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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2023

Cassazione n. 29641/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4072/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo digitale: ) ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 634/2019,depositata il 20/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. - In data 17 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni provocati all’immobile di sua proprietà, asseritamente riconducibili alle infiltrazioni cagionate dalla mancata manutenzione dell’immobile della parte convenuta successivamente allo svolgimento di lavori di demolizione.

1.1. –L’adito Tribunale di Potenza, r iqualificata la domanda e ricondotta nell’alveo dell’art. 833 c.c., la dichiarò fondata.

In particolare, rigettò: a) l’eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo dell’azione di responsabilità extracontrattuale essere individuato non nel momento in cui si è verificato il fatto della demolizione, bensì nel momento della conoscenza attorea dell’evento, trattandosi di illecito permanente; b ) la censura fondata sull’applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c., per mancanza di prova e, in ogni caso, perché inammissibile essendo tale eccezione formulata solo in sede di comparsa conclusionale; c) la censura relativa alla inesistenza del fatto presupposto, essendo il danno asseritamente patito causalmente riconducibile alle infiltrazioni causate dalla demolizione e perpetratesi a causa dell’aderenza dei due fabbricati.

2. -La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza resa pubblica in data 20 settembre 2019, confermava integralmente la pronuncia di primo grado rigettando tutte le doglianze sollevate dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] , quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], in buona parte sostanzialmente riproduttive di quelle già prospettate dal dante causa di essa in primo grado.

Per l’effetto, condannò la parte soccombente al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, pari ad euro 401,00, per esborsi, e ad euro 6.615,00 per compensi, con le maggiorazioni di legge.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Preliminarmente, non occorre pronunciarsi sul quarto motivo di ricorso (il cui esame rivestiva priorità logica, avendo ad oggetto l’eccezione di illegittimità costituzionale della normativa sulla partecipazione dei giudici onorari ai collegi delle corti d’appello, come avvenuto nel caso di specie), giacché parte ricorrente vi ha rinunciato in sede di memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. (rinuncia effettuata efficacemente dal proprio difensore: Cass. n. 414/2021) in ragione della sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, intervenuta nelle more del presente giudizio, che, pur dichiarando l’illegittimità della disciplina recata dalla legge n. 98 del 2013, ha differito temporalmente gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità al 31 ottobre 2025.

2. - Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2934, 2935, 2941, 2947-2948 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non decorso il termine quinquennale di prescrizione, avendo individuato il dies a quo non nel momento in cui il fatto si è verificato (nella specie, demolizione del muro avvenuta nel 1983 e conseguente omissione di cautele) bensì “in ogni nuovo fenomeno infiltrativo verificatosi, attesa la natura permanente della tipologia di illecito”.

La decisione della Corte territoriale sarebbe non solo in contrasto con la formulazione letterale dell’art. 2947 c.c., ma altresì contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ha attribui to efficacia interruttiva della prescrizione ad ogni nuovo fenomeno infiltrativo, mentre, dall’altro, non ha considerato, affinché tali fatti possano dispiegare effetti, come avrebbero essere dovuti tempestivamente introdotti nel processo dalla parte interessata. 2.1.- Il motivo è infondato.

Va in primo luogo evidenziato che la portata applicativa dell’art. 2947 c.c., là dove prevede che il termine prescrizionale di cinque anni decorre dal “giorno in cui il fattosi è verificato”, è stata ad opera della giurisprudenza adeguata in ragione della natura di illecito civile commesso e ciò al fine di individuare, secondo un parametro di ragionevolezza, il momento a partire dal quale il singolo possa agire per la tutela dei propri diritti.

Nel caso in esame, in forza della ricostruzione della quaestio facti ad opera del giudice del merito (che rappresenta il presupposto non modificabile affinché possa apprezzarsi l’ammissibilità di una censura di violazione di legge in guisa di vizio di sussunzione: tra le altre, Cass. n. 6035/2018), occorre soffermarsi, anzitutto, sulla distinzione tra illeciti istantanei con effetti permanenti e illeciti permanenti in senso stretto.

Per quanto concerne gli illeciti istantanei ad effetti permanenti (si pensi, in via esemplificativa, al danno derivante da emotrasfusioni infette), la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanel ritenere che il dies a quo a partire dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale coincide non con il momento in cui il fatto (della trasfusione infetta) si è verificato nella sua realtà fenomenica, bensì nel diverso momento in cui il privato ha avuto conoscenza del danno e della sua oggettiva riconducibilità causale al fatto illecito commesso (Cass., S.U., n. 576/2008).

Spostando in avanti in tal modo il dies a quo del termine prescrizionale, si realizza un equo contemperamento tra l’interesse dell’ordinamento alla certezza dei rapporti processuali e la tutela del diritto alla effettività della tutela del privato; diritto che, nel caso di danni cd. lungo-latenti (i cui effetti, cioè, si manifestano a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla verificazione del fatto) verrebbe altrimenti pregiudicato.

Distinti dagli illeciti istantanei con effetti permanenti sono poi gli illeciti permanenti, caratterizzati dalla continuità della condotta antigiuridica: il riferimento, a titolo esemplificativo, è al danno ambientale, in cui la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento nell’ambiente delle condizioni di danneggiamento (tra le altre, Cass. n. 9012/2015 e Cass. n. 3259/2016).

Anche in tal caso, si ravvisa uno spostamento in avanti del dies a quo rispetto alla verificazione del “fatto” nella sua dimensione storico-materiale; dies a quo che coincide, come più volte affermato da questa Corte, con la cessazione della condotta antigiuridica, che nel caso di illeciti commissivi consiste in un’attività di non facere e nel caso di illeciti omissivi – come nel la richiamata ipotesi del danno ambientale – impone un’attività di facere, avente ad oggetto l’adempimento delle misure di neutralizzazione del danno così come imposte dalla legge.

Ciò posto, la decisione della Corte di appello, che individua il dies a quo del termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei “danni da infiltrazioni” a partire da ogni nuovo fenomeno infiltrativo verificatosi (p. 6 della sentenza di appello), è in linea con i principi innanzi rammentati.

Accertata la fonte del danno nella demolizione del muro comune e nella conseguente mancata adozione delle misure necessarie a neutralizzare le conseguenze dannose, ogni nuovo fenomeno infiltrativo postula la reiterazione della condotta antigiuridica.

3. -Con il secondo motivo di ricorso è prospettata una triplice censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.

E’ dedotto (a) omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte erroneamente qualificato come tardive le contestazioni al CTU, impedendo, per l’effetto, di apprezzare il contenuto delle stesse nella parte in cui denunciavano la non riferibilità causale del danno ad una presunta condotta illecita del ricorrente; assenza di riferibilità causale derivante dalla mancanza del presupposto di fatto della produzione del danno, cioè la assenza di un muro “comune” e la sussistenza, tra i due immobili, di una condizione di mera vicinanza.

Èdenunciata ( b ) violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 e 1227 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato i principi in materia dell’onere della prova nel momento in cui ha posto a carico di essa appellante ( odiern a ricorrente) la dimostrazione della fonte del danno, della diversa causalità o del diverso fatto colposo della vicina.

A porsi non era, dunque, un problema di rilevanza causale della condotta colposa della Pierri, bensì l’individuazione del fatto da cui scaturiva il danno, asseritamente condotto, data la assenza di comunanza del muro (punto a), ad una condotta negligente della stessa Pierri.

È prospettata ( c ) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto sussistente il maggior danno per una spesa futura e non anche attuale, quale i lavori di ripristino “da eseguirsi”,la cui quantificazione è stata accertata in misura pari ad euro 30.112,00.

3.1. – Il motivo è , in tutta la sua articolazione, in parte infondato e in parte inammissibile.

Occorre anzitutto considerare come la Corte territoriale abbia – attraverso un giudizio insindacabile, in quanto attine nte alla ricostruzione della causalità materiale integranteuna quaestio facti , effettuata in forza di una complessiva valutazione delle emergenze probatorie – ritenuto sussistenti tutti i presupposti in presenza dei quali affermare la responsabilità extracontrattuale dell’odierna ricorrente ai sensi degli artt. 833 e 2043 c.c.: a ) il fatto illecito, consistente nella mancata adozione delle misure necessarie per la propagazione dei danni conseguenti alla demolizione del muro comune; b) l’esistenza di un danno; c) la riferibilità causale del danno alla condotta inadempiente del titolare di quella parte del muro che ha proceduto alla demolizione dell’immobile.

Sicché, al di fuori dell’ipotesi in cui il vizio sia sussumibile nell’alveo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), qualsiasi censura volta surrettiziamente ad introdurre una nuova valutazione dei presupposti fattuali dell’illecito è in questa sede inammissibile.

E nel caso di specie, non è ravvisabile nessuna omissione da parte della Corte territoriale circa il mancato esame del fatto denunciato dall’appellante-odierna ricorrente, cioè il presupposto fattuale della comunanza del muro.

Va, altresì, osservato che con la sentenza n. 5624/2022 delle Sezioni Unite civili è stato enunciato il principio secondo cui, a condizione che non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU, costituendo argomentazioni difensive, possono essere formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e finanche in appello.

Dunque, coglie nel segno parte ricorrente là dove lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato come irrituali le contestazioni alla CTU sollevate per la prima volta in appello e non formulate nell’ “udienza all’uopo fissata coincidente con quella fissata per l’escussione dei testi”, (p. 7 sentenza di appello).

Non risolvendosi la contestazione del fatto in un “nuovo fatto costitutivo, modificativo o estintivo, nuova domanda o eccezione o nuove prove” –essendo il fatto contestato (comunanza o meno del muro) oggetto di accertamento della CTU – allora la preclusione non avrebbe dovuto operare.

Tuttavia, l’errore commesso dal giudice di appello non è tale da inficiarne la decisione.

Difatti, la stessa Corte territoriale si è, comunque, pronunciata funditus proprio su quello che sarebbe stato l’oggetto della contestazione, cioè la comunanza del muro.

La Corte ha ritenuto sussistenteil rapporto di comunanza del muro attraverso una valutazione insindacabile in tale sede, maturata all’esito non solo delle conclusioni della CTU svolta in secondo grado, ma anche mediante le deposizioni testimoniali “che hanno evidenziato la presenza del muro comune col vicino” (p. 8 sentenza di appello).

In ogni caso, la contestazione alla CTU, seppur avanzata (legittimamente) per la prima volta in sede d’appello – come nel caso di specie –, avrebbe impedito all’appellante di introdurre “nuove prove” a sostegno delle contestazioni rilevate.

Pertanto, operando in questo caso la preclusione, l’appellante non avrebbe potuto per la prima volta fornire la dimostrazione mediante nuove prove del fatto contestato: quand’anche la Corte territoriale avesse giudicato non irrituale la sua contestazione, in altri termini, il ricorrente allora appellante non avrebbe potuto fornire la (nuova) prova della titolarità del muro in capo all’appellata-odierna resistente.

Sicché, viene in rilievo non tanto la questione concernente la legittimità o meno della preclusione operata dalla Corte, quanto piuttosto la mancanza in giudizio della prova sia del fatto contestato dall’odierna ricorrente, sia della riferibilità del danno da infiltrazioni ad una causa esterna (evento esterno, fatto del terzo, fatto del creditore).

Sotto il primo profilo, infatti, per quanto detto, tale prova non avrebbe potuto essere fornita per la prima volta in appello, con la conseguenza che il presupposto dell’illecito è stato accertato dalla Corte alla luce del materiale probatorio sino a quel momento legittimamente acquisito.

Sotto il secondo profilo, invece, la Corte non ha errato – come invece prospettato dalla ricorrente – nella applicazione dei principi in materia di onere della prova.

Accertata la sussistenza dei presupposti dell’illecito e la riferibilità causale del danno alla mancata adozione delle misure di riparazione, al fine di interrompere tale ricostruzione del nesso di causalità materiale la prova del fatto dotato di rilievo causale escludente avrebbe dovuto essere data dall’odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 40 e 41, comma secondo, c.p.

Come, del resto, risulta in ogni caso corretta in diritto anche la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di aggravamento del danno ex art. 1227, secondo comma, c.c., per esser stata tardivamente sollevata dall’originaria parte convenuta (tra le altre, Cass. n. 27123/2006).

4. - Con il terzo motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92, 112, 113, 115, c.p.c., e D.M. 55/14, per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la quantificazione delle spese processuali sia del primo, che del secondo grado.

Il giudice di secondo grado avrebbe errato: a) là dove ha quantificato le spese di lite senza far riferimento al D.M. n. 55/2014; b) là dove, nonostante la reciproca soccombenza, non ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio; c) nella parte in cui ha disposto il pagamento di euro 401,00, in assenza di prova della effettività della spesa subita dalla parte appellata.

4.1. –Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Quanto alla mancata compensazione delle spese processuali, va rammentato che, in riferimento al regolamento di tali spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (tra le molte: Cass. n. 19613/2017).

Le restanti censure sono affatto generiche.

La ricorrente, anzitutto, denuncia la “violazione dei parametri legali e senza alcuna motivazione”, ma la doglianza, per ciò che attiene alle spese del primo grado, è avulsa dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale risponde ad un motivo di gravame che lamentava, tra l’altro, l’erronea “determinazione del quantum” delle spese processuali rideterminate con ordinanza di correzione materiale e che è stata respinta per carenza di “elementi che possano indurre ad un intervento correttivo”.

Tale ratio non è stata impugnata specificamente, avendo parte ricorrente, per un verso, reiterato la doglianza veicolata in sede di gravame e, per altro verso, mancato del tutto di argomentare sulla postulata applicabilità del d.m. n. 55/2014 rispetto a spese processuali soltanto oggetto di correzione materiale in relazione a decisione assunta, dal Tribunale in primo grado, nel 2010.

Quanto, poi, alle spese del grado di appello la censura si risolve in una asserzione apodittica, mancando di dare contezza alcuna, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale (art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.), della effettività di (eventuali) errori nell’applicazione di aumenti superiori al massimo dei parametri della tabella operati dalla Corte territoriale in relazione al valore della controversia e alle attività difensive svolte nei due gradi di giudizio di merito.

E ciò tenuto conto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.

Anche la doglianza che investe la condanna al rimborso delle “spese borsuali” è all’evidenza inammissibile, giacché si esaurisce nel contestare, senza alcuna ulteriore deduzione, la mancanza di prova delle “spese sopportate dalla parte appellata”, ossia una valutazione riservata all’apprezzamento dello stesso giudice.

5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4072/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo digitale: ) ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 634/2019,depositata il 20/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - In data 17 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni provocati all’immobile di sua proprietà, asseritamente riconducibili alle infiltrazioni cagionate dalla mancata manutenzione dell’immobile della parte convenuta successivamente allo svolgimento di lavori di demolizione. 1.1. –L’adito Tribunale di Potenza, r iqualificata la domanda e ricondotta nell’alveo dell’art. 833 c.c., la dichiarò fondata. In particolare, rigettò: a) l’eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo dell’azione di responsabilità extracontrattuale essere individuato non nel momento in cui si è verificato il fatto della demolizione, bensì nel momento della conoscenza attorea dell’evento, trattandosi di illecito permanente; b ) la censura fondata sull’applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c., per mancanza di prova e, in ogni caso, perché inammissibile essendo tale eccezione formulata solo in sede di comparsa conclusionale; c) la censura relativa alla inesistenza del fatto presupposto, essendo il danno asseritamente patito causalmente riconducibile alle infiltrazioni causate dalla demolizione e perpetratesi a causa dell’aderenza dei due fabbricati. 2. -La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza resa pubblica in data 20 settembre 2019, confermava integralmente la pronuncia di primo grado rigettando tutte le doglianze sollevate dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] , quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], in buona parte sostanzialmente riproduttive di quelle già prospettate dal dante causa di essa in primo grado. Per l’effetto, condannò la parte soccombente al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, pari ad euro 401,00, per esborsi, e ad euro 6.615,00 per compensi, con le maggiorazioni di legge. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Preliminarmente, non occorre pronunciarsi sul quarto motivo di ricorso (il cui esame rivestiva priorità logica, avendo ad oggetto l’eccezione di illegittimità costituzionale della normativa sulla partecipazione dei giudici onorari ai collegi delle corti d’appello, come avvenuto nel caso di specie), giacché parte ricorrente vi ha rinunciato in sede di memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. (rinuncia effettuata efficacemente dal proprio difensore: Cass. n. 414/2021) in ragione della sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, intervenuta nelle more del presente giudizio, che, pur dichiarando l’illegittimità della disciplina recata dalla legge n. 98 del 2013, ha differito temporalmente gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità al 31 ottobre 2025. 2. - Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2934, 2935, 2941, 2947-2948 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non decorso il termine quinquennale di prescrizione, avendo individuato il dies a quo non nel momento in cui il fatto si è verificato (nella specie, demolizione del muro avvenuta nel 1983 e conseguente omissione di cautele) bensì “in ogni nuovo fenomeno infiltrativo verificatosi, attesa la natura permanente della tipologia di illecito”. La decisione della Corte territoriale sarebbe non solo in contrasto con la formulazione letterale dell’art. 2947 c.c., ma altresì contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ha attribui to efficacia interruttiva della prescrizione ad ogni nuovo fenomeno infiltrativo, mentre, dall’altro, non ha considerato, affinché tali fatti possano dispiegare effetti, come avrebbero essere dovuti tempestivamente introdotti nel processo dalla parte interessata. 2.1.- Il motivo è infondato. Va in primo luogo evidenziato che la portata applicativa dell’art. 2947 c.c., là dove prevede che il termine prescrizionale di cinque anni decorre dal “giorno in cui il fattosi è verificato”, è stata ad opera della giurisprudenza adeguata in ragione della natura di illecito civile commesso e ciò al fine di individuare, secondo un parametro di ragionevolezza, il momento a partire dal quale il singolo possa agire per la tutela dei propri diritti. Nel caso in esame, in forza della ricostruzione della quaestio facti ad opera del giudice del merito (che rappresenta il presupposto non modificabile affinché possa apprezzarsi l’ammissibilità di una censura di violazione di legge in guisa di vizio di sussunzione: tra le altre, Cass. n. 6035/2018), occorre soffermarsi, anzitutto, sulla distinzione tra illeciti istantanei con effetti permanenti e illeciti permanenti in senso stretto. Per quanto concerne gli illeciti istantanei ad effetti permanenti (si pensi, in via esemplificativa, al danno derivante da emotrasfusioni infette), la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanel ritenere che il dies a quo a partire dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale coincide non con il momento in cui il fatto (della trasfusione infetta) si è verificato nella sua realtà fenomenica, bensì nel diverso momento in cui il privato ha avuto conoscenza del danno e della sua oggettiva riconducibilità causale al fatto illecito commesso (Cass., S.U., n. 576/2008). Spostando in avanti in tal modo il dies a quo del termine prescrizionale, si realizza un equo contemperamento tra l’interesse dell’ordinamento alla certezza dei rapporti processuali e la tutela del diritto alla effettività della tutela del privato; diritto che, nel caso di danni cd. lungo-latenti (i cui effetti, cioè, si manifestano a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla verificazione del fatto) verrebbe altrimenti pregiudicato. Distinti dagli illeciti istantanei con effetti permanenti sono poi gli illeciti permanenti, caratterizzati dalla continuità della condotta antigiuridica: il riferimento, a titolo esemplificativo, è al danno ambientale, in cui la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento nell’ambiente delle condizioni di danneggiamento (tra le altre, Cass. n. 9012/2015 e Cass. n. 3259/2016). Anche in tal caso, si ravvisa uno spostamento in avanti del dies a quo rispetto alla verificazione del “fatto” nella sua dimensione storico-materiale; dies a quo che coincide, come più volte affermato da questa Corte, con la cessazione della condotta antigiuridica, che nel caso di illeciti commissivi consiste in un’attività di non facere e nel caso di illeciti omissivi – come nel la richiamata ipotesi del danno ambientale – impone un’attività di facere, avente ad oggetto l’adempimento delle misure di neutralizzazione del danno così come imposte dalla legge. Ciò posto, la decisione della Corte di appello, che individua il dies a quo del termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei “danni da infiltrazioni” a partire da ogni nuovo fenomeno infiltrativo verificatosi (p. 6 della sentenza di appello), è in linea con i principi innanzi rammentati. Accertata la fonte del danno nella demolizione del muro comune e nella conseguente mancata adozione delle misure necessarie a neutralizzare le conseguenze dannose, ogni nuovo fenomeno infiltrativo postula la reiterazione della condotta antigiuridica. 3. -Con il secondo motivo di ricorso è prospettata una triplice censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. E’ dedotto (a) omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte erroneamente qualificato come tardive le contestazioni al CTU, impedendo, per l’effetto, di apprezzare il contenuto delle stesse nella parte in cui denunciavano la non riferibilità causale del danno ad una presunta condotta illecita del ricorrente; assenza di riferibilità causale derivante dalla mancanza del presupposto di fatto della produzione del danno, cioè la assenza di un muro “comune” e la sussistenza, tra i due immobili, di una condizione di mera vicinanza. Èdenunciata ( b ) violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 e 1227 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato i principi in materia dell’onere della prova nel momento in cui ha posto a carico di essa appellante ( odiern a ricorrente) la dimostrazione della fonte del danno, della diversa causalità o del diverso fatto colposo della vicina. A porsi non era, dunque, un problema di rilevanza causale della condotta colposa della Pierri, bensì l’individuazione del fatto da cui scaturiva il danno, asseritamente condotto, data la assenza di comunanza del muro (punto a), ad una condotta negligente della stessa Pierri. È prospettata ( c ) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto sussistente il maggior danno per una spesa futura e non anche attuale, quale i lavori di ripristino “da eseguirsi”,la cui quantificazione è stata accertata in misura pari ad euro 30.112,00. 3.1. – Il motivo è , in tutta la sua articolazione, in parte infondato e in parte inammissibile. Occorre anzitutto considerare come la Corte territoriale abbia – attraverso un giudizio insindacabile, in quanto attine nte alla ricostruzione della causalità materiale integranteuna quaestio facti , effettuata in forza di una complessiva valutazione delle emergenze probatorie – ritenuto sussistenti tutti i presupposti in presenza dei quali affermare la responsabilità extracontrattuale dell’odierna ricorrente ai sensi degli artt. 833 e 2043 c.c.: a ) il fatto illecito, consistente nella mancata adozione delle misure necessarie per la propagazione dei danni conseguenti alla demolizione del muro comune; b) l’esistenza di un danno; c) la riferibilità causale del danno alla condotta inadempiente del titolare di quella parte del muro che ha proceduto alla demolizione dell’immobile. Sicché, al di fuori dell’ipotesi in cui il vizio sia sussumibile nell’alveo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), qualsiasi censura volta surrettiziamente ad introdurre una nuova valutazione dei presupposti fattuali dell’illecito è in questa sede inammissibile. E nel caso di specie, non è ravvisabile nessuna omissione da parte della Corte territoriale circa il mancato esame del fatto denunciato dall’appellante-odierna ricorrente, cioè il presupposto fattuale della comunanza del muro. Va, altresì, osservato che con la sentenza n. 5624/2022 delle Sezioni Unite civili è stato enunciato il principio secondo cui, a condizione che non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU, costituendo argomentazioni difensive, possono essere formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e finanche in appello. Dunque, coglie nel segno parte ricorrente là dove lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato come irrituali le contestazioni alla CTU sollevate per la prima volta in appello e non formulate nell’ “udienza all’uopo fissata coincidente con quella fissata per l’escussione dei testi”, (p. 7 sentenza di appello). Non risolvendosi la contestazione del fatto in un “nuovo fatto costitutivo, modificativo o estintivo, nuova domanda o eccezione o nuove prove” –essendo il fatto contestato (comunanza o meno del muro) oggetto di accertamento della CTU – allora la preclusione non avrebbe dovuto operare. Tuttavia, l’errore commesso dal giudice di appello non è tale da inficiarne la decisione. Difatti, la stessa Corte territoriale si è, comunque, pronunciata funditus proprio su quello che sarebbe stato l’oggetto della contestazione, cioè la comunanza del muro. La Corte ha ritenuto sussistenteil rapporto di comunanza del muro attraverso una valutazione insindacabile in tale sede, maturata all’esito non solo delle conclusioni della CTU svolta in secondo grado, ma anche mediante le deposizioni testimoniali “che hanno evidenziato la presenza del muro comune col vicino” (p. 8 sentenza di appello). In ogni caso, la contestazione alla CTU, seppur avanzata (legittimamente) per la prima volta in sede d’appello – come nel caso di specie –, avrebbe impedito all’appellante di introdurre “nuove prove” a sostegno delle contestazioni rilevate. Pertanto, operando in questo caso la preclusione, l’appellante non avrebbe potuto per la prima volta fornire la dimostrazione mediante nuove prove del fatto contestato: quand’anche la Corte territoriale avesse giudicato non irrituale la sua contestazione, in altri termini, il ricorrente allora appellante non avrebbe potuto fornire la (nuova) prova della titolarità del muro in capo all’appellata-odierna resistente. Sicché, viene in rilievo non tanto la questione concernente la legittimità o meno della preclusione operata dalla Corte, quanto piuttosto la mancanza in giudizio della prova sia del fatto contestato dall’odierna ricorrente, sia della riferibilità del danno da infiltrazioni ad una causa esterna (evento esterno, fatto del terzo, fatto del creditore). Sotto il primo profilo, infatti, per quanto detto, tale prova non avrebbe potuto essere fornita per la prima volta in appello, con la conseguenza che il presupposto dell’illecito è stato accertato dalla Corte alla luce del materiale probatorio sino a quel momento legittimamente acquisito. Sotto il secondo profilo, invece, la Corte non ha errato – come invece prospettato dalla ricorrente – nella applicazione dei principi in materia di onere della prova. Accertata la sussistenza dei presupposti dell’illecito e la riferibilità causale del danno alla mancata adozione delle misure di riparazione, al fine di interrompere tale ricostruzione del nesso di causalità materiale la prova del fatto dotato di rilievo causale escludente avrebbe dovuto essere data dall’odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 40 e 41, comma secondo, c.p. Come, del resto, risulta in ogni caso corretta in diritto anche la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di aggravamento del danno ex art. 1227, secondo comma, c.c., per esser stata tardivamente sollevata dall’originaria parte convenuta (tra le altre, Cass. n. 27123/2006). 4. - Con il terzo motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92, 112, 113, 115, c.p.c., e D.M. 55/14, per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la quantificazione delle spese processuali sia del primo, che del secondo grado. Il giudice di secondo grado avrebbe errato: a) là dove ha quantificato le spese di lite senza far riferimento al D.M. n. 55/2014; b) là dove, nonostante la reciproca soccombenza, non ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio; c) nella parte in cui ha disposto il pagamento di euro 401,00, in assenza di prova della effettività della spesa subita dalla parte appellata. 4.1. –Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione. Quanto alla mancata compensazione delle spese processuali, va rammentato che, in riferimento al regolamento di tali spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (tra le molte: Cass. n. 19613/2017). Le restanti censure sono affatto generiche. La ricorrente, anzitutto, denuncia la “violazione dei parametri legali e senza alcuna motivazione”, ma la doglianza, per ciò che attiene alle spese del primo grado, è avulsa dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale risponde ad un motivo di gravame che lamentava, tra l’altro, l’erronea “determinazione del quantum” delle spese processuali rideterminate con ordinanza di correzione materiale e che è stata respinta per carenza di “elementi che possano indurre ad un intervento correttivo”. Tale ratio non è stata impugnata specificamente, avendo parte ricorrente, per un verso, reiterato la doglianza veicolata in sede di gravame e, per altro verso, mancato del tutto di argomentare sulla postulata applicabilità del d.m. n. 55/2014 rispetto a spese processuali soltanto oggetto di correzione materiale in relazione a decisione assunta, dal Tribunale in primo grado, nel 2010. Quanto, poi, alle spese del grado di appello la censura si risolve in una asserzione apodittica, mancando di dare contezza alcuna, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale (art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.), della effettività di (eventuali) errori nell’applicazione di aumenti superiori al massimo dei parametri della tabella operati dalla Corte territoriale in relazione al valore della controversia e alle attività difensive svolte nei due gradi di giudizio di merito. E ciò tenuto conto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. Anche la doglianza che investe la condanna al rimborso delle “spese borsuali” è all’evidenza inammissibile, giacché si esaurisce nel contestare, senza alcuna ulteriore deduzione, la mancanza di prova delle “spese sopportate dalla parte appellata”, ossia una valutazione riservata all’apprezzamento dello stesso giudice. 5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre
Sentenza Cassazione n. 29641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris