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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29653/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10104-2021 proposto da: G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2021 n. 10104 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 27/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 8 ottobre 2020, la Corte d’appello di Trento, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che, con sentenza 11 luglio 2018, n. 18259, aveva annullato la sentenza n. 103/2012 della stessa Corte territoriale, in accoglimento del terzo motivo, per “anomalia motivazionale” in difetto di esplicitazione delle ragioni decisorie in ordine alla determinazione quantitativa dei contributi omessi intimati in pagamento dall’Inps; rigettati gli altri motivi), ha rigettato l’appello di G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l., che aveva tempestivamente riassunto nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado;

2. definitivamente accertati i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e del titolo di responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., quale sub-committente solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, con la sub-appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fallita) per le omissioni ed evasioni contributive nei confronti dei suoi dipendenti (riguardanti il periodo di loro impiego nel cantiere della prima da dicembre 2007 a dicembre 2008 e per le relative sanzioni civili), il giudice di rinvio, in esito ad articolato percorso argomentativo ricalcante quello del Tribunale, ha liquidato il debito contributivo totale nell’importo di € 55.154,00, oggetto del verbale dell’Inps impugnato dalla società sub- committente; Ric. 2021 n. 10104 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -3-

3. con atto notificato l’8 aprile 2021, la società ha proposto ricorso per cassazionecon tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; l’Istituto e il Fallimento intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto di sufficienza, di logicità e coerenza della motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale spiegato validamente le ragioni del proprio convincimento ed essendo la sentenza del giudice di rinvio affetta da uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: per avere, da un lato, evidenziato l’assenza di accertamenti sull’entità e le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni lavorative e, dall’altro, utilizzato un criterio non appropriato (primo motivo); falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata fondato il proprio accertamento presuntivo su dati meramente ipotetici, basato in particolare sull’incidenza del valore dell’appalto con [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al fatturato complessivo di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei propri committenti nel periodo considerato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, per avere la Corte d’appello accolto la pretesa dell’Inps, gravato dell’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito contributivo, nonostante il presupposto di carenza di prova dell’ammontare dei contributi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]per le prestazioni dei suoi dipendenti nell’appalto con G.M.C.s.c.ar.l. (terzo motivo); 2.essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;

3. in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice Ric. 2021 n. 10104 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -4- difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo dimotivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e nel giudizio civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);

4. in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile come error in iudicando(e non già alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 30 giugno 2021, n. 18611);

4.1. il giudice è poi tenuto, ai sensi dell'art.2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi Ric. 2021 n. 10104 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -5- presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Sicché, la denuncia, in sede di legittimità, di violazione o falsa applicazione dell’art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si prospetta quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21 marzo 2022, n. 9054);

5. nemmeno si configura la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non invece qualora oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395): Ric. 2021 n. 10104 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -6-

6. nelcaso di specie, i vizi denunciati non sussistono, avendo la Corte territoriale, ben diversamente rispetto a quella precedente cassata (in ragione di una“quantificazione dei contributivi contestati in causa, «adottata con criteri verificabili»” facendo seguire“a tale assertiva premessa … la conclusione tratta in tema di conformazione degli oneri di contestazione, con motivazione meramente apparente … in ordine al quantumdella pretesa contributiva … della quale si controverte”: così Cass. 11 luglio 2018, n. 18259, in motivazione, sub p.to 15) offerto un’argomentata e coerente spiegazione della ragionevolezza del criterio, seppur forfettario, utilizzato dall’Inps per la quantificazione degli oneri contributivi (per le ragioni in particolare esposte agli ultimi tre capoversi di pg. 8 della sentenza);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo le parti vittoriose svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10104-2021 proposto da: G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2021 n. 10104 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 27/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 8 ottobre 2020, la Corte d’appello di Trento, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che, con sentenza 11 luglio 2018, n. 18259, aveva annullato la sentenza n. 103/2012 della stessa Corte territoriale, in accoglimento del terzo motivo, per “anomalia motivazionale” in difetto di esplicitazione delle ragioni decisorie in ordine alla determinazione quantitativa dei contributi omessi intimati in pagamento dall’Inps; rigettati gli altri motivi), ha rigettato l’appello di G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l., che aveva tempestivamente riassunto nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado; 2. definitivamente accertati i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e del titolo di responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., quale sub-committente solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, con la sub-appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fallita) per le omissioni ed evasioni contributive nei confronti dei suoi dipendenti (riguardanti il periodo di loro impiego nel cantiere della prima da dicembre 2007 a dicembre 2008 e per le relative sanzioni civili), il giudice di rinvio, in esito ad articolato percorso argomentativo ricalcante quello del Tribunale, ha liquidato il debito contributivo totale nell’importo di € 55.154,00, oggetto del verbale dell’Inps impugnato dalla società sub- committente; Ric. 2021 n. 10104 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 3. con atto notificato l’8 aprile 2021, la società ha proposto ricorso per cassazionecon tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; l’Istituto e il Fallimento intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto di sufficienza, di logicità e coerenza della motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale spiegato validamente le ragioni del proprio convincimento ed essendo la sentenza del giudice di rinvio affetta da uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: per avere, da un lato, evidenziato l’assenza di accertamenti sull’entità e le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni lavorative e, dall’altro, utilizzato un criterio non appropriato (primo motivo); falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata fondato il proprio accertamento presuntivo su dati meramente ipotetici, basato in particolare sull’incidenza del valore dell’appalto con [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al fatturato complessivo di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei propri committenti nel periodo considerato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, per avere la Corte d’appello accolto la pretesa dell’Inps, gravato dell’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito contributivo, nonostante il presupposto di carenza di prova dell’ammontare dei contributi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]per le prestazioni dei suoi dipendenti nell’appalto con G.M.C.s.c.ar.l. (terzo motivo); 2.essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati; 3. in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice Ric. 2021 n. 10104 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo dimotivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e nel giudizio civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Tale obbligo è violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598); 4. in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile come error in iudicando(e non già alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 30 giugno 2021, n. 18611); 4.1. il giudice è poi tenuto, ai sensi dell'art.2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi Ric. 2021 n. 10104 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Sicché, la denuncia, in sede di legittimità, di violazione o falsa applicazione dell’art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si prospetta quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21 marzo 2022, n. 9054); 5. nemmeno si configura la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non invece qualora oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395): Ric. 2021 n. 10104 sez. ML -ud. 12-07-2022 -6- 6. nelcaso di specie, i vizi denunciati non sussistono, avendo la Corte territoriale, ben diversamente rispetto a quella precedente cassata (in ragione di una“quantificazione dei contributivi contestati in causa, «adottata con criteri verificabili»” facendo seguire“a tale assertiva premessa … la conclusione tratta in tema di conformazione degli oneri di contestazione, con motivazione meramente apparente … in ordine al quantumdella pretesa contributiva … della quale si controverte”: così Cass. 11 luglio 2018, n. 18259, in motivazione, sub p.to 15) offerto un’argomentata e coerente spiegazione della ragionevolezza del criterio, seppur forfettario, utilizzato dall’Inps per la quantificazione degli oneri contributivi (per le ragioni in particolare esposte agli ultimi tre capoversi di pg. 8 della sentenza); 5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo le parti vittoriose svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 29653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris