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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 41/1986

ECLI:IT:COST:1986:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 (notificata il 18 e comunicata il 30 del successivo settembre; pubblicata nella G. U. n. 15 del 14 febbraio 1979 e iscritta al n. 606 R.O. 1978) sulla opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla esecuzione immobiliare promossa a suo danno dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, premesso che la sentenza era divenuta titolo esecutivo perché - a detta dell'opponente - "dopo la notifica e prima della scadenza del termine d'impugnazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore ad lites, era stato cancellato dall'albo professionale e non gli aveva dato notizia né della notifica né della cancellazione dall'albo", e che la cancellazione del procuratore legale dall'albo non può non reputarsi compresa nell'art. 301 c.p.c., ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nell'ipotesi di sopravvenuta morte o impedimento del procuratore.

2. - Con ordinanza emessa il 1 marzo 1985 (notificata il 23 agosto e comunicata il 30 settembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 302 del 24 dicembre 1985 e iscritta al n. 560 R.O. 1985) nel giudizio di appello promosso con atto notificato il 22 aprile 1983 avverso sentenza notificata all'avv.

G. Veneziale (procuratore costituito del soccombente [OSCURATO:PERSONA]) sotto la data del 25 febbraio 1983, il Tribunale di Isernia, premesso che l'avv.

G. Veneziale era improvvisamente venuto a morte in data 9 marzo 1983, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 cap.

Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. comma primo e secondo, interpretati nel senso che non sono applicabili al caso di morte del procuratore legale della parte.

2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita avanti la Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio nel corso della quale il giudice Andrioli aveva svolto la relazione, è stato rinviato alla adunanza del 4 febbraio 1986 al fine di contestuale deliberazione, preliminare alla quale ha svolto unitaria relazione il giudice Andrioli il successivo

5. :

3.1. - La obiettiva connessione se non la identità dei due incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985 ne impone contestuale deliberazione.

3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il dubbio di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., che riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c. motivi di interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non giudicare fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attività della parte stessa cui è inibito difendersi di persona.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 (notificata il 18 e comunicata il 30 del successivo settembre; pubblicata nella G. U. n. 15 del 14 febbraio 1979 e iscritta al n. 606 R.O. 1978) sulla opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla esecuzione immobiliare promossa a suo danno dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, premesso che la sentenza era divenuta titolo esecutivo perché - a detta dell'opponente - "dopo la notifica e prima della scadenza del termine d'impugnazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore ad lites, era stato cancellato dall'albo professionale e non gli aveva dato notizia né della notifica né della cancellazione dall'albo", e che la cancellazione del procuratore legale dall'albo non può non reputarsi compresa nell'art. 301 c.p.c., ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nell'ipotesi di sopravvenuta morte o impedimento del procuratore. 2. - Con ordinanza emessa il 1 marzo 1985 (notificata il 23 agosto e comunicata il 30 settembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 302 del 24 dicembre 1985 e iscritta al n. 560 R.O. 1985) nel giudizio di appello promosso con atto notificato il 22 aprile 1983 avverso sentenza notificata all'avv. G. Veneziale (procuratore costituito del soccombente [OSCURATO:PERSONA]) sotto la data del 25 febbraio 1983, il Tribunale di Isernia, premesso che l'avv. G. Veneziale era improvvisamente venuto a morte in data 9 marzo 1983, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 cap. Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. comma primo e secondo, interpretati nel senso che non sono applicabili al caso di morte del procuratore legale della parte. 2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita avanti la Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio nel corso della quale il giudice Andrioli aveva svolto la relazione, è stato rinviato alla adunanza del 4 febbraio 1986 al fine di contestuale deliberazione, preliminare alla quale ha svolto unitaria relazione il giudice Andrioli il successivo 5. : 3.1. - La obiettiva connessione se non la identità dei due incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985 ne impone contestuale deliberazione. 3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il dubbio di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., che riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c. motivi di interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non giudicare fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attività della parte stessa cui è inibito difendersi di persona. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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