CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 2. Prospetta nel primo motivo un vizio della motivazione ma non specifica dove e perché. 3. la sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti specifici dell'imputato. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16