CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28423/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di AlessandroPacifico di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicatiseparatamente in sede di cognizione e, segnatamente, tra la condanna per ilreato di evasione commesso il giorno 7 agosto 2017 e quella di cui alla sentenzadella Corte di appello di Napoli in data 16 ottobre 2023, irrevocabile l’11 giugno2024, riguardante più reati di evasione, unificati per continuazione, commessi il20 e il 27 luglio 2017 e il 24 agosto 2017 alle ore 21,00.A ragione della decisione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha osservato che leviolazioni erano conseguenza di autonome decisioni volitive, dettate da esigenzemomentanee, che avevano spinto l’istante ad allontanarsi dal luogo degli arrestidomiciliari, sicché i reati apparivano espressione di una generale inclinazione adelinquere e non il frutto di una unitaria e anticipata deliberazione.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv.Muscariello, e deduce un unico motivo con il quale lamenta la violazione degliartt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il correlato vizio dimotivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non avrebbe svolto una concreta disamina degliindici rivelatori dalla continuazione, invece sussistente sulla scortadell'omogeneità delle violazioni, della loro collocazione temporale e spaziale edella comunanza del motivo a delinquere, ovverosia la situazione familiareinsostenibile per litigiosità che spingeva il ricorrente a brevi allontanamenti daldomicilio. Le censure si appuntano in particolare sull’apparenza della motivazioneriguardante il mancato riconoscimento della continuazione tra l’evasione delgiorno 7 agosto 2017 e quelle giudicate con la sentenza Corte di appello diNapoli, irrevocabile l’11 giugno 2024, nel cui contesto temporale si collocava laprima condotta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che si indicano di seguito. 2. Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti, il [OSCURATO:PERSONA] di merito,con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 ottobre 2023,irrevocabile l’11 giugno 2024 ha già ritenuto unificate ex art. 81 cod. pen. piùcondotte di evasione commesse in epoca compresa tra il 20 luglio e il 24 agostodel 2017.Il fatto di evasione con riferimento al quale l'istante invoca il riconoscimentodell'istituto della continuazione riguarda un’evasione commessa il 7 agosto e, conogni evidenza, si colloca all’interno del periodo riguardo al quale il giudice dimerito ha ritenuto esistente l’unitaria e anticipata deliberazione criminosa.Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene di dare continuità al principio –che in questa sede si richiama e ribadisce – secondo il quale il giudicedell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. peril riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà digiudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase dicognizione ovvero di esecuzione di detto vincolo tra reati commessi in un lasso ditempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto delladomanda sottoposta al suo esame, potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fattioggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno(Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; Sez. 1,n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013,Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv.252781). Dunque, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto ilvincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante conriferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dalcondannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza delpetitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimentodella continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitarioche ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamentegiudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, siapure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativaratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene,motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto egiuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimentoe potendo pervenire anche a un accoglimento soltanto parziale della domandaquanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazionee commessi nel medesimo ambito spaziale. Va, inoltre, precisato, sempre in tema di continuazione, che il giudicedell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dalgiudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fattocontrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264). 3. Ai richiamati, condivisi principi l'ordinanza impugnata non si è attenuta,perché non ha indicato specifiche e significative ragioni per le quali l’evasione del7 agosto, inserita nel medesimo contesto temporale dei reati omogenei giàunificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., non fosse sostenuta dall’unitaria eanticipata deliberazione.Sicché s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvioTribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013),perché proceda a nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma allaluce dei rilievi sopra formulati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diNapoli.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]