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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19266/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41075/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine a due episodi di tentato furto in abitazione, derubricando i fatti nella più mite fattispecie del furto aggravato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e con cui, conseguentemente, si censura l'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è generico per a-specificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento di prime cure, da cui emerge con chiarezza che la tentata azione furtiva ha comportato danni significativi agli infissi degli alberghi coinvolti; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche nonché della loro equivalenza con l'aggravante nel giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, in primo luogo, perché queste ultime sono state positivamente concesse all'imputato già in primo grado, e in secondo luogo, per quanto attiene al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., in quanto questo implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 1.0713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), che, nel caso di specie, è stata individuata nella determinazione dell'azione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41075/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine a due episodi di tentato furto in abitazione, derubricando i fatti nella più mite fattispecie del furto aggravato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e con cui, conseguentemente, si censura l'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è generico per a-specificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento di prime cure, da cui emerge con chiarezza che la tentata azione furtiva ha comportato danni significativi agli infissi degli alberghi coinvolti; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche nonché della loro equivalenza con l'aggravante nel giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, in primo luogo, perché queste ultime sono state positivamente concesse all'imputato già in primo grado, e in secondo luogo, per quanto attiene al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., in quanto questo implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 1.0713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), che, nel caso di specie, è stata individuata nella determinazione dell'azione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 19266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris