CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 ottobre 2020 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto il 16 maggio 2019 dalla Terza Sezione di questa Corte, ha riformato l'originaria sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma dell'Il aprile 2017, tra l'altro disponendo la riduzione della pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - con le già concesse attenuanti generiche, la già ritenuta continuazione tra i reati e la riduzione per il rito - in quella di anni sette e mesi due di reclusione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato, infatti, condannato - unitamente a diversi altri coimputati - per i delitti di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 4, 29, 39, 40 e 61). Avverso la decisione della Corte di appello di Roma del 10 aprile 2018, di conferma dell'originaria pronuncia di condanna emessa in primo grado, era stato (tra gli altri) proposto ricorso per cassazione dallo [OSCURATO:PERSONA], in esito al quale - ritenuta l'intervenuta introduzione con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019 di una più mite cornice edittale con riguardo alla fattispecie ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 e considerato che la nuova comminatoria edittale assume rilievo pure in relazione all'aumento di pena prevista per i reati satellite - la Suprema Corte aveva disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. 1.2. Il conseguente giudizio si è, per l'appunto, concluso con l'impugnata sentenza del 2 ottobre 2020, con cui la Corte territoriale, aderendo alla specifica indicazione espressa dalla Suprema Corte, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, con riferimento ai reati satellite, in quella di mesi nove di reclusione, conseguentemente pervenendo alla determinazione della pena finale di anni sette e mesi due di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità e carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Rileva il ricorrente come la Corte di merito - senza puntualizzare se le imputazioni fossero state contestate ai sensi del primo o del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 — avrebbe quantificato, relativamente a cinque episodi di piccolo spaccio, una complessiva pena di nove mesi senza fornita un'adeguata motivazione, non avendo, in particolare, esplicato quali specifiche peculiarità di tali condotte avrebbe giustificato l'adozione di una pena così distante dal minimo effettivamente applicabile. Vi sarebbe stata, inoltre, una disparità di trattamento rispetto agli imputati concorrenti nei medesimi reati satellite, nei cui confronti sarebbe stato applicato, con la pena concordata in appello, un aumento per la continuazione ben inferiore a quello operato nei riguardi dello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha prodotto successiva memoria, con cui ha replicato alle conclusioni espresse dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Del tutto priva di pregio è, in primo luogo, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato una presunta illogicità o carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena applicatagli in esito all'intervenuta rivalutazione delle pene inflettigli per i reati satellite, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Nel provvedimento impugnato, infatti, sono state espressamente esplicate, sia pur con formula motivazionale particolarmente sintetica, le ragioni per le quali è stato determinato un aumento della pena per i reati satellite, ex art. 81, comma 2, cod. pen., complessivamente pari a mesi nove di reclusione, conferendosi un particolare rilievo alle «modalità delle condotte poste in essere e alla frequenza con cui l'imputato risulta coinvolto nei singoli episodi di spaccio», nel rispetto di specifici parametri valutativi previsti dall'art. 133 cod. pen., e con un aumento di pena in misura assai distante dal limite massimo stabilito per la continuazione. 2.1. Ciò appare pienamente conforme alla costante e consolidata interpretazione della Suprema Corte, per la quale, in tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi [...], deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. In motivazione la Corte ha escluso che, in sede di rideternninazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (così, tra le altre, Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, L'Astorina, Rv. 266105-01). In tema di determinazione della pena, poi, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01). Tutto ciò è dato ravvisare nella motivazione resa nella sentenza impugnata, che ha anche adeguatamente rappresentato i singoli aumenti di pena stabiliti per la continuazione per ogni reato satellite, non ricorrendo ad un unico indistinto aumento per tutte le imputazioni. 3. Manifestamente infondata è anche la doglianza con cui lo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la presunta sproporzione esistente tra l'aumento per la continuazione a lui riconosciuto e quello, invece, applicato agli imputati concorrenti nei medesimi reati satellite. E' principio consolidato, infatti, quello per cui sono inammissibili le questioni con cui si deduca la disparità di trattamento tra coimputati, avendo questa Corte espressamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (così, in particolare, Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880-01), come, invero, non è dato ravvisare nel caso di specie. 4. In ragione delle considerazioni svolte, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il