezzi di ricorso previsti dal diritto rumeno e che tale situazione di fatto comporta una restrizione illegittima della sua libertà personale e del suo diritto alla libera circolazione, dato che, fino a quando la segnalazione non sia cancellata dal SIS, egli non può recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza correre un rischio reale di essere arrestato.
29.
A tale riguardo, EDS afferma che, nell’agosto 2021, dopo la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha pronunciato il rifiuto della consegna e prima dell’inizio dell’esecuzione della pena riconosciuta, egli è partito in vacanza in Grecia dove è stato arrestato dalla polizia dell’isola di Mikonos, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) l’8 febbraio 2019.
30.
Di conseguenza, EDS chiede al giudice del rinvio di disporre la cancellazione della segnalazione nel SIS e la revoca del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti.
31.
Al fine di statuire su tale domanda, detto giudice espone lo stato della normativa italiana nella materia in questione.
32.
Invero, dall’articolo 18
bis
, intitolato «Motivi di rifiuto facoltativo della consegna», della legge del 22 aprile 2005, n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
14
), nella versione applicabile al procedimento principale, risulta che, quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, la Corte d’appello può rifiutare la consegna quando la persona ricercata è un cittadino italiano o un cittadino di un altro Stato membro che risiede o soggiorna legittimamente ed effettivamente in Italia, a condizione che tale organo giurisdizionale disponga che detta pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.
33.
L’articolo 16 del decreto legislativo del 7 settembre 2010, n. 161 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
15
), dispone che, in caso di riconoscimento della decisione giudiziaria straniera, la pena è eseguita secondo la legge italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.
34.
Risulta inoltre dall’articolo 24 di detto decreto legislativo che, nel caso in cui la Corte d’appello rifiuti la consegna richiesta mediante un mandato d’arresto europeo fondato su una sentenza penale di condanna e disponga l’esecuzione della pena nel territorio italiano, essa deve allo stesso tempo, se ne ricorrono i presupposti, riconoscere, ai fini della sua esecuzione in Italia, tale sentenza penale che costituisce il fondamento di detto mandato d’arresto europeo.
35.
Il giudice del rinvio precisa che, poiché detti presupposti ricorrevano a favore di EDS, è stata constatata l’estinzione della pena riconosciuta, vale a dire una pena detentiva di cinque anni e sei mesi, per una durata di tre anni, per effetto dello sconto di pena accordato dalla legge del 31 luglio 2006, n. 241 – Concessione di indulto (
16
).
36.
Tale giudice ritiene che, in conseguenza del rifiuto della consegna di EDS alle autorità rumene, del riconoscimento della sentenza penale di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia e dell’inizio dell’esecuzione della pena riconosciuta in Italia, EDS abbia diritto alla revoca del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti nonché alla cancellazione della segnalazione inserita parallelamente nel SIS.
37.
Detto giudice rileva, tuttavia, che il diritto italiano non autorizza il giudice italiano, in quanto giudice dello Stato membro di esecuzione, a disporre la revoca del mandato d’arresto europeo emesso da un altro Stato membro e la cancellazione della segnalazione inserita nel SIS dallo Stato membro emittente. Ne consegue che, sulla sola base del diritto italiano, la domanda di EDS non potrebbe essere accolta.
38.
Pertanto, secondo il giudice del rinvio, occorre stabilire se, ai sensi del diritto dell’Unione, a un giudice dello Stato membro di esecuzione possa essere riconosciuto il potere di disporre la revoca del mandato d’arresto europeo emesso da un altro Stato membro e la cancellazione della segnalazione inserita nel SIS dallo Stato membro emittente.
39.
A questo proposito, tale giudice cita l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento SIS, il quale prevede che «[l]e segnalazioni per l’arresto a fini di consegna o estradizione ai sensi dell’articolo 26 sono cancellate allorché la persona è stata consegnata o estradata alle autorità competenti dello Stato membro segnalante. Sono altresì cancellate allorché la decisione giudiziaria su cui le segnalazioni si basavano è stata revocata dall’autorità giudiziaria competente in conformità del diritto nazionale. Le segnalazioni sono cancellate alla loro scadenza ai sensi dell’articolo 53».
40.
Detto giudice rileva che tale disposizione non prevede la cancellazione della segnalazione inserita nel SIS qualora la consegna sia stata rifiutata in applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e sia stata disposta l’esecuzione della pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione conformemente al suo diritto interno, dopo che la condanna penale sia stata riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909. Orbene, in una situazione del genere, si dovrebbe ritenere che, al pari della situazione in cui la consegna della persona ricercata è stata effettuata, il mandato d’arresto europeo abbia esaurito i suoi effetti, ragion per cui la persona interessata non dovrebbe più essere ricercata e arrestata in base a tale mandato. D’altronde, il considerando 46 del regolamento SIS deporrebbe nel senso della cancellazione della segnalazione, in quanto esso enuncia che «[u]na segnalazione dovrebbe essere conservata solo per il periodo necessario a realizzare la finalità per la quale è stata inserita».
41.
Secondo il giudice del rinvio, tale regolamento presenta pertanto una lacuna che dovrebbe essere colmata dalla Corte in via interpretativa, in modo da estendere alla situazione in cui viene applicato il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 quella in cui la segnalazione deve essere cancellata in quanto la consegna della persona ricercata è stata effettuata.
42.
Di conseguenza, tale giudice ritiene che, qualora lo Stato membro emittente, che ha inserito la segnalazione nel SIS in applicazione dell’articolo 26 del regolamento SIS, non la cancelli conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, di tale regolamento, così interpretato, lo Stato membro di esecuzione possa richiedere tale cancellazione all’ufficio SIRENE (
17
) dello Stato membro emittente. A questo proposito, detto giudice fa riferimento agli articoli 24 e 25 di tale regolamento, che prevedono la possibilità per uno Stato membro di chiedere allo Stato membro segnalante di apporre un indicatore di validità sulla segnalazione (
18
).
43.
In tali circostanze, la Corte d’appello di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se il combinato disposto degli articoli seguenti:
–
articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro [2002/584];
–
articolo 22, [paragrafo 1], e articolo 25 della decisione quadro [2008/909];
–
articoli 24, 25, 26 e 55, [paragrafo] 1, del regolamento [SIS];
–
considerando 46 del regolamento [SIS],
debba essere interpretato nel senso che:
a)
quando lo Stato di esecuzione ha rifiutato la consegna della persona, richiesta dallo Stato di emissione con mandato di arresto europeo rilasciato per l’esecuzione di sentenza penale di condanna, e ha riconosciuto la sentenza e disposto l’esecuzione della pena nel proprio territorio secondo il proprio diritto interno, e l’esecuzione è iniziata, lo Stato di emissione è obbligato a cancellare la segnalazione inserita nel SIS ed a revocare il mandato di arresto europeo;
b)
fino a che lo Stato di emissione non abbia proceduto alla revoca ed alla cancellazione, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ha il potere di richiedere al SIRENE dello Stato di emissione di cancellare la segnalazione dal SIS, e tale SIRENE è obbligato a provvedere».
44.
Il giudice del rinvio ha chiesto l’avvio del procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura. Con decisione del 9 ottobre 2023, la Corte ha deciso di respingere tale domanda.
45.
Con istanza separata, depositata presso la cancelleria della Corte il 18 ottobre 2023, il giudice del rinvio ha inoltre presentato una domanda di trattamento con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura, che è stata respinta con decisione del presidente della Corte il 5 dicembre 2023 (
19
).
46.
Con decisione del presidente della Corte del 24 aprile 2024, è stata rivolta al giudice del rinvio una richiesta di informazioni diretta ad accertare se, nonostante il tempo trascorso, una segnalazione riguardante EDS fosse ancora iscritta nel SIS e, in caso di risposta negativa, se tale giudice intendesse mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.
47.
A seguito della risposta di detto giudice del 3 maggio 2024 a tale richiesta di informazioni, il procedimento dinanzi alla Corte è ripreso.
48.
Il 17 giugno 2024 il procedimento nella presente causa è stato sospeso ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, in attesa della decisione conclusiva del procedimento nella causa C‑305/22.
49.
A seguito della decisione della Prima Sezione di chiedere alla Corte di rinviare la causa C‑305/22 dinanzi alla Grande Sezione, in applicazione dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura, e di riaprire la fase orale, ai sensi dell’articolo 83 di quest’ultimo, il 18 luglio 2024 è stato deciso di porre fine alla sospensione e di riprendere il procedimento nella presente causa.
50.
EDS, i governi italiano e rumeno nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 14 ottobre 2024, nel corso della quale, in particolare, essi hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.
III.
Analisi
51.
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑595/23, il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni.
52.
Da un lato, tale giudice chiede, in sostanza, se, qualora un’autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e abbia riconosciuto la sentenza che ha inflitto tale pena, e l’esecuzione di detta pena sia iniziata in tale Stato membro, lo Stato membro emittente sia tenuto a cancellare la segnalazione inserita nel SIS e a revocare tale mandato d’arresto europeo.
53.
Dall’altro lato, detto giudice chiede se, finché il mandato d’arresto europeo non sia stato revocato e la segnalazione non sia stata cancellata dallo Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione sia legittimato a chiedere a tale Stato membro di cancellare la segnalazione dal SIS e se detto Stato membro sia tenuto ad accogliere tale richiesta.
A.
Sulla ricevibilità
54.
In primo luogo, la Commissione rileva che, poiché la presente causa riguarda un mandato d’arresto europeo e una segnalazione emessi dalle autorità rumene, la prima questione pregiudiziale verte su un obbligo che incomberebbe, se del caso, a queste ultime, dato che l’autorità giurisdizionale italiana non dispone di alcuna competenza al riguardo. Tale questione sarebbe quindi astratta e ipotetica nell’ambito di una causa pendente dinanzi ad un’autorità giurisdizionale italiana e potrebbe essere presa in considerazione soltanto in relazione alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.
55.
A mio avviso, il fatto che la prima questione verta sull’eventuale obbligo dello Stato membro emittente di cancellare la segnalazione dal SIS in una situazione come quella di cui al procedimento principale non consente di dedurre che essa abbia un carattere ipotetico. Infatti, poiché EDS non ha ottenuto dalle autorità giudiziarie rumene la cancellazione della sua segnalazione, egli ha adito il giudice del rinvio il quale interroga a buon diritto la Corte sulla sussistenza di un siffatto obbligo, al fine di determinare i limiti della propria competenza in materia, ragion per cui, a mio parere, non si deve ritenere che la prima questione sia irricevibile. Ciò precisato, ritengo opportuno esaminare congiuntamente le due questioni sollevate dal giudice del rinvio, in quanto esse mirano a determinare quali siano i rispettivi obblighi e competenze delle autorità competenti dello Stato membro emittente e di quelle dello Stato membro di esecuzione per quanto riguarda la cancellazione di una segnalazione a seguito di un rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo in applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.
56.
In secondo luogo, rilevo che il mandato d’arresto europeo è stato emesso nei confronti di EDS l’8 febbraio 2019 e che la segnalazione nel SIS ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento SIS è stata registrata l’11 febbraio 2019.
57.
Orbene, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento, una segnalazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale è valida, salvo proroga, per un periodo massimo di cinque anni e la necessità di mantenere la segnalazione deve essere riesaminata nel corso di tale periodo di cinque anni. In forza dell’articolo 53, paragrafo 7, del regolamento SIS, una segnalazione è cancellata automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 di tale articolo, a meno che la segnalazione non sia stata prorogata ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo.
58.
Al giudice del rinvio è stato chiesto se la segnalazione nei confronti di EDS fosse ancora attiva o se fosse stata cancellata automaticamente nel febbraio 2024, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe divenuta priva di oggetto. A tale giudice è stato chiesto inoltre se, in caso di assenza di una segnalazione attiva nei confronti di EDS nel SIS, intendesse mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.
59.
Nella sua lettera del 3 maggio 2024, detto giudice ha confermato di voler mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, a seguito della richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, il giudice del rinvio aveva chiesto alla divisione SIRENE Italia di verificare se la segnalazione dell’11 febbraio 2019 fosse ancora inserita nel SIS, se risultasse ancora valida, se fosse stata prorogata e se altre segnalazioni attinenti allo stesso mandato d’arresto europeo fossero state inserite dalla divisione SIRENE Romania.
60.
Con nota del 2 maggio 2024, la divisione SIRENE Italia ha risposto a tale giudice che «la segnalazione in oggetto è ancora inserita nella banca dati [OSCURATO:PERSONA]. Sulla stessa è stato apposto un indicatore di validità (
flag
) a seguito dell’arresto del ricercato».
61.
In tali circostanze, come osserva il giudice del rinvio, occorre partire dalla premessa che la segnalazione riguardante EDS sia ancora attiva. Ciò è stato confermato in udienza dal governo rumeno, il quale ha affermato che tale segnalazione era stata prorogata.
62.
Alla luce di tali elementi, ritengo che il rinvio pregiudiziale sia ricevibile.
B.
Nel merito
63.
Il SIS è il meccanismo mediante il quale le autorità nazionali si trasmettono informazioni ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento SIS, «[s]copo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e garantire l’applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema».
64.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento SIS, il SIS è composto in particolare da un sistema centrale e da un sistema nazionale in ciascuno Stato membro, sistemi che sono interconnessi. Dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri inseriscono, aggiornano, cancellano e consultano i dati SIS attraverso il proprio sistema nazionale.
65.
L’intero meccanismo di scambio di informazioni si basa sulle segnalazioni di persone e oggetti.
66.
Occorre sottolineare il ruolo centrale dello Stato membro che inserisce una segnalazione nel SIS, il quale costituisce lo «Stato membro segnalante» ai sensi dell’articolo 3, punto 9, del regolamento SIS.
67.
Infatti, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento, «[l]e segnalazioni su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, ovvero le segnalazioni su persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione, sono inserit[e] su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato membro segnalante». Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che, «[n]el caso di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, lo Stato membro segnalante inserisce nel SIS una copia del mandato d’arresto europeo».
68.
A termini dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento SIS, «[l]o Stato membro segnalante è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dell’inserimento e della conservazione dei dati (...) nel SIS».
69.
Inoltre, l’articolo 59, paragrafo 3, di tale regolamento precisa che «[s]olo lo Stato membro segnalante è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito nel SIS».
70.
Da tali disposizioni risulta che lo Stato membro segnalante ha la responsabilità esclusiva di mantenere o cancellare una segnalazione. Sebbene lo Stato membro di esecuzione possa chiedere tale cancellazione all’ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante e le persone interessate possano adire le autorità competenti di tale Stato membro conformemente a quanto previsto dall’articolo 67, paragrafo 1, e dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SIS (
20
), resta il fatto che la decisione finale a tale riguardo spetta a quest’ultimo Stato membro, al termine di un esame delle circostanze del singolo caso. Occorre d’altronde rilevare che la responsabilità esclusiva che spetta allo Stato membro segnalante quanto al mantenimento o alla cancellazione di una segnalazione è coerente con la responsabilità esclusiva che spetta all’autorità giudiziaria emittente del medesimo Stato membro per quanto riguarda il mantenimento o la revoca di un mandato d’arresto europeo che può costituire la base di una simile segnalazione.
71.
Per quanto riguarda le situazioni in cui lo Stato membro segnalante potrebbe essere indotto a cancellare la segnalazione da esso inserita nel SIS, rilevo che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento SIS, «[l]e segnalazioni di persone sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite» (
21
). Tale articolo stabilisce inoltre i termini per il riesame delle segnalazioni e, più precisamente, dispone che una segnalazione inserita, in particolare, ai fini di cui all’articolo 26 del regolamento SIS ha una durata di cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia fissare termini di riesame più brevi conformemente al diritto nazionale (
22
). Durante il periodo di riesame, lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale, di mantenere la segnalazione di una persona per un periodo più lungo del periodo di riesame, ove ciò sia necessario e proporzionato alle finalità per le quali la segnalazione stessa era stata inserita (
23
).
72.
Inoltre, ricordo che, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del [regolamento] SIS, «[l]e segnalazioni per l’arresto a fini di consegna o estradizione ai sensi dell’articolo 26 sono cancellate allorché la persona è stata consegnata o estradata alle autorità competenti dello Stato membro segnalante. Sono altresì cancellate allorché la decisione giudiziaria su cui le segnalazioni si basavano è stata revocata dall’autorità giudiziaria competente in conformità del diritto nazionale. Le segnalazioni sono cancellate alla loro scadenza ai sensi dell’articolo 53».
73.
Come ha giustamente rilevato il giudice del rinvio, tale disposizione non prevede espressamente la cancellazione della segnalazione inserita nel SIS qualora la consegna sia stata rifiutata in applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e sia stata disposta l’esecuzione della pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione conformemente al suo diritto interno, dopo che la condanna penale sia stata riconosciuta ai sensi della decisione quadro 2008/909.
74.
Tuttavia, ritengo che, conformemente a quanto risulta dall’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento SIS, lo Stato membro segnalante sia tenuto a verificare se, qualora lo Stato membro di esecuzione abbia applicato il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la finalità per la quale la segnalazione della persona ricercata è stata inserita nel SIS sia stata raggiunta. In caso affermativo, lo Stato membro segnalante è tenuto a cancellare tale segnalazione (
24
). La decisione di tale Stato membro dipenderà quindi strettamente dalla valutazione dell’autorità giudiziaria emittente quanto alla necessità di mantenere o meno il mandato d’arresto europeo nei confronti di detta persona.
75.
A questo proposito, la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 29 luglio 2024, Breian (
25
), che «[n]essuna disposizione della decisione quadro 2002/584 esclude la possibilità, per l’autorità emittente, di mantenere la domanda di consegna in forza di un mandato d’arresto europeo quando l’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro ha rifiutato di dare esecuzione a tale mandato d’arresto» (
26
), anche se un simile rifiuto deve indurre l’autorità giudiziaria emittente alla vigilanza (
27
).
76.
In particolare, il mantenimento, da parte dell’autorità giudiziaria emittente, di un mandato d’arresto europeo può risultare necessario, segnatamente dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno portato al rigetto della precedente domanda di consegna o qualora la decisione di rifiuto di consegna non fosse conforme al diritto dell’Unione, al fine di condurre a termine la procedura di consegna di una persona ricercata e quindi di favorire la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro l’impunità perseguito da tale decisione quadro (
28
).
77.
Orbene, a mio avviso, un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva invocando il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 qualora il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna siano effettuati in violazione della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909. In tale situazione, detto mandato d’arresto europeo può essere mantenuto dall’autorità giudiziaria emittente, lo Stato membro emittente conserva il diritto di eseguire tale pena e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire detto mandato d’arresto europeo consegnando la persona ricercata a tale Stato membro.
78.
Nel caso di specie, rilevo che dal diritto italiano risulta che un rifiuto di consegna in applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è accompagnato dal riconoscimento della sentenza di condanna che è alla base del mandato d’arresto europeo senza che sia richiesto il consenso dello Stato membro di condanna. Ne consegue che lo Stato membro di esecuzione potrebbe decidere unilateralmente di far eseguire tale sentenza nel proprio territorio, anche nel caso in cui lo Stato membro di condanna vi si opponga espressamente. Nelle conclusioni che ho presentato il 13 giugno 2024 nella causa C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (
29
), alle quali rinvio, ho esposto dettagliatamente le ragioni per le quali ritengo, contrariamente a quanto risulta dal diritto italiano e dalla prassi seguita dalle autorità giudiziarie italiane, che, nell’ambito dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto da detta disposizione, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione debbano essere effettuati nel rispetto della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909, il che richiede il consenso dello Stato membro di condanna quanto alla presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione.
79.
Inoltre, dubito fortemente che la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali di cui EDS ha beneficiato a partire dal 15 luglio 2022, fino a quando la Corte d’appello di Napoli non ha deciso, l’11 ottobre 2022, di pronunciare la fine dell’esecuzione della pena e di revocare la decisione di riconoscimento della sentenza di condanna, sia compatibile con l’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.
80.
Tale disposizione stabilisce la norma secondo cui lo Stato membro emittente non procede all’esecuzione della pena una volta che l’esecuzione della medesima sia iniziata nello Stato membro di esecuzione. L’attuazione di tale norma presuppone, a mio avviso, che siano soddisfatte due condizioni.
81.
Da un lato, occorre che l’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione abbia avuto luogo conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909. Orbene, ciò non avviene quando il riconoscimento di una sentenza penale sia stato effettuato in violazione della procedura e delle condizioni previste da tale decisione quadro e, in particolare, senza che la sentenza corredata del certificato previsto da detta decisione quadro sia stata comunicata dallo Stato membro emittente. Ammettere che, in una situazione del genere, un inizio dell’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione possa privare lo Stato membro di emissione della sua competenza di eseguire tale pena aprirebbe la strada all’elusione delle norme stabilite dalla medesima decisione quadro.
82.
D’altro lato, l’inizio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, presuppone che ad essere eseguita nello Stato membro di esecuzione sia la pena quale è stata stabilita dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di condanna, per quanto riguarda tanto la sua natura quanto la sua durata. Orbene, rilevo che l’esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta in Romania a EDS è stata sospesa fino al 15 luglio 2022, ancorché per tale pena non fosse prevista la sospensione condizionale. Inoltre, a partire da tale data, ad essere eseguita non è stata detta pena detentiva, bensì una misura alternativa di affidamento ai servizi sociali, e ciò fino all’11 ottobre 2022, data in cui il giudice del rinvio ha pronunciato la fine dell’esecuzione della pena e ha revocato il riconoscimento della sentenza rumena di condanna. Tanto la sospensione dell’esecuzione della pena quanto la modifica della natura di quest’ultima, al di fuori dei casi di adattamento della pena previsti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 (
30
), mi sembrano incompatibili con la constatazione secondo cui la pena detentiva inflitta in Romania a EDS avrebbe iniziato ad essere eseguita in Italia, conformemente a quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, di tale decisione quadro.
83.
Insisto sul fatto che il rispetto di dette condizioni è cruciale affinché la norma in forza della quale il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 presuppone un vero e proprio impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata (
31
) non diventi lettera morta (
32
).
84.
Occorre inoltre precisare che l’impegno richiesto allo Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione effettiva della pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata, per quanto riguarda sia la sua natura sia la sua durata, è incompatibile con la decisione adottata da un’autorità giudiziaria di tale Stato membro di revocare il riconoscimento della sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro emittente per il motivo che tale sentenza avrebbe perso il suo carattere esecutivo. Aggiungo che, per analogia con quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
33
), la constatazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, dell’avvenuta prescrizione della responsabilità penale nello Stato membro emittente, ancorché quest’ultimo abbia dichiarato che su tale punto non era stata emessa alcuna decisione giudiziaria, contrasta con il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, ai sensi del considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il fondamento della cooperazione giudiziaria (
34
).
85.
Alla luce di tali elementi e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, mi sembra escluso che, nelle circostanze del procedimento principale, si possa considerare che lo Stato membro segnalante sia tenuto, a causa dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, a cancellare la segnalazione di EDS dal SIS.
IV.
Conclusione
86.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza sollevate dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) nella causa C‑305/22 nel modo seguente:
L’articolo 4, punto 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché l’articolo 4, paragrafi 2 e 5, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva invocando il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dalla prima di tali disposizioni, qualora il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna siano effettuati in violazione della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909. In tale situazione, detto mandato d’arresto europeo può essere mantenuto dall’autorità giudiziaria emittente, lo Stato membro emittente conserva il diritto di eseguire detta pena e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire detto mandato d’arresto europeo consegnando la persona ricercata a tale Stato membro.
87.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte d’appello di Napoli nella causa C‑595/23 nel modo seguente:
L’articolo 26, paragrafo 1, l’articolo 27, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 55, paragrafo 1, nonché l’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2022,
devono essere interpretati nel senso che:
in caso di rifiuto da parte di un’autorità giudiziaria di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, spetta esclusivamente allo Stato membro emittente verificare se la finalità per la quale la segnalazione della persona ricercata è stata inserita nel SIS sia stata raggiunta, nel qual caso tale segnalazione dovrebbe essere cancellata.
Tale Stato membro è legittimato a ritenere che detta finalità non sia stata raggiunta e che detta segnalazione debba quindi essere mantenuta qualora, nell’ambito dell’applicazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, del motivo di non esecuzione facoltativa previsto da detta disposizione, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna siano effettuati in violazione della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909. Infatti, in tale situazione, l’autorità giudiziaria emittente può ritenere necessario mantenere il mandato d’arresto europeo che costituisce il fondamento della segnalazione della persona ricercata.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
)
GU 2002, L 190, pag. 1
.
(
3
)
GU 2008, L 327, pag. 27
.
(
4
) Tale disposizione stabilisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo «se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».
(
5
) Conclusioni nella causa C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (
C‑305/22
,
EU:C:2024:508
).
(
6
)
C‑305/22
, non pubblicata,
EU:C:2024:783
.
(
7
) V., in particolare, in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) (
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata). A mio avviso, il punto 48 della sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (
C‑514/17
,
EU:C:2018:1016
), meriterebbe di essere precisato dalla Corte in modo da indicare chiaramente che l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non può avvenire a scapito dell’obiettivo di evitare l’impunità della persona interessata, il che presuppone il rispetto della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909.
(
8
)
GU 2018, L 312, pag. 56
.
(
9
)
GU 2022, L 185, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento SIS».
(
10
) Ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento SIS, una segnalazione è «un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto al fine di intraprendere un’azione specifica».
(
11
) Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno precisa che le autorità rumene hanno comunicato alle autorità italiane, da un lato, che esse non avevano dato il loro consenso al riconoscimento, da parte di queste ultime autorità, della condanna penale definitiva pronunciata in Romania e, dall’altro, che, fino a quando l’inizio dell’esecuzione della pena in Italia non sarà stato comunicato alle autorità rumene, la Romania conserverà il diritto di eseguire tale pena nel suo territorio.
(
12
) Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che EDS ha iniziato l’esecuzione non già della pena detentiva alla quale tale persona era stata condannata, bensì della misura alternativa di affidamento ai servizi sociali.
(
13
) La giurisprudenza a cui si fa riferimento è costituita dalle sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) n. 297/2018, pubblicata nel
[OSCURATO:PERSONA] al României
n. 518 del 25 giugno 2018, e n. 358/2022, pubblicata nel
[OSCURATO:PERSONA] al României
n. 565 del 9 giugno 2022, relative all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’articolo 155, paragrafo 1, del Codul penal (codice penale). Sull’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nelle cause relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, v. sentenza del 24 luglio 2023, Lin (
C‑107/23 PPU
,
EU:C:2023:606
).
(
14
) GURI n. 98, del 29 aprile 2005, pag. 6.
(
15
) GURI n. 230, del 1
o
ottobre 2010, pag. 1.
(
16
) GURI n. 176, del lunedì 31 luglio 2006, pag. 4.
(
17
) Il SIS comprende un’unica rete di uffici nazionali, denominati «uffici SIRENE», che sono pienamente operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e che, in particolare, garantiscono lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari (v. considerando 5 e articolo 7 del regolamento SIS).
(
18
) Ciò avviene, in particolare, qualora uno Stato membro ritenga che dare attuazione a una segnalazione non sia compatibile con il proprio diritto nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali (articolo 24, paragrafo 1), oppure qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in base a motivi di non esecuzione (articolo 25, paragrafo 1). Ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento SIS, un indicatore di validità è definito come «la sospensione della validità di una segnalazione a livello nazionale apponibile alle segnalazioni per l’arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e vulnerabili, alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico e alle segnalazioni informative».
(
19
) V. ordinanza del presidente della Corte del 5 dicembre 2023, Cuprea (
C‑595/23
,
EU:C:2023:955
).
(
20
) Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, di tale regolamento, «[g]li interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
, e rettifica in
GU 2018, L 127, pag. 2
)] e agli articoli 14 e 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/680 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (
GU 2016, L 119, pag. 89
)]». Inoltre, l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SIS dispone che, «[f]atte salve le disposizioni sui mezzi di impugnazione di cui al regolamento [2016/679] e alla direttiva [2016/680], chiunque può adire qualsiasi autorità competente, tra cui l’autorità giudiziaria, in base al diritto di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare, ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda».
(
21
) V., altresì, considerando 46 di tale regolamento. Inoltre, va rilevato che, secondo il punto 2.9 del manuale Sirene contenuto nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che sostituisce l’allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) (
GU 2015, L 44, pag. 75
), «[n]on appena non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione senza indugio».
(
22
) V. articolo 53, paragrafo 5, del regolamento SIS.
(
23
) V. articolo 53, paragrafo 6, del regolamento SIS.
(
24
) V., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerija (Immatricolazione di veicolo segnalato) (
C‑88/21
,
EU:C:2022:982
, punti
46
e
47
). Rilevo inoltre che l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento SIS fa riferimento, nella sua ultima frase, all’articolo 53 di tale regolamento, il che conferma detta interpretazione.
(
25
)
C‑318/24 PPU
,
EU:C:2024:658
.
(
26
) Sentenza del 29 luglio 2024, Breian (
C‑318/24 PPU
,
EU:C:2024:658
, punto
48
).
(
27
) V. sentenza del 29 luglio 2024, Breian (
C‑318/24 PPU
,
EU:C:2024:658
, punto
49
).
(
28
) V. sentenza del 29 luglio 2024, Breian (
C‑318/24 PPU
,
EU:C:2024:658
, punto
51
e giurisprudenza ivi citata). In tale sentenza, tuttavia, la Corte ha precisato che dalla sua giurisprudenza risulta che, poiché il mantenimento di un mandato d’arresto europeo, la cui esecuzione sia stata negata in uno Stato membro, può comportare l’arresto della persona oggetto del medesimo in un altro Stato membro e, quindi, rischia di lederne la libertà individuale, spetta all’autorità giudiziaria emittente esaminare la proporzionalità del mantenimento di cui si tratta, alla luce delle peculiarità di ciascun caso di specie. Nell’ambito di un siffatto esame, spetta in particolare all’autorità in parola tenere conto della natura e della gravità del reato per il quale la persona ricercata è perseguita, delle conseguenze su tale persona del mantenimento del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti o, ancora, delle prospettive di esecuzione di detto mandato d’arresto (punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
(
29
)
C‑305/22
,
EU:C:2024:508
.
(
30
) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che «[l]’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 prevede (...) requisiti rigorosi per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, della pena irrogata nello Stato membro di emissione, i quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, che grava su detta autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena la cui durata e la cui natura corrispondono a quelle previste nella sentenza emessa nello Stato membro di emissione»: v., in particolare, sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) (
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13 e dell’articolo 21, lettera e), della decisione quadro 2008/909 risulta, da un lato, che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta ad informare lo Stato membro di emissione dell’eventuale decisione di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, di tale decisione quadro e, dall’altro, che quest’ultimo Stato membro, qualora non sia d’accordo con una siffatta decisione di adattamento e fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione non sia iniziata, può ritirare il certificato da tale Stato (il che presuppone che detto certificato sia stato previamente trasmesso dall’autorità competente dello Stato membro di emissione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione quadro). Aggiungo che i casi di adattamento della pena previsti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 devono essere distinti dalle modalità di esecuzione di tale pena che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale decisione quadro, sono disciplinate dalla legislazione dello Stato membro di esecuzione. A tale riguardo, la Corte ha precisato, in particolare, che quest’ultima disposizione riguarda misure volte a garantire
l’esecuzione materiale
di una pena privativa della libertà: v. sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) (
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punto
39
). Detta distinzione è al centro della causa attualmente pendente, Fira (C‑215/24), a proposito della sospensione, da parte di un’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, della pena privativa della libertà irrogata da un’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.
(
31
) V., in particolare, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un Paese terzo) (
C‑700/21
,
EU:C:2023:444
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, qualunque rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno: v., in particolare, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, punto
88
e giurisprudenza ivi citata).
(
32
) Il riconoscimento della sentenza di condanna da parte dello Stato membro di esecuzione implica altresì che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, «[s]olo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro».
(
33
)
C‑158/21
,
EU:C:2023:57
.
(
34
) V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑158/21
,
EU:C:2023:57
, punto
88
). La sussistenza di una siffatta prescrizione nel caso di specie, d’altronde, è stata contestata in modo dettagliato dal governo rumeno in udienza.