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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 gennaio 1957

Cassazione n. 40111/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aidone il 01/01/1957 rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 12/20 in data 04/06/2022 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria della difesa di parte civile, D'[OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 17/07/2023 con le conclusioni con la quale la parte ha chiesto il rigetto per inammissibilità o infondatezza del ricorso di Chiarenza Italia e la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado quantificate in euro 4.000 oltre accessori di legge con pagamento da disporsi a favore dello Stato essendo stata la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; letta l'ulteriore memoria della parte civile in data 31/07/2023 di replica alle conclusioni della Procura generale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. p.civile: D'[OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]

1. Italia Chiarenza ha presentato richiesta di revisione in relazione alla sentenza emessa in data 01/06/2017, irrevocabile in data 13/09/2019, dal Tribunale di Enna con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale di euro 1.500 in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]Itria, perché riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 632, 635, secondo comma n. 5 e 633 cod. pen., commessi nell'ottobre 2010.

1.1. La ricorrente ha premesso che, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, con sentenza del 25/10/2018 della Corte di appello di Caltanissetta, era stata assolta per non aver commesso il fatto.

Su ricorso della parte civile, che deduceva l'inammissibilità dell'appello per essere stato presentato alla cancelleria del Giudice di Pace di Enna, anziché in quella del Tribunale, con sentenza in data 13/09/2019, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello, aveva dichiarato irrevocabile la penale responsabilità della Chiarenza ed aveva ordinato la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per decidere sull'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Enna nella parte concernente la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno (la Corte d'appello, successivamente, rigettava l'impugnazione del Procuratore generale).

1.2. La ricorrente, nel giudizio di revisione, indicava come prova nuova e sopravvenuta la deposizione resa in data 30/07/2020, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA], fratello della stessa, il cui contenuto dimostrerebbe l'estraneità ai fatti dell'imputata.

1.3. Con ordinanza in data 04/06/2022, la Corte d'appello di Catania, dichiarava inammissibile il ricorso.

2. Avverso la predetta ordinanza, Italia Chiarenza proponeva ricorso per cassazione per il seguente formale motivo unico che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione degli artt. 630 lett. c), 631, 634 e 530 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

Evidenzia la ricorrente come, pur dopo aver superato il vaglio di ammissibilità, la Corte territoriale, all'udienza del 04/06/2022, piuttosto che procedere all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], dava la parola alle parti per le conclusioni, per poi dichiarare inammissibile con ordinanza l'istanza di revisione.

E' certamente irragionevole che la medesima Corte territoriale, abbia prima deciso per l'ammissibilità della domanda e poi l'inammissibilità della stessa sulla base di allegazioni difensive rimaste immutate.

In realtà, ai fini del giudizio di astratta fondatezza della domanda di revisione è sufficiente la sommaria delibazione degli elementi di prova addotti finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile ictu ocull, senza necessità di approfonditi esami.

In ogni caso, ammesso che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] costituiscano dichiarazioni autoaccusatorie valutabili secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., appare comunque indubitabile che tali elementi di riscontro ben potevano essere tratti dal compendio probatorio in atti, a partire dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Itria.

E, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si legge nell'ordinanza impugnata: "Va premesso che il Tribunale di Enna ha tratto la penale responsabilità della ricorrente sulla base della deposizione di D'[OSCURATO:PERSONA] (parte civile), il quale ha dichiarato che nel 2010 recatosi nel terreno di sua proprietà apprendeva che qualcuno aveva lavorato sul fondo estirpando tutti gli alberi ivi presenti e arandolo con mezzi meccanici, che, successivamente, era venuto a conoscenza che i lavori con mezzi meccanici erano stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] su incarico di Italia Chiarenza.

All'udienza dibattimentale del 30/03/2013 il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che qualche anno addietro stava effettuando dei lavori sui terreni del fratello dell'imputata quando quest'ultima gli chiedeva di passare con il coltivatore su un piccolo terreno per togliere le erbacee.

Il teste Messina ha chiarito che era stata la stessa Italia Chiarenza, insieme al fratello, ad accompagnarlo sul fondo dove era presente un solo albero di castagno e molte erbacce, ma di non ricordare se vi fossero resti di alberi estirpati.

Successivamente il teste ha riferito di aver parlato con il genero del D'Itria al quale confermava di aver svolto i lavori su un terreno che gli era stato detto essere della persona offesa.

La prova "nuova" indicata dalla ricorrente consiste nella deposizione resa in data 30/07/2020, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] (fratello della ricorrente).

Costui ha dichiarato di aver eseguito, con l'uso di un trattore, interventi di pulizia su alcuni terreni tra i quali quello censito al catasto alla particella 134 ubicata in c.da Quattroteste agro Aidone.

In relazione a quest'ultimo tratto di terreno, il teste ha esposto di averne avuto il possesso indisturbato e di essere venuto recentemente a conoscenza che D'[OSCURATO:PERSONA] (parte civile), nell'anno 2018, ossia in epoca successiva ai fatti in argomento, assumeva, in senso ad un atto notarile, di essere proprietario per usucapione del suddetto terreno e di averlo donato al figlio D'[OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso della Corte la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], consistente in una dichiarazione autoaccusatoria e liberatoria della responsabilità della condannata, deve essere valutata, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente ad altri elementi di riscontro che ne confermano l'attendibilità".

La prova che parte ricorrente intenderebbe introdurre consentirebbe di provare la estraneità ai fatti della stessa, prova che, invece, per la decidente Corte, anche se assunta, in nuce, e da qui la corretta pronuncia di inammissibilità "... è astrattamente inidonea a mettere in discussione e a ribaltare il quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo, costituito dalle convergenti deposizioni della parte civile e del teste [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo parte disinteressato all'esito del giudizio".

La motivazione della Corte territoriale è assolutamente esaustiva, logica e priva di aporie.

La ricorrente mette in discussione tale motivazione con una narrazione che — a suo dire - escluderebbe la presenza sul terreno oggetto del reato, e quindi, sul ruolo di Italia Chiarenza, presenza e ruolo ampiamente acclarati a mezzo la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] "disinteressato all'esito del giudizio", con concorde valutazione su tale teste fattane e dal Tribunale e dalla Corte della revisione.

In disparte il pronunciamento di condanna del Tribunale di Enna poggia, altresì, sulla deposizione di altri testi, foto e sopralluoghi dei carabinieri costituente il tutto un granitico e variegato supporto probatorio.

Va, infine, ricordato che il controllo del Giudice di Legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Le lamentele della ricorrente alla motivazione, ricorrendo, inammissibilmente, a spezzoni della testimonianza del teste Messina e a uno stralcio della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 1147/2018 del 25/10/2018 (che, peraltro, è tamquam non esset per essere stata annullata), per le ragioni sopra esposte, non la scalfiscono in alcun modo.3.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3.686 oltre accessori di legge disponendone il pagamento a favore dello Stato in ragione dell'avvenuta ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aidone il 01/01/1957 rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 12/20 in data 04/06/2022 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria della difesa di parte civile, D'[OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 17/07/2023 con le conclusioni con la quale la parte ha chiesto il rigetto per inammissibilità o infondatezza del ricorso di Chiarenza Italia e la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado quantificate in euro 4.000 oltre accessori di legge con pagamento da disporsi a favore dello Stato essendo stata la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; letta l'ulteriore memoria della parte civile in data 31/07/2023 di replica alle conclusioni della Procura generale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. p.civile: D'[OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 1. Italia Chiarenza ha presentato richiesta di revisione in relazione alla sentenza emessa in data 01/06/2017, irrevocabile in data 13/09/2019, dal Tribunale di Enna con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale di euro 1.500 in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]Itria, perché riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 632, 635, secondo comma n. 5 e 633 cod. pen., commessi nell'ottobre 2010. 1.1. La ricorrente ha premesso che, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, con sentenza del 25/10/2018 della Corte di appello di Caltanissetta, era stata assolta per non aver commesso il fatto. Su ricorso della parte civile, che deduceva l'inammissibilità dell'appello per essere stato presentato alla cancelleria del Giudice di Pace di Enna, anziché in quella del Tribunale, con sentenza in data 13/09/2019, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello, aveva dichiarato irrevocabile la penale responsabilità della Chiarenza ed aveva ordinato la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per decidere sull'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Enna nella parte concernente la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno (la Corte d'appello, successivamente, rigettava l'impugnazione del Procuratore generale). 1.2. La ricorrente, nel giudizio di revisione, indicava come prova nuova e sopravvenuta la deposizione resa in data 30/07/2020, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA], fratello della stessa, il cui contenuto dimostrerebbe l'estraneità ai fatti dell'imputata. 1.3. Con ordinanza in data 04/06/2022, la Corte d'appello di Catania, dichiarava inammissibile il ricorso. 2. Avverso la predetta ordinanza, Italia Chiarenza proponeva ricorso per cassazione per il seguente formale motivo unico che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione degli artt. 630 lett. c), 631, 634 e 530 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Evidenzia la ricorrente come, pur dopo aver superato il vaglio di ammissibilità, la Corte territoriale, all'udienza del 04/06/2022, piuttosto che procedere all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], dava la parola alle parti per le conclusioni, per poi dichiarare inammissibile con ordinanza l'istanza di revisione. E' certamente irragionevole che la medesima Corte territoriale, abbia prima deciso per l'ammissibilità della domanda e poi l'inammissibilità della stessa sulla base di allegazioni difensive rimaste immutate. In realtà, ai fini del giudizio di astratta fondatezza della domanda di revisione è sufficiente la sommaria delibazione degli elementi di prova addotti finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile ictu ocull, senza necessità di approfonditi esami. In ogni caso, ammesso che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] costituiscano dichiarazioni autoaccusatorie valutabili secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., appare comunque indubitabile che tali elementi di riscontro ben potevano essere tratti dal compendio probatorio in atti, a partire dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Itria. E, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si legge nell'ordinanza impugnata: "Va premesso che il Tribunale di Enna ha tratto la penale responsabilità della ricorrente sulla base della deposizione di D'[OSCURATO:PERSONA] (parte civile), il quale ha dichiarato che nel 2010 recatosi nel terreno di sua proprietà apprendeva che qualcuno aveva lavorato sul fondo estirpando tutti gli alberi ivi presenti e arandolo con mezzi meccanici, che, successivamente, era venuto a conoscenza che i lavori con mezzi meccanici erano stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] su incarico di Italia Chiarenza. All'udienza dibattimentale del 30/03/2013 il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che qualche anno addietro stava effettuando dei lavori sui terreni del fratello dell'imputata quando quest'ultima gli chiedeva di passare con il coltivatore su un piccolo terreno per togliere le erbacee. Il teste Messina ha chiarito che era stata la stessa Italia Chiarenza, insieme al fratello, ad accompagnarlo sul fondo dove era presente un solo albero di castagno e molte erbacce, ma di non ricordare se vi fossero resti di alberi estirpati. Successivamente il teste ha riferito di aver parlato con il genero del D'Itria al quale confermava di aver svolto i lavori su un terreno che gli era stato detto essere della persona offesa. La prova "nuova" indicata dalla ricorrente consiste nella deposizione resa in data 30/07/2020, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] (fratello della ricorrente). Costui ha dichiarato di aver eseguito, con l'uso di un trattore, interventi di pulizia su alcuni terreni tra i quali quello censito al catasto alla particella 134 ubicata in c.da Quattroteste agro Aidone. In relazione a quest'ultimo tratto di terreno, il teste ha esposto di averne avuto il possesso indisturbato e di essere venuto recentemente a conoscenza che D'[OSCURATO:PERSONA] (parte civile), nell'anno 2018, ossia in epoca successiva ai fatti in argomento, assumeva, in senso ad un atto notarile, di essere proprietario per usucapione del suddetto terreno e di averlo donato al figlio D'[OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della Corte la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], consistente in una dichiarazione autoaccusatoria e liberatoria della responsabilità della condannata, deve essere valutata, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente ad altri elementi di riscontro che ne confermano l'attendibilità". La prova che parte ricorrente intenderebbe introdurre consentirebbe di provare la estraneità ai fatti della stessa, prova che, invece, per la decidente Corte, anche se assunta, in nuce, e da qui la corretta pronuncia di inammissibilità "... è astrattamente inidonea a mettere in discussione e a ribaltare il quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo, costituito dalle convergenti deposizioni della parte civile e del teste [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo parte disinteressato all'esito del giudizio". La motivazione della Corte territoriale è assolutamente esaustiva, logica e priva di aporie. La ricorrente mette in discussione tale motivazione con una narrazione che — a suo dire - escluderebbe la presenza sul terreno oggetto del reato, e quindi, sul ruolo di Italia Chiarenza, presenza e ruolo ampiamente acclarati a mezzo la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] "disinteressato all'esito del giudizio", con concorde valutazione su tale teste fattane e dal Tribunale e dalla Corte della revisione. In disparte il pronunciamento di condanna del Tribunale di Enna poggia, altresì, sulla deposizione di altri testi, foto e sopralluoghi dei carabinieri costituente il tutto un granitico e variegato supporto probatorio. Va, infine, ricordato che il controllo del Giudice di Legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Le lamentele della ricorrente alla motivazione, ricorrendo, inammissibilmente, a spezzoni della testimonianza del teste Messina e a uno stralcio della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 1147/2018 del 25/10/2018 (che, peraltro, è tamquam non esset per essere stata annullata), per le ragioni sopra esposte, non la scalfiscono in alcun modo.3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La ricorrente va altresì condannata al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3.686 oltre accessori di legge disponendone il pagamento a favore dello Stato in ragione dell'avvenuta ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli ar
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