CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 14 ottobre 2021, confermava quella del Tribunale di Parma, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta cd. continuazione fallimentare e al danno di rilevante gravità, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e bancarotta documentale impropria specifica. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 223, 216, comma 1, legge fall. in relazione alla insussistenza del dolo. Il motivo censura la sentenza impugnata perché non avrebbe tenuto in conto che per la bancarotta documentale e patrimoniale per distrazione è richiesta, da parte dell'amministratore meramente formale, la piena consapevolezza, difettando per il primo delitto per altro lai prova del dolo di pregiudizio per i creditori. Omessa del tutto sarebbe la motivazione della Corte di appello sui predetti punti, come anche in merito alla circostanza che non sarebbe comprovata la consegna delle scritture contabili, come da verbale della assemblea della società GMA, da ritenersi inattendibile a fronte della contestata bancarotta documentale. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe omesso la valutazione della dichiarazione testimoniale del teste Govi e del maresciallo Rollo, trascurando il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità, in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello non avrebbe valutato l'apporto limitato e formale di Milazzo, nonché le responsabilità degli amministratori di fatto della società, circostanze che avrebbero dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio, risultando apodittico il riferimento al pregiudizio ai creditori e all'intensità del dolo. Anche difetta una adeguata motivazione in ordine alla omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su quella aggravante. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. 2.1 Va premessa, ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite all'attuale ricorrente. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 1122CI del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 2.2 Dalle sentenze di merito emerge che la [OSCURATO:SOCIETA] veniva dichiarata fallita il 24 febbraio 2012 e che Milazzo acquistava le quote della società da [OSCURATO:PERSONA] per ventimila euro, mentre [OSCURATO:PERSONA] appena due mesi prima risultava averle acquistate per 115mila euro. Milazzo il 21 giugno 2021 diveniva amministratore unico della società e la poneva in liquidazione, dopo aver spostato la sede da Parma a Enna pur avendo dimora in [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base delle dichiarazioni della curatrice fallimentare, emergeva che Milazzo rimase irreperibile, che i beni strumentali della GMA non furono rinvenuti, come anche le sedi risultanti erano fittizie, anche in Enna, risultando inesistente l'indirizzo.Quanto alla documentazione contabile, restituita dal commercialista a [OSCURATO:PERSONA], emergeva dal verbale del 22 luglio 2011 che l'imputato avesse ricevuto tutta la documentazione in consegna. La curatrice, pur rivolgendosi al Registro delle Imprese di Parma e a quello di Enna, non riusciva a ricostruire i movimenti contabili dal 2010 al 2012, pur se tramite gli estratti conto, le dichiarazioni dei dipendenti, il bilancio provvisorio fornito da un successivo commercialista, accertava che i macchinari e i beni aziendali erano stati venduti, ma nulla era stato rinvenuto in cassa. Il Tribunale accertava la falsità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che alla curatrice aveva riferito che i beni in leasing, come l'elevatore, erano stati restituiti alla società concedente, salvo accertare che invece la stessa società, avendo la GMA interrotti i pagamenti del canone dal luglio 2011, aveva cercato di recuperare invano quanto dovutole. Le sentenze di merito accertavano che il passivo risultava essere di 1.200.000,00 euro a fronte di un attivo di 18mila euro (sentenza di primo grado fol. 9); la Guardia di Finanza aveva accertato che Milazzo, oltre che con la GMA anche con la [OSCURATO:SOCIETA], società controllata, e con altre due società EcoVet 2000 e Climavent, aveva assunto l'incarico di gestore, per procedere alla liquidazione delle stesse; infine i beni aziendali non reperiti furono utilizzati fino a quando Milazzo non divenne amministratore unico, quando poi furono ceduti a società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], senza ottenere alcun corrispettivo (sent. primo grado fol. 12), come pure furono liquidati i dipendenti, alcuni dei quali si trasferirono presso società dell'amministratore, [OSCURATO:PERSONA], che aveva preceduto Milazzo. Le due sentenze di merito, quindi attribuiscono a Milazzo il ruolo di amministratore intervenuto solo con l'obiettivo di 'svuotare' la società, distraendo i beni in favore delle società del precedente amministratore della fallita, restando irreperibile durante la procedura fallimentare, non depositando le scritture contabili. Da qui il Tribunale, ai foll. 12 e 13 della sentenza impugnata, ritiene comprovato che Milazzo operò quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA], e che distrusse o sottrasse la documentazione contabile per non fare emergere le intervenute distrazioni e i beneficiari delle stesse. 2.3 Quanto alla censura del primo motivo, inerente il dolo specifico richiesto per la contestata bancarotta, deve evidenziarsi come il motivo sia inedito, in quanto l'atto di appello, sia per quanto indicato nella ricapitolazione contenuta nella sentenza impugnata, sia anche per il suo contenuto, non censura se non in modo generico l'assenza di consapevolezza di Milazzo. In sostanza una censura specifica sul tema del dolo richiesto per la bancarotta documentale non si rinviene.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). D'altro canto, in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01), indici tutti esistenti nel caso in esame. 2.4 Quanto alla censura rivolta alla inattendibilità del verbale che attestava la consegna delle scritture a Milazzo, si tratta di un motivo anche questo inedito. A ben vedere l'appello non contestava l'inattendibilità del verbale già citato dal Tribunale, ma genericamente si riferiva alla circostanza che non vi fosse la prova della consegna a Milazzo. La Corte di appello, in doppia conforme, ribadisce come il verbale abbia attestato tale consegna e a riguardo il motivo, ora proposto in modo specifico, risulta anche in questo caso del tutto inedito.Le censure rivolte, inoltre, alla sentenza impugnata quanto alla valutazione, omessa, di alcune testimonianze e alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per un verso rappresentano una richiesta di rilettura del materiale probatorio inammissibile, per il giudice di legittimità, con una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Per altro verso, anche la dedotta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, per la quale il Tribunale dispose comunque la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non esclude quella dell'amministratore di diritto, che risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetta "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251). Ne consegue la manifesta infondatezza e la natura non consentita del motivo. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. La pena ritenuta congrua per l'imputato è quella di anni tre e mesi sei di reclusione, quindi di poco superiore al minimo edittale, con l'esclusione della contestata recidiva e il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e quelle della rilevante gravità e dell'avere commesso più fatti di bancarotta. A ben vedere quanto alla dosimetria della pena, la Corte 1:erritoriale conferma la sentenza impugnata rilevando come il trattamento sanzionatorio non possa essere ridotto per l'intensità del dolo di premeditazione, comprovato dalla pluralità di condotte tese a «svuotare la garanzia patrimoniale», nonché l'ingente entità del pregiudizio patrimoniale.A ben vedere tale motivazione risulta pertinente e, d'altro canto, va ricordato come non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di per manifesta infondatezza del motivo. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: di fatto la Corte di appello, valuta equilibrato il giudizio di equivalenza e reputa equo il complessivo trattamento sanzionatorio per le ragioni esposte. Si tratta di una motivazione che conferma le ragioni già indicate dal primo giudice, che evidenziava come Milazzo nello stesso giorno fosse divenuto amministratore della fallenda, ne avesse spostato la sede a Enna, infine si fosse reso irreperibile. E bene, in questo caso le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, perché non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sono sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond