CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1977
Cassazione n. 22913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/11/1977 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \\\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 2c2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 1/10/2021 la condanna del Tribunale di Livorno, in data 21/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.474 e 648 c.p. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., co. 1 lett, b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 474 c.p. e dell'art. 49, comma 2, c.p.; violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., co. 1 lett. b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 648 c.p. Quanto al primo motivo, l'imputato deduce che la condotta sia riconducibile alle ipotesi del c.d. falso grossolano, poiché la falsificazione per essere tale deve essere macroscopica e di palmare evidenza al punto da indurre in inganno la generalità dei consociati (non già gli esperti di settore). Quanto al secondo motivo, l'imputato deduce che non potendosi la sua condotta qualificare nell'alveo dell'art. 474 c.p. conseguentemente gli oggetti non sono frutto di contraffazione ai sensi dell'art. 473 c.p. e, mancando il reato presupposto ai sensi dell'art. 648 c.p., non può configurarsi neppure l'imputazione per ricettazione. Il ricorso è inammissibile. I vizi denunciati non sussistono: ed invero, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. \\J Così deciso il