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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39066/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, aggravato dall'orario notturno e condannato alla pena ritenuta di giustizia

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Mancata assunzione delle prove decisive dell'omologazione e delle verifiche periodiche della calibratura e taratura dell'etilometro.

II) Carenza della motivazione in ordine alla richiesta di assunzione della prova dell'omologazione dell'etilometro; mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di assunzione della prova delle verifiche periodiche della calibratura e taratura dell'etilometro.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.

IV) Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada; 192 e 533 cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost.V) Omessa valutazione e travisamento della prova in merito agli elementi probatori a favore dell'imputato.

VI) Inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

VII) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla dìfesa, non risulta meritevole di censure.

La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi prospettati dal ricorrente.

Quanto alle doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso, la Corte di merito ha evidenziato come nel verbale di accertamento urgente redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse attestata la regolare omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest.

Ha poi precisato che l'imputato non ha allegato alcun concreto elemento a sostegno del lamentato malfunzionamento dell'etilometro, ritenendo implicitamente ultronea la richiesta difensiva di acquisire la documentazione relativa alla omologazione dell'apparecchio e alle verifiche periodiche.La decisione della Corte di merito è conforme ai più recenti e consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologíco dell'etilometro" (così Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, Rv. 280958; successive conformi; Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659).

Quanto alla doglianza di cui al terzo motivo di ricorso, la Corte di merito ha implicitamente rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la documentazione riguardante l'omologazione dell'etilometro e le verifiche periodiche.

La decisione è immune da censure.

Il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado.

Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, Cozzetto, Rv. 258236).

E' quindi ammesso il rigetto implicito della richiesta allorquando la struttura argomentatíva della sentenza evidenzi, come nel presente caso, l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).

La doglianza di cui al quarto motivo di ricorso è reiterativa delle ragioni sin qui esaminate.

Le doglianze di cui al quinto motivo di ricorso, riguardanti il contenuto della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; si chiede al giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio preso in esame dal giudice di merito.

La censura ha come obiettivo l'apprezzamento sul contenuto e sulla valenza della prova dichiarativa operato dal giudice di merito e mira, dunque, ad introdurre un non consentito controllo di legittimità.Del pari inammissibile è la doglianza proposta nel sesto motivo di ricorso: i giudici di merito, nelle due sentenze conformi, i cui contenuti, per consolidato orientamento di questa Corte, si saldano per formare un unico complesso argomentativo, hanno negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., offrendo adeguata motivazione.

Hanno invero evidenziato come la condotta serbata dal ricorrente non possa essere inquadrata in un ambito di minima offensività, ponendo in rilievo le modalità del fatto (il ricorrente, come rimarcato dal primo giudice, trasportava a bordo un passeggero) ed il superamento della soglia minima nell'ambito della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 186 cod. strada.

Si tratta di congrua motivazione, non censurabile in questa sede: i giudici di merito hanno indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta, tali da suscitare maggiore pericolo per la sicurezza, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta.

L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Pertanto, benchè la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello essa non spiega alcuna efficacia nel caso in esame.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, aggravato dall'orario notturno e condannato alla pena ritenuta di giustizia 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Mancata assunzione delle prove decisive dell'omologazione e delle verifiche periodiche della calibratura e taratura dell'etilometro. II) Carenza della motivazione in ordine alla richiesta di assunzione della prova dell'omologazione dell'etilometro; mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di assunzione della prova delle verifiche periodiche della calibratura e taratura dell'etilometro. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. IV) Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada; 192 e 533 cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost.V) Omessa valutazione e travisamento della prova in merito agli elementi probatori a favore dell'imputato. VI) Inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. VII) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla dìfesa, non risulta meritevole di censure. La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi prospettati dal ricorrente. Quanto alle doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso, la Corte di merito ha evidenziato come nel verbale di accertamento urgente redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse attestata la regolare omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest. Ha poi precisato che l'imputato non ha allegato alcun concreto elemento a sostegno del lamentato malfunzionamento dell'etilometro, ritenendo implicitamente ultronea la richiesta difensiva di acquisire la documentazione relativa alla omologazione dell'apparecchio e alle verifiche periodiche.La decisione della Corte di merito è conforme ai più recenti e consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologíco dell'etilometro" (così Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, Rv. 280958; successive conformi; Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659). Quanto alla doglianza di cui al terzo motivo di ricorso, la Corte di merito ha implicitamente rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la documentazione riguardante l'omologazione dell'etilometro e le verifiche periodiche. La decisione è immune da censure. Il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, Cozzetto, Rv. 258236). E' quindi ammesso il rigetto implicito della richiesta allorquando la struttura argomentatíva della sentenza evidenzi, come nel presente caso, l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). La doglianza di cui al quarto motivo di ricorso è reiterativa delle ragioni sin qui esaminate. Le doglianze di cui al quinto motivo di ricorso, riguardanti il contenuto della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; si chiede al giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio preso in esame dal giudice di merito. La censura ha come obiettivo l'apprezzamento sul contenuto e sulla valenza della prova dichiarativa operato dal giudice di merito e mira, dunque, ad introdurre un non consentito controllo di legittimità.Del pari inammissibile è la doglianza proposta nel sesto motivo di ricorso: i giudici di merito, nelle due sentenze conformi, i cui contenuti, per consolidato orientamento di questa Corte, si saldano per formare un unico complesso argomentativo, hanno negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., offrendo adeguata motivazione. Hanno invero evidenziato come la condotta serbata dal ricorrente non possa essere inquadrata in un ambito di minima offensività, ponendo in rilievo le modalità del fatto (il ricorrente, come rimarcato dal primo giudice, trasportava a bordo un passeggero) ed il superamento della soglia minima nell'ambito della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 186 cod. strada. Si tratta di congrua motivazione, non censurabile in questa sede: i giudici di merito hanno indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta, tali da suscitare maggiore pericolo per la sicurezza, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta. L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Pertanto, benchè la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello essa non spiega alcuna efficacia nel caso in esame. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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