Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 42667/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione confermava la confisca di due immobili, già disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. peri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto a sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico per reati ricadenti nel perimetro della disposizione.

I beni, formalmente intestati alla moglie del condannato, considerata soggetto interposto, erano stati acquistati in costanza di matrimonio e in correlazione temporale con l'epoca di consumazione dei reati.

La Corte di appello riteneva insuperata la presunzione, relativa, inerente l'origine illecita di tale patrimonio, pro-tempore sproporzionato rispetto alla capacità economica del nucleo familiare.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la presunzione di accumulazione patrimoniale illecita, posta dall'art. 240-bis cod. pen. a carico del soggetto condannato per i reati ivi contemplati, che può essere vinta dando dimostrazione della legittima provenienza dei beni, opera soltanto quando il loro intestatario sia il condannato stesso.

Essendo nella specie i beni intestati al coniuge, sarebbe stata realizzata un'indebita inversione dell'onere della prova.

Il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe peraltro ampiamente dimostrato la propria capacità reddituale, riferita al tempo degli acquisti verificatisi subito dopo le nozze, fornendo al riguardo copiosa documentazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria in data 27 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La requisitoria è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01).

2. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto - a fronte di confisca di beni, ritenuti fittiziamente intestati a terzo soggetto - muove dal presupposto della titolarità effettiva dei cespiti in capo al terzo stesso (che, in tesi, avrebbe avuto piena capacità finanziaria rispetto agli acquisti), e quindi sulla negazione del rapporto fiduciario, con prospettazione che priva dunque il ricorrente di veste autonoma a proporre l'impugnazione (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822-01).

3. Il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato, perché la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., opera anche con riferimento ai beni intestati al coniuge, ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi e alle attività economiche di quest'ultimo (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177- 01; Sez. 2, n. 3620 del 12112/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790- 01; Sez. 2, n. 4479 del 03/12/2008, dep. 2009„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243278-01).

E l'ordinanza impugnata adeguatamente motiva sulla sproporzione tra la capacità finanziaria del nucleo familiare, e del coniuge per il tempo precedente le nozze, da un lato, e il valore degli acquisti dall'altro, apparendo tale sproporzione dimostrativa della natura simulata dell'intestazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle m ende. o 2,1 .I.sì deciso il 05/07/2023 e-4 , ,-,'-)' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione confermava la confisca di due immobili, già disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. peri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto a sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico per reati ricadenti nel perimetro della disposizione. I beni, formalmente intestati alla moglie del condannato, considerata soggetto interposto, erano stati acquistati in costanza di matrimonio e in correlazione temporale con l'epoca di consumazione dei reati. La Corte di appello riteneva insuperata la presunzione, relativa, inerente l'origine illecita di tale patrimonio, pro-tempore sproporzionato rispetto alla capacità economica del nucleo familiare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la presunzione di accumulazione patrimoniale illecita, posta dall'art. 240-bis cod. pen. a carico del soggetto condannato per i reati ivi contemplati, che può essere vinta dando dimostrazione della legittima provenienza dei beni, opera soltanto quando il loro intestatario sia il condannato stesso. Essendo nella specie i beni intestati al coniuge, sarebbe stata realizzata un'indebita inversione dell'onere della prova. Il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe peraltro ampiamente dimostrato la propria capacità reddituale, riferita al tempo degli acquisti verificatisi subito dopo le nozze, fornendo al riguardo copiosa documentazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria in data 27 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La requisitoria è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01). 2. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto - a fronte di confisca di beni, ritenuti fittiziamente intestati a terzo soggetto - muove dal presupposto della titolarità effettiva dei cespiti in capo al terzo stesso (che, in tesi, avrebbe avuto piena capacità finanziaria rispetto agli acquisti), e quindi sulla negazione del rapporto fiduciario, con prospettazione che priva dunque il ricorrente di veste autonoma a proporre l'impugnazione (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822-01). 3. Il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato, perché la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., opera anche con riferimento ai beni intestati al coniuge, ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi e alle attività economiche di quest'ultimo (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177- 01; Sez. 2, n. 3620 del 12112/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790- 01; Sez. 2, n. 4479 del 03/12/2008, dep. 2009„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243278-01). E l'ordinanza impugnata adeguatamente motiva sulla sproporzione tra la capacità finanziaria del nucleo familiare, e del coniuge per il tempo precedente le nozze, da un lato, e il valore degli acquisti dall'altro, apparendo tale sproporzione dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle m ende. o 2,1 .I.sì deciso il 05/07/2023 e-4 , ,-,'-)' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42667/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris