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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 06816/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza predibattimentale emessa in data 17 ottobre 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ancona del 7 luglio 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ascrittogli (art. 186-bis cod. strada) estinto per prescrizione.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale e processuale.

Si osserva che la sentenza impugnata è stata emessa in sede predibattimentale, e quindi in difetto di ogni contraddittorio, dichiarando, peraltro erroneamente, l'estinzione del reato per prescrizione.

Il rispetto del contraddittorio avrebbe infatti consentito alla parte pubblica di interloquire in ordine alla corretta individuazione della disciplina applicabile in tema di prescrizione.

Per quest'ultimo profilo il ricorrente richiama l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, per stabilire il termine di prescrizione dei reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre, occorre tenere in considerazione anche ai periodi di sospensione introdotti dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 11).

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che nel giudizio diappello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Pertanto, la sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700 - 01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28473 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499), avendo il contraddittorio tra le parti valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) ed essendo esso postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito (in questi termini, in motivazione, Sez. 4, n. 7218 del 30/01/2024, Rabolini, non mass.).

1.2. Il ricorrente lamenta inoltre, fondatamente, l'errata applicazione della legge sostanziale da parte del giudice di appello, deduzione in presenza della quale si è ritenuto sussistente «l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), pronunciata de plano: l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge sostanziale costituiscono, per l'organo della pubblica accusa, un interesse concreto ed attuale» (cfr., Sez. 6, n. 44870 del 14/09/2023, P., Rv. 285450 - 01; Sez. 5, n. 33109 del 28/09/2020, Facenda, Rv. 279837 - 01).

Nella specie, come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, poiché il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017, ma prima del 31 dicembre 2019, doveva essere applicata la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le relative cause di sospensione, per come sostenuto dal prevalente orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 4, n. 24579 del 21/05/2024, Randazzo, non mass.; Sez. 4 n. 20764 del 29/02/2024, Iazzolino, n. mass; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01; Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni).

Orientamento, questo, che ha ricevuto un autorevole avallo dalla massima istanza nomofilattica, con pronuncia di cui al momento è nota solo l'informazione provvisoria (Sez.

U, 12 dicembre 2024, informazione provvisoria n. 19/24, ric.

Polichetti).

2. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per ulteriore corso.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza predibattimentale emessa in data 17 ottobre 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ancona del 7 luglio 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ascrittogli (art. 186-bis cod. strada) estinto per prescrizione. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale e processuale. Si osserva che la sentenza impugnata è stata emessa in sede predibattimentale, e quindi in difetto di ogni contraddittorio, dichiarando, peraltro erroneamente, l'estinzione del reato per prescrizione. Il rispetto del contraddittorio avrebbe infatti consentito alla parte pubblica di interloquire in ordine alla corretta individuazione della disciplina applicabile in tema di prescrizione. Per quest'ultimo profilo il ricorrente richiama l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, per stabilire il termine di prescrizione dei reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre, occorre tenere in considerazione anche ai periodi di sospensione introdotti dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 11). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che nel giudizio diappello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Pertanto, la sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700 - 01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28473 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499), avendo il contraddittorio tra le parti valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) ed essendo esso postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito (in questi termini, in motivazione, Sez. 4, n. 7218 del 30/01/2024, Rabolini, non mass.). 1.2. Il ricorrente lamenta inoltre, fondatamente, l'errata applicazione della legge sostanziale da parte del giudice di appello, deduzione in presenza della quale si è ritenuto sussistente «l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), pronunciata de plano: l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge sostanziale costituiscono, per l'organo della pubblica accusa, un interesse concreto ed attuale» (cfr., Sez. 6, n. 44870 del 14/09/2023, P., Rv. 285450 - 01; Sez. 5, n. 33109 del 28/09/2020, Facenda, Rv. 279837 - 01). Nella specie, come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, poiché il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017, ma prima del 31 dicembre 2019, doveva essere applicata la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le relative cause di sospensione, per come sostenuto dal prevalente orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 4, n. 24579 del 21/05/2024, Randazzo, non mass.; Sez. 4 n. 20764 del 29/02/2024, Iazzolino, n. mass; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01; Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni). Orientamento, questo, che ha ricevuto un autorevole avallo dalla massima istanza nomofilattica, con pronuncia di cui al momento è nota solo l'informazione provvisoria (Sez. U, 12 dicembre 2024, informazione provvisoria n. 19/24, ric. Polichetti). 2. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per ulteriore corso. Così deciso in R
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