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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03444/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di evasione.

2. L'imputato deduce il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza respinge le doglianze difensive.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata.

In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2 sentenza impugnata).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Vigna ([OSCURATO:PERSONA] DEPOSI -1-:\T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di evasione. 2. L'imputato deduce il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza respinge le doglianze difensive. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2 sentenza impugnata). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Vigna ([OSCURATO:PERSONA] DEPOSI -1-:\T
Sentenza Cassazione n. 03444/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris