Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 41/1986
ECLI:IT:COST:1986:41
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 (notificata il 18 e
comunicata il 30 del successivo settembre; pubblicata nella G. U. n. 15
del 14 febbraio 1979 e iscritta al n. 606 R.O. 1978) sulla opposizione
di [OSCURATO:PERSONA] alla esecuzione immobiliare promossa a suo danno
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, premesso che la
sentenza era divenuta titolo esecutivo perché - a detta dell'opponente
- "dopo la notifica e prima della scadenza del termine d'impugnazione,
l'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore ad lites, era stato cancellato
dall'albo professionale e non gli aveva dato notizia né della notifica
né della cancellazione dall'albo", e che la cancellazione del
procuratore legale dall'albo non può non reputarsi compresa nell'art.
301 c.p.c., ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede
l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nell'ipotesi di
sopravvenuta morte o impedimento del procuratore.
2. - Con ordinanza emessa il 1 marzo 1985 (notificata il 23 agosto
e comunicata il 30 settembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 302
del 24 dicembre 1985 e iscritta al n. 560 R.O. 1985) nel giudizio di
appello promosso con atto notificato il 22 aprile 1983 avverso sentenza
notificata all'avv. G. Veneziale (procuratore costituito del
soccombente [OSCURATO:PERSONA]) sotto la data del 25 febbraio 1983, il
Tribunale di Isernia, premesso che l'avv. G. Veneziale era
improvvisamente venuto a morte in data 9 marzo 1983, ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24
cap. Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 328
c.p.c. comma primo e secondo, interpretati nel senso che non sono
applicabili al caso di morte del procuratore legale della parte.
2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita
avanti la Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla
adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio nel corso della
quale il giudice Andrioli aveva svolto la relazione, è stato rinviato
alla adunanza del 4 febbraio 1986 al fine di contestuale deliberazione,
preliminare alla quale ha svolto unitaria relazione il giudice Andrioli
il successivo 5.
:
3.1. - La obiettiva connessione se non la identità dei due
incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985 ne impone contestuale
deliberazione.
3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il dubbio di violazione
del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., che
riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c. motivi di
interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o
l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non
giudicare fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del
difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è
necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore
della attività della parte stessa cui è inibito difendersi di
persona.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in
cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui
all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo
del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere