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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10333/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in primo luogo, in quanto la Corte territoriale ha confermato la recidiva ritenuta dal primo giudice con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3); che, inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata motivo di gravame e comunque dovrebbe ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057), come avvenuto nella specie a pagina 3; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il ngigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in primo luogo, in quanto la Corte territoriale ha confermato la recidiva ritenuta dal primo giudice con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3); che, inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata motivo di gravame e comunque dovrebbe ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057), come avvenuto nella specie a pagina 3; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il ngigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10333/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris