CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34610/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma che lo ha condannato a tre anni di reclusione per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e bancarotta documentale. Considerato che il motivo di ricorso proposto — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla riferibilità all'imputato della bancarotta fraudolenta impropria (per difetto di dolo, essendo stato l'imputato amministratore della società per un arco temporale ristretto, ereditando l'esposizione debitoria pregressa) — risulta versato in fatto e comunque generico, non confrontandosi con i rilievi operati dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come l'opera dell'imputato si sia posta in perfetta continuità con quella dei precedenti amministratori (cfr. pag. 1 sentenza impugnata); Considerato che l'argomentazione che il ricorso sviluppa quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, secondo cui l'imputato non avrebbe ricevuto comunicazione della convocazione del curatore, introduce un'argomentazione in fatto non valutabile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]