CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 07120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 1.1. Il motivo, osserva il Collegio, non coglie l’essenza della ratio della decisione della Corte territoriale che premette e specifica non essere in discussione il diritto alla stabilizzazione, ma solo il corretto inquadramento delle ricorrenti a seguito di essa. Basti al riguardo citare il passo della sentenza in cui il giudice di appello puntualizza: “nella fattispecie, quindi, non è messa in discussione la mancanza dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla selezione” (cfr. pag. 7 della sentenza in appello). A tanto va aggiunto che nemmeno è chiaro, per come è articolato il mezzo, perché sarebbe rilevante,ai fini dell’inquadramento, la circostanza che le stabilizzateavrebbero lavorato prima in convenzione dal 1995 e solo dal 2003 con contratti a termine. Quand’anche fosse vero, la circostanza appare irrilevante ai fini della decisione sull’inquadramento. Alla luce di quanto innanzi, la doglianza èinammissibile. 2. Nel secondo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si lamenta ancora che le lavoratriciavrebbero lavorato con contratti a tempo determinato con l’Asl solo a far tempo dal 2003, quindi già vigente il D.lgs. n. 502 del 1992 che ha introdotto il requisito della laurea triennale ai fini dello svolgimento dell’attività professionale per la quale sono state stabilizzate; viene quindi dedotta la violazione dell’art. 6, comma 3, dell’innanzi richiamato decreto legislativo. 2.1. La critica, per come formulata, è anch’essa inammissibile, in quanto le deduzioni svolte sono,ancora una volta, irrilevanti ai fini della decisione. Va infatti qui ribadito quanto già innanzi evidenziato al punto 1.1. Non è qui in discussione il diritto alla stabilizzazione, ma semplicemente l’inquadramento alle stesse spettanti in esito alla procedura. Esse sono state stabilizzate per il profilo di Educatore professionale e - ribadito che la legittimità della procedura di stabilizzazione e dei presupposti per l’operatività della stessa non è oggetto d el thema decidendum - diviene irrilevante la circostanza che esse siano state assunte a tempo determinato nel 2003. 3. Con la terza doglianza si deduce ancora una volta la violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si evidenzia che la delibera di Giunta regionale del 15 ottobre 2007 riportata, in stralcio, a pag. 9 della sentenza dellaCorte territoriale non è mai stata prodotta agli atti, né, si soggiunge, trattandosi di atto amministrativo, poteva essere posta a fondamento della decisione in assenza di tempestiva produzione ad opera delle parti processuali, non essendo soggetta al principio iura novit curia.3.1. Il mezzo, come i precedenti, è inammissibile. La delibera di Giunta regionale del 15 ottobre 2007 riportata, in stralcio, a pag. 9 della sentenza di appello, prevede, infatti, i requisiti per la stabilizzazione, sicché la parte della motivazione della Corte territoriale ad essa destinata non costituisce la ratio decidendi principale. La sentenza della Corte territoriale fonda la propria decisione sull’esame della tabella di inquadramento allegata al bando di specializzazione e riportata a pag. 5 della decisione impugnatada cui risulta che l’ “Educatore professionale”,a seguito delle procedure di stabilizzazione, va inquadrato nella ctg. D - CCNL Area del Comparto SSN, sufficiente a tal uopo il possesso del diploma di scuola media superiore (cfr. la sentenza di appello in atti). In ogni caso la questione, per come posta, essendo il thema decidendum quello dell’inquadramento po st stabilizzazione , è ancora una volta irrilevante, sembrando operare ancora una critica alla procedura di stabilizzazione, piuttosto che alla correttezza o meno del successivo inquadramento. 4. La medesima questione proposta con il terzo motivo, la mancata produzione in atti della delibera -viene riproposta con il quarto mezzo sensi del 360 n. 4 c.p.c. 4.1. Ci si riporta a quanto innanzi detto, il passaggio della deliberadel 15 ottobre 2007 riportato nella sentenza di appello, non costituisce affatto la ratio decidendidella sentenza della Corte territoriale che, invece, come già detto, presupposta la vicenda della stabilizzazione, afferma la correttezza dell’inquadramento alla luce dei criteri diequiparazione allegati al bando e come dettoriportati a pag. 5 della sentenza di secondo grado. Documento quest’ultimo rispetto al quale alcuna deduzione di irrituale acquisizione al processo è stata compiuta. 5. Con il quinto motivo si rappresenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 12 delle disp. sullalegge in generale, dell’art. 1362 e 1363 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c, in relazione al contenuto dell’avviso pubblico di cui alla D.G.n. 1165 del 4 settembre 2008, alla D.G. n. 1252 del 9 maggio 2008, alla D.G. n. 651 dell’11 marzo 2010 e alla D.G. 2737 del 17 settembre 2010. 5.1. Il motivo è inammissibile.Pur volendo superel’omessa indicazione del canale di accesso al giudizio di legittimità, non può mancarsi di rilevare, come con il m ezzo in esame non si faccia altro che sollecitare un riesame delle delibere dell’Azienda , evidentementeinammissibile in sede di legittimità, trattandosi di questioni devolute al giudice di merito. Né miglior sorte ottiene il mezzo con riferimento alle doglianze relative alla dedotta violazione dei canoni interpretativi, Non è infatti dedotta alcuna violazione delle regole di ermeneusi, ma semplicemente si propone una diversa ricostruzione del merito della vicenda. Il motivo mira a sostenere che la lettura complessiva delle previsioni contenute nell’avviso di selezione, imponedi interpretare il bando nel senso di condizionare l’equiparazione tra profili al rispetto della sussistenza di titoli abilitanti ex art. 3 e comunque all’esito di una verifica presso la Regione ed Aran ex art. 10, e dunque effettuatoun più approfondito esame della questione. Trattasi di valutazioni di merito, evidentemente, non più rivedibili in questa sede. 6. Con il sesto motivo viene dedotta la violazione di legge, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., avuto riguardo all’art. 12 delle disp. della legge in generale, dell’art. 1362 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si sostiene, in sintesi,che in esito all’entrata in vigore del d.lgs. vo n. 502 del 1998 che ha introdotto il requisito del diploma universitario triennale in scienze dell’educazione e dopo l’annullamento del D.M. del 10.2.1984 l’Asl non avrebbe potuto procedere all’inquadramento delle lavoratrici in categoria D in quanto prive del titolo di studio. 6.1. Il motivo è infondato, alla luce di quanto già illustrato in particolare ai punti 1.1. e 2.1. cui si fa rinvio. In una parola, l’avvenuta stabilizzazione non è oggetto del presente giudizio, non èin discussione. Senza sottacere, comunque, osserva il Collegio, che è insitanella ratio di dette procedurela valorizzazione delle esperienze professionali pregresse, sicché quello c he rileva è che l’attività lavorativa sia stata compiuta in possesso del titolo di studio previsto dallalegislazione all’epoca vigente e tanto non può -nel caso di specie essere messo in discussione - essendo incontestato che le lavoratrici, prima in virtù di convenzioni e poi con contratto a termine abbiano lavorato per l’Asl, svolgendo le mansioni di Educatore professionale). Da tanto è conseguita l’equiparazione come da tabella riportata in sentenza. 7. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 9. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidate in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente del