CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 09830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con provvedimento in data 17 giugno 2021 la Corte di appello di Bari riformava parzialmente il decreto emesso dal Tribunale di Bari, che aveva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due e mesi sei, riducendone la durata ad anni uno e mesi sei e confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso siffatto decreto ha proposto ricorso il Natale a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo la difesa, nel caso difetterebbero gli elementi dimostrativi dell'abitualità nel reato, intesa come commissione di reati in un arco significativo di tempo in modo da trarne profitti e mezzi di sostentamento. Infatti, rispetto al reato associativo i giudizi di appello hanno riqualificato il ruolo del proposto da dirigente-organizzatore a semplice partecipe e hanno ridotto il periodo di operatività dell'associazione dal 6 al 20 febbraio 2019. Non assumono rilievo nemmeno l'avvenuto arresto in flagranza del 3 giugno 2019 e la denuncia del 5 luglio 2020 per violazione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari. Inoltre, egli possiede soltanto due vetture di valore indimostrato, ma esiguo, sicchè non può dirsi che il ricorrente viva con i proventi dell'attività delittuosa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque privi di specificità poiché attinenti a contestazioni difensive già esaminate e risolte dalla Corte territoriale. 1. Va comunque premesso in linea generale che per effetto della disciplina stabilita dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 9, riprodotta nell'art. 10 del D.Lgs. n. 159 del 2011, comma 3, il decreto con il quale la Corte di appello decida in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale applicativo della misura di prevenzione è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge. Il vizio in questione comprende, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, non soltanto l'assenza totale della motivazione quando il provvedimento consti di solo dispositivo, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 cod.proc.pen., sia della prescrizione dell'art. 10, comma 2, del D.Igs. n. 159/2011, che riproduce quella dei testi di legge precedenti, secondo la quale la Corte di Appello decide "con decreto motivato", ma anche i casi, ben più frequenti, nei quali l'apparato esplicativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi", ovvero ancorai quando non affronti le tematiche poste con l'impugnazione, nella sostanza eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alle funzioni cui ono destinate.Pertanto, la verifica conducibile in sede di legittimità si deve arrestare alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione ed all'esistenza delle ragioni della decisione, mentre resta escluso che la violazione di legge possa estendersi ai difetti motivazionali, consistenti nell'insufficienza, contraddittorietà ed illogicità, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com'è noto, non può occuparsi della revisione del giudizio di merito, né della valutazione dei fatti, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione. 2. La considerazione del ricorso alla luce dei superiori principi induce in primo luogo ad escludere che il decreto impugnato sia affetto da violazione di legge per totale carenza o apparenza della motivazione. Al contrario, esso illustra in modo adeguato, chiaro e comprensibile, oltre che aderente ai motivi d'appello proposti, le ragioni di confutazione di tali censure. 2.1 La Corte di secondo grado ha sottoposto al proprio vaglio critico gli elementi indicativi della concreta pericolosità, avendo avuto cura di specificare le fonti di conoscenza ritualmente acquisite, siccome desunti dalla pendenza di un procedimento per ricettazione e della condanna per la partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti nel febbraio 2019, dall'assenza di lecita attività lavorativa, dall'arresto in flagranza per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e dalla denuncia per trasgressione delle prescrizioni limitative impostegli con la sottoposizione agli arresti domiciliari. Ne ha tratto il convincimento che Natale sino ad epoca recente ha posto in essere attività antigiuridiche e ha mostrato indifferenza per le regole del vivere civile, circostanze indicativé di concreta pericolosità sociale. 2.3 II procedimento valutativo della Corte di appello non manifesta alcun profilo di illegalità, ma si pone in perfetta aderenza all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, poiché il giudizio di pericolosità sociale ha natura prognostica e riguarda la probabilità della futura commissione di reati, che, per dar luogo alla sottoposizione alla misura, deve essere concreta ed attuale, desumibile da specifici comportamenti (Corte Cost., 12/11/1987; Cass., sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, rv. 235203; Cass. S.U., n. 6del 25/031996, Tumminelli, rv. 194063; sez. 6 n. _ 3 8471 ...e. 13/102010 I Barone, 248797), per la cui ricostruzione il giudice di merito è abilitato a fare ricorso ad elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni conclusive in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Tale potestà incontra due limiti: a) il giudizio deve essere fondato su elementi certi, sottoposti a puntuale disamina critica per affermarne la refluenza sul giudizio di prognosi; b) gli indizi dai quali desumere la pericolosità sociale non debbono avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 192 cod proc.pen soltanto per il giudizio di responsabilità nel procedimento di cognizione (Cass., sez. VI, n. 16030 del 8/12/2008; sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008 n. 6613, Carvelli e altri, rv. 239358; sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, rv. 250278). Resta dunque confermata la piena autonomia per struttura e finalità dei due procedimenti, quello penale funzionale all'accertamento della responsabilità in ordine ad una fattispecie di reato, e quello di prevenzione, ancorato ad una valutazione di pericolosità attuale, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, con la conseguente esclusione di un rapporto di pregiudizialità del primo rispetto al secondo ed affermazione della reciproca indipendenza nell'apprezzamento del materiale indiziario con l'obbligo di indicare nella motivazione del decreto applicativo della misura le ragioni delle valutazioni condotte. 2.4 Il ricorso oppone al ragionamento valutativo della Corte di appello circostanze che, oltre a riguardare aspetti di fatto sul ruolo assunto dal ricorrente nell'associazione a delinquere della quale è stato partecipe e la durata dell'attività criminosa di tale sodalizio, non hanno ricevuto congrua dimostrazione. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos