CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34731/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17000/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza del reato contestato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha sottolineato la portata delle condotte violente e minacciose poste in essere dal ricorrente nei confronti degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 8 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone rilevante ex art. 341-bis cod. pen., è privo di specificità, meramente riproduttivo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello espressamente dato conto che il fatto si fosse svolto in luogo aperto al pubblico e, pertanto, alla presenza di una pluralità di persone (v. p. 8 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i