CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 04537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18046-2024 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 22/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 144/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.18046/2024 Cron. Rep. Ud.29/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 22, la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva accolto l’opposizioneavverso la comunicazione di debito e conseguente avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA]Laurenti, volta a chiedere che fosse accertata l’insussistenza del suo obbligo di versare contributi alla gestione artigiani presso l’Inps, in rapporto ai redditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il 2 015 di cui deteneva la quota del 50%, paritaria rispetto al coniuge. Il tribunale accoglieva i procedimenti riuniti (l’uno avverso la comunicazione di debito e l’altro verso l’avviso di addebito) ritenendo che non fossero computabili tra i redditi d’impresa dell’assicurata, i redditi dichiarati dalla società a responsabilità limitata ai fini fiscali, i cui utili non fossero stati distribuiti ai soci, come era avvenuto nel caso di specie. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, ha ritenuto che non sussistesse l’obbligo contributivo per l’iscritto a una gestione commercianti, in ragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, a una società di capitali, per la quota di utili di partecipazione a s.r.l. non distribuiti, trattandosi di reddito da capitale investito al solo scopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributi per il solo svolgimento di attività lavorativa. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art. 81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento e, quindi, anche di quelli derivanti dalla partecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società, nella quale egli svolgeva attività lavorativa L’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità alla contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla Gestione artigiani presso l’INPS. In particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono». La questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi. Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazion