CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 legge fall. (con il suo proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. in ordine all'ulteriore reato di cui all'art.226 legge fall.). Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. anche in ordine all'ulteriore reato; - nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla mancata assoluzione del prevenuto, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante specifica e di quelle generiche. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (e del suo mancato proscioglimento dal delitto di cui all'art. 217 legge fall., ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza; la Corte, infatti, aveva preso atto che le scritture contabili non erano state tenute per un intero triennio; che tale condotta doveva considerarsi di particolare gravità (peraltro non si era invocato, in appello, l'art. 131 bis cod. pen in relazione all'art. 217 legge fall.); che anche il danno patrimoniale non appariva lieve; che le attenuanti generiche non erano da nulla giustificate anche in considerazione dei precedenti dell'imputato. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobr