CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. - 7 2023 ARIO . 'iNZIONAR _ Luana A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 19 settembre 2022 il Tribunale del Riesame di Messina ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 30 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina limitatamente al sequestro preventivo dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]; ha confermato il sequestro preventivo impeditivo del manufatto abusivo realizzato e dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. ME549732 - rispetto al quale il sequestro è finalizzato anche alla confisca obbligatoria ex art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006 - ritenendo sussistente il fumus dei reati ex artt. 256 e 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, nonché ex artt. 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con l'unico motivo, «la violazione dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275 c.p.p. e 256 e 256 bis decreto legislativo nr. 152/2006, 44 decreto legge 380/2001 e 93, 94 e 95 del medesimo decreto...». La motivazione sarebbe erronea, documentalmente smentita ed apparente. Nel ritenere sussistente il periculum in mora, il Tribunale del riesame avrebbe affermato erroneamente che l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato B5998TZ non sia intestato al ricorrente, come invece risulterebbe dalla carta di circolazione sin dal 10 luglio 2018: vi sarebbe una frattura logica tra la motivazione e la sussistenza del periculum che non potrebbe fondarsi su dati congetturali ma concreti ed attuali. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto ancorato al suolo l'edificio abusivo mentre dalla documentazione fotografica emergerebbe che il manufatto non sarebbe ancorato al suolo da alcuna trave d'acciaio ma solo appoggiato, con mattoni pieni alla base, sicché la sua realizzazione non richiederebbe specifiche autorizzazioni, trattandosi di struttura precaria e temporanea. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare che il ricorrente sarebbe l'intestatario dell'utenza della luce collegata al manufatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 325 cod. proc. pen. 1.1. Il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. è consentito solo per violazione di legge; come risulta dall'intestazione del ricorso, il ricorrente ha dedotto esplicitamente il vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. Privo di reale contenuto è il richiamo agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., relativi alla disciplina delle misure cautelari personali, senza alcuna argomentazione sull'incidenza di tali norme sull'ordinanza impugnata. 1.3. Dal contenuto del ricorso risulta, poi, essere stato dedotto il vizio della motivazione per il travisamento della prova, in relazione all'effettivo intestatario dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e alla struttura del manufatto abusivo contestato, in violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame ha comunque dato atto di aver accertato l'intestatario dell'autocarro a soggetto terzo mediante la visura nel portale informatico Ancitel PRA. 1.4. Sul manufatto abusivo e sulla sussistenza del fumus dei reati ex artt. 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, il Tribunale del riesame ha richiamato gli atti di indagine da cui risulta che il manufatto è ancorato al suolo da travi di acciaio (pag. 4). Le argomentazioni del ricorso concernono, dunque, solo il merito. 1.5. Generico è il richiamo alle fotografie esistenti, a cui non si fa riferimento nell'ordinanza; né la Corte di cassazione può procedere direttamente alla valutazione del materiale probatorio, trattandosi di accertamento di merito precluso in sede di legittimità. 1.6. La questione relativa all'utenza della luce collegata al manufatto abusivo non solo è di merito e qui non valutabile, ma è avulsa dal contenuto dell'ordinanza impugnata che non ha fatto alcun riferimento al collegamento abusivo delle utenze elettriche. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa