CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Verona, in data 12/10/2021 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in Grezzana in data 8 maggio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell'art.606, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. in relazione agli artt.356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc:. pen., 357, commi 2 lett. e) e 3, 373, comma 4, cod. proc. pen. e nullità dell'accertamento tecnico. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'accertamento dello stato di ebbrezza in quanto la relativa verbalizzazione è avvenuta in un momento successivo e in un luogo diverso da quello in cui sono state svolte le verifiche sulla persona dell'imputata, ossia presso la Stazione CC di Grezzana, così formulando l'avviso ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. in un momento successivo all'accertamento tecnico; con il secondo motivo deduce violazione dell'art.606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art.195, comma 4, cod. proc. pen. sostenendo l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta dell'agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti in merito a circostanze la cui verbalizzazione sia prescritta dalla legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.11 difensore della ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 5.1. La pronuncia è conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale, con riguardo alla prova della tempestività dell'avviso di cui all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., la data di redazione del verbale delle operazioni svolte dagli agenti di polizia giudiziaria non è 'idonea a pregiudicare la validità delle operazioni svolte, essendo invece necessario che i verbalizzanti si siano attenuti alle prescrizioni di legge. Nella sentenza impugnata '7"2 ./ ,,/ si è, dunque, correttamente affermato che l'orario di redazione del verbale successivo al prelievo fosse inidoneo a porre in discussione l'attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso prima dell'accertamento del tasso alcolemico. 5.2. Si conferma la natura fidefaciente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nella parte in cui i pubblici ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza, per cui il Collegio ritiene corretto che, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento, il giudice di merito si riferisca all'annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali (ex multis, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 02/02/2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attiene a questione non devoluta al giudice di appello. 6.1. -Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte con ricorso per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre con il gravame. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). 6.2. Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.285:14 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della entenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro r 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem