CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15612/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti MatteoCastioni e [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8535/2024, pubblicatain data 3 ottobre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere concluso con lasocietà [OSCURATO:PERSONA] un contratto di trasporto per la tratta RomaCiampino – Parigi per la data del 12 ottobre 2021, conveniva ingiudizio la compagnia aerea per ottenere il pagamento dellacompensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE261/04, oltre alle spese sostenute per l’attività stragiudiziale,rappresentando che il volo era arrivato a destinazione con oltre treore di ritardo e che la compagnia, seppure formalmente diffidatatramite la società [OSCURATO:SOCIETA]., si era resa disponibile alpagamento della somma di euro 250,00, senza specificare a qualetitolo.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano, dinanzi al quale si costituiva laRyanair replicando che il ritardo era imputabile a cause estranee alsuo controllo e reiterando l’offerta di euro 250,00, imputandola per laprima volta alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del RegolamentoCE 261/04, riconosceva il diritto dell’attore di ottenere lacompensazione pecuniaria per la somma di euro 250,00, già offerta,ma negava il rimborso delle spese stragiudiziali e condannava l’attoreal rimborso delle spese di lite in favore della convenuta.1.1. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sull’appello propostodal [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava che il giudice di primo grado avrebbedovuto riconoscere anche l’importo richiesto a titolo di speseNumero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026stragiudiziali, dovendo la valutazione della loro necessità o utilitàessere operata ex ante e non ex post, confermava la sentenzaimpugnata nella parte in cui escludeva il diritto al rimborso di dettespese e, in parziale accoglimento del gravame, disponeva lacompensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e diquelle del grado di appello.1.2. Avverso la pronunzia del giudice dell’appello il Lohorepropone ora ricorso per la cassazione, sulla base di quattro motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].2. La trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‹‹omessa pronunciain ordine alla richiesta di condanna alla compensazione pecuniaria dicui all’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004: violazione delcombinato disposto di cui agli artt. 112 e 161 c.p.c. (motivo n. 4dell’art. 360 comma 1 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. (motivo n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.)››.Premesso che la domanda principale era volta ad ottenere lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della compensazione pecuniaria eche avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 115 cod. proc. civ., dalmomento che la debenza dell’indennizzo non era stata oggetto dicontestazione, evidenzia che, in primo grado, il Giudice di pace avevariconosciuto il relativo diritto, ma non aveva pronunciato la condannadella compagnia aerea al pagamento della stessa, motivo per il qualeaveva impugnato la sentenza di primo grado; tuttavia, anche ilTribunale nulla aveva statuito sul punto, essendosi soffermato adesaminare esclusivamente la questione concernente le spesestragiudiziali.Numero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il motivo è ammissibile.L’odierna controricorrente, come documentato con l’allegato H)depositato nel fascicolo telematico, ancor prima della instaurazionedel presente giudizio, ha provveduto al pagamento dell’importo dieuro 250,00, in favore dell’odierno ricorrente, a titolo dicompensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento CE n.261/2004. Ciò non toglie che il ricorrente possa impugnare lasentenza qui gravata nella parte in cui il Tribunale, sia pureevidenziando che il giudice di primo grado aveva emesso sentenzacon cui riconosceva il suo diritto di ottenere l’importo di euro 250,00,nulla ha statuito sul punto, poiché sussiste l’interesse a prevenire unaeventuale ripetizione della somma già corrisposta.Va, comunque, rilevato che l’omessa pronuncia che si contestaconfigura mero errore materiale, emendabile mediante la proceduradi correzione di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.Difatti, nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenutodella sentenza deve essere individuato, non già alla stregua del solodispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte incui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice: con laconseguenza della prevalenza della parte del provvedimentomaggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione deldictum giudiziale (Cass. 10/10/2015, n. 17910); sicché, ove manchiun vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deveritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti delprovvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in essocontenuta (Cass. 11/07/2007, n. 15585; Cass. 17/07/2015, n.15088; Cass. 21/06/2016, n. 12841).Nella specie, l’omessa statuizione di condanna al pagamento dellacompensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamentocomunitario rimane sottratta a qualunque forma di valutazioneNumero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudiziale, onde si rientra nell'ambito proprio della configurazione deipresupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativadeclaratoria necessariamente "accede" al decisum complessivo dellacontroversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomiaformale; ciò in quanto l'omissione si collega, in sostanza, ad unamera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario(Cass., sez. 1, 12/02/2016, n. 2819; Cass., sez. 3, 02/07/2019, n.17664).Ne segue che il dispositivo della sentenza va integrato con lamotivazione, non essendo in contestazione, da parte della compagniaaerea, il diritto reclamato dall’odierno ricorrente a titolo dicompensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento n.261/2004.2. Con il secondo motivo, deducendo ‹‹omesso esame di un fattodecisivo del giudizio in merito al riconoscimento degli interessimaturati sulla compensazione pecuniaria (motivo n. 5 dell’art. 360primo comma, c.p.c.)››, il ricorrente si duole che il giudice d’appelloabbia omesso di pronunciarsi sulla debenza degli interessi, stante lanatura di debito di valuta del diritto all’indennizzo.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Va osservato che il rapporto tra le domande delle parti e lapronuncia del giudice può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se ilgiudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda odun'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error inprocedendo, censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulladomanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame un fattorilevante e decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.Numero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026Nel caso in esame il ricorso delinea in modo chiaro il tipo di vizioprospettato. Ed invero la censura, denunciando la mancataconsiderazione nella sentenza del Tribunale della domanda diriconoscimento degli interessi maturati dalla data in cui era sorto ildiritto all’indennizzo, investe sostanzialmente questa Corte di un viziodi omessa pronuncia sulla domanda medesima. Pertanto, nonostantela formale riconduzione da parte del ricorrente all'ipotesi di cui all'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio rilevato va esaminatoin termini di censura attinente al procedimento ai sensi dell'art. 360n. 4 c.p.c., in conformità con l'orientamento meno formalisticoaffermatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, che in questasede s'intende ribadire (si veda Cass., sez. 1, n. 24553 del31/10/2013; Cass., sez. 3, n. 19882 del 29/08/2013; Cass. Sez. 6 -3, n. 4036 del 20/02/2014: "L'erronea intitolazione del motivo diricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della suasussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod.proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, sedall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo divizio denunciato").Il principio sopra richiamato appare coerente con quello diderivazione sovranazionale della c.d. "effettività" della tutelagiurisdizionale, insito nel diritto al "giusto processo" di cui all'art. 111Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Dirittidell'Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia deiconsociati debba, specificamente nell'attività di interpretazione dellenorme processuali, corrispondere un'effettiva ed esauriente rispostada parte degli organi preposti all'esercizio della giurisdizione.Inoltre, la valutazione attribuita alla S.C. è riconducibile alcompito di interpretare e qualificare correttamente le domande o eeccezioni proposte al giudice (in tal senso Cass., sez. U, n. 17931 delNumero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/202624/07/2013).Alla stregua di detti principi il vizio denunziato si appalesa ineffetti sussistente, giacché, pur essendo stata formalmente eritualmente avanzata, come emerge dall’esame degli atti consentitonella delibazione di una censura concernente un vizio delprocedimento, la domanda di interessi non è stata dal giudicedell’appello presa in considerazione nell’impugnata sentenza.3. Con il terzo motivo, denunciando ‹‹violazione e falsaapplicazione nonché interpretazione del contratto stipulato tra ilsignor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (motivo n. 3dell’art. 360, primo comma, c.p.c.)››, il ricorrente lamenta che ilTribunale abbia operato una interpretazione del contratto conclusocon [OSCURATO:SOCIETA]. non aderente alle condizioni ivi previste edaccettate dal cliente al momento del conferimento dell’incarico eribadisce che le spese stragiudiziali sono dovute, considerato che inprimo ed in secondo grado era stata spiegata domanda di pagamentodel quantum indicato in fattura e non di rimborso di spese giàsostenute.Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamenteinterpretato l’art. 5 § 1 e § 2 del regolamento contrattuale, rubricato“Costi e Pagamenti e Penali”, secondo cui “ 1. L’assistenza offerta daVoloperso.com è gratuita. Per lo svolgimento dell’attività di assistenzaprestata l’Assistito o il Cliente non saranno tenuti a corrisponderealcun tipo di compenso in favore di [OSCURATO:SOCIETA].com o di altriprofessionisti di cui [OSCURATO:SOCIETA].com si avvale. 2. Eventuali offerte opagamenti da parte della compagnia aerea, a qualsiasi titolopervenute, verranno imputate in primo luogo alle spese legali”.Lamenta che la fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA].,diversamente da quanto reputato dal tribunale, non ha costituito unesborso da parte del passeggero proprio in virtù della suddettaNumero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026clausola, ma elemento probatorio, unitamente alle condizioni diservizio di [OSCURATO:SOCIETA]., a fondamento della richiesta dipagamento delle spese dell’attività stragiudiziale. Tanto che laqualificazione della domanda formulata in primo e in secondo gradoera di “pagamento” nei confronti della compagnia aerea del quantumindicato in fattura.4. Con il quarto motivo, denunciando ‹‹violazione e falsaapplicazione dell’art. 1219 c.c. con riferimento all’attivitàstragiudiziale (motivo n. 3 dell’art. 360 primo comma c.p.c.)››, ilricorrente lamenta che l’attività stragiudiziale è stata nella specieutile, necessaria e provata.lamenta che l’attività stragiudiziale, di natura tecnica, è stataindispensabile, dal momento che la costituzione in mora erapotenzialmente idonea a definire la controversia e che solo grazieall’assistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. era venuto a conoscenza delproprio diritto alla compensazione pecuniaria.Si duole non essersi considerato che, trattandosi di dannoemergente ex art. 2056 cod. civ., ha prodotto in giudizio sia lecondizioni contrattuali sia la fattura relativa all’attività stragiudiziale.5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini diseguito indicati.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ‹‹lespese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di dannoemergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto allespese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loroliquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione eprova secondo le ordinarie scansioni processuali›› (Cass., sez. Un.,10/07/2017, n. 16990; Cass., nn. 2644/2018 e 24481/2020, in temaNumero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026di spese relative ad attività legale stragiudiziale, nonché Cass., n.997/2010 e Cass. n. 14444/2021, in tema di spese per attivitàstragiudiziale svolta da uno studio di assistenza infortunistica stradalein funzione della successiva causa risarcitoria).Detta liquidazione è, dunque, subordinata alla ricorrenza dispecifici presupposti:a) la debenza delle somme richieste;b) l’utilità dell’attività stragiudiziale svolta;c) la allegazione e la prova dell’esborso effettuato.Si è altresì precisato che l'assistenza stragiudiziale (e, quindi, lacorrispondente spesa) può ritenersi necessaria/giustificata/utile infunzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. inparticolare la sentenza n. 16990/2017 delle Sezioni Unite) secondouna valutazione ex ante (rapportata alla presumibile esperienza e/oconoscenza tecnica e legale del danneggiato e non a quella qualificatadel professionista), che tenga conto della particolarità del casoconcreto.Orbene, i suindicati principi sono stati dal Tribunale inverodisattesi nell’impugnata sentenza.In particolare là dove risulta affermato non essere dovutol’importo richiesto a titolo di spese stragiudiziali sia perché ‹‹esse nonpresentano autonomia rispetto al patrocinio giudiziale susseguente››,per essere lo studio preliminare alla intimazione tramite lettera, di cuisi domanda il compenso, del tutto funzionale alla preparazione dellacausa che ad essa è seguita; sia in quanto non trattasi di dannorilevante, ‹‹perché il soggetto che avrebbe ricevuto i soldi nonavrebbe avuto il diritto di pretenderli››.A tale stregua il giudice d’appello ha respinto la domanda dipagamento delle spese per l’assistenza stragiudiziale trascurando diprocedere ad una interpretazione sistematica delle clausoleNumero registro generale 511/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 15612/2026Data pubblicazione 21/05/2026contrattuali ( dal ricorrente debitamente riportate nel ricorso inossequio al disposto di cui all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ), da cui sievince che, una volta espletata con successo l’attività ed ottenuto ilristoro dal vettore aereo, la gratuità, prevista a protezione delviaggiatore da ogni rischio di esborso, non può condurre ad esonerareil vettore soccombente dal pagamento delle spese che, pur nonessendo state materialmente anticipate dal cliente in virtù del patto digratuità, costituiscono comunque un debito certo.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2°, del 3° e del 4°motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Milano,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo deisuindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 febbraio 2026.IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]