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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 22250/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio disposto con sentenza in data 17 giugno 2022 della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 giugno 2019, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, commesso il 5 giugno 2014, condannandola alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del rinvio giustificato il diniego in relazione all'entità del danno cagionato, all'intensità del dolo - desumibile dalla reiterazione delle condotte distrattive -, e alla condotta successiva non riparativa del danno; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio disposto con sentenza in data 17 giugno 2022 della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 giugno 2019, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, commesso il 5 giugno 2014, condannandola alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del rinvio giustificato il diniego in relazione all'entità del danno cagionato, all'intensità del dolo - desumibile dalla reiterazione delle condotte distrattive -, e alla condotta successiva non riparativa del danno; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio
Sentenza Cassazione n. 22250/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris