CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03080/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27728-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ (cod. fisc. DDMGS164T03F153T ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (cod. fisc. e PI 02093260830), in persona del legale rappresentante pro tempore i curatori fallimentari Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso il decreton. 6838-2021 del Tribuna le di Messina , depositat o in data 23.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ ricorso per cassazione avversoil decreto n. 6838-2021, depositato il 23.9.2021 , con cui è stat a accolta l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. proposta da llo stesso [OSCURATO:PERSONA]’ contro il provvedimento di mancata ammissione al passivo fallimentare per euro 10.983,48 del g.d. delTribunale di Messina; -il Tribunale – dopo aver affermato la competenza funzionale del giudice fallimentare per le domande di ammissione al passivo per differen ze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori -ha rilevato che tuttavia nel caso di specie il creditore istante aveva incardinato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina giudizio volto ad accertare lo svolgimento in favore della società poi dichiarata fallita di mansioni superiori, giudizio interrotto a causa della dichiarazione di fallimento della predetta società e riassunto nei confronti della curatela fallimentare; ha dunque ritenuto che il relativo credito lavoristico da differenze retributive dovesse essere ammesso al passivo con riserva come credito condizionato, riserva da sciogliersi all’esito del giudizio lavoristico riassunto nei confronti della curatela fallimentare; ha ritenuto infine che le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo dovevano essere compensate “in ragione della peculiare questione interpretativa oggetto di valutazione”; -il fallimento intimato non ha svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; -il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo ed unico motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e 132, 2 comma, n. 4, e vizio di conseguente illogica e contraddittoria motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nella decisione di compensare le spese di lite; si evidenzia che l’affermata “peculiarità della questione interpretativa oggetto della valutazione”, quale causa giustificatrice della decisione di compensare le spese di giudizio, non è contemplata tra le ipotesi disciplinate nel novellato art. 92 c.p.c. che invece si riferisce “all’assoluta novità delle questioni trattate ed al mutamento di giurisprudenza”, e ciò anche se si considera la dichiarazione di parziale incostituzionalità del predetto art. 92 c.p.c. nella parte in cui non considerava come ragione di compensazione la presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, desunte dalla peculiarità del caso concreto; si evidenzia,inoltre, la natura apparente della motivazione spesa sul punto dal Tribunale posto che l‘utilizzo della sopra ricordata formula stereotipata non consentirebbe di comprendere il ragionamento seguito dal giudice per addivenire alla decisione di compensare le spese; 5. Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Come già rilevato in altro precedente in termini espresso da questa Corte (cfr. Cass. 32595/2022), la Corte costituzionale, con sentenza del 19 aprile 2018 n. 77, hadichiarato illegittimo l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cuinon prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Proprio a questa evenienza ha inteso fare implicito riferimento il collegio di merito laddove ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite non per i motivi espressamente codificati dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ma “in ragione della peculiare questione interpretativa oggetto di valutazione”. Una simile spiegazione non può essere isolata dal contenuto della decisione al cui interno è inserita e alla cui luce assume pregnanza (così, sempre Cass.32595/2022, cit. supra). Invero, il tribunale, nel contrasto fra le parti, aveva appena prima spiegato di ritenere preferibile un’ammissione del credito condizionale, con riserva da sciogliere in relazione all’esito del processo pendente dinanzi al giudice del lavoro competente, piuttosto che disporre una sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 295 cod. proc. civ., facendo applicazione di un istituto che appariva non consono alla struttura del procedimento di verifica del passivo fallimentare, pur in presenza di arresti della giurisprudenza di legittimità in tal senso.Questa complessa spiegazione dà corpo all’espressione (“peculiare”) utilizzata subito dopo per giustificare la compensazione delle spese di lite, in quanto il collegio di merito, dopo aver registrato la presenza di una pronuncia di legittimità secondo cui era possibile uno sviluppo del giudizio in due differenti modi (ammissione con riserva o sospensione), ha ritenuto di discostarsi da questo insegnamento, reputando invece che l’unica opzione possibile fosse quella dell’ammissione con riserva. In presenza di una simile spiegazione in ordine alla “peculiarità” della questione (espressione da intendersi come allusiva all’assoluta incertezza che la questione presentava, di gravità ed eccezionalità pari a quella delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; cfr. Cass. 4696/2019, Cass. 3977/2020), non era certo necessario ribadire la natura della medesima al momento della regolazione delle spese di lite, essendo sufficiente un rimando, nei termini utilizzati, agli argomenti appena spesi(Cass. 32595/2022, cit. supra). La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q