CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 06664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1'. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della costituita parte civile. Rilevato che l'unico articolato motivo dedotto - ribadito con memoria del difensore del 4 gennaio 2023 - si rivela comunque generico, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità per il reato in addebito ed alla sussistenza del relativo elemento psicologico (v. pag. 5-6 sent.) Non possono essere liquidate le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, attesa la sostanziale ininfluenza delle conclusioni proposte (a fronte della natura dei motivi di ricorso dedotti) ai fini della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigli re estensore l' [OSCURATO:PERSONA]