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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 21438/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15006/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 10357/2018 depositatoil 26/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con decreto del 26.3.2020, ha, per quanto ancora rileva nella presente sede,rigettato l’opposizione ex art 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di cui era stato dipendente, del credito di € 56.625,00 vantato a titolo di indennità da mancato preavviso, avendo rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.

Il giudice del merito- dopo aver dato atto che la fallita non aveva più erogato regolarmente la retribuzione a Mosetti a partire da settembre 2014e che quest’ultimo, dimessosi nel luglio successivo, aveva percepito, a mezzo assegno emesso il 27 aprile, la sola somma di € 20.000 a fronte di quella maggiore dovutagli - ha escluso che l’opponente avesse diritto al riconoscimento della predetta indennità, che spetta solo quando fra il fatto legittimante il recesso del dipendente dal rapporto di lavoro e la presentazione delle dimissioni intercorra una relazione di immediatezza, da apprezzare secondo il criterio della ragionevolezza, non riscontrabile nella specie, in quanto l’inadempimento della datrice di lavoro risaliva a sette mesi prima del recesso e la reazione del Mosetti era intervenuta dopo un periodo di tempo pari a oltre il doppio di quello previsto per il preavviso dal CNNL di categoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto,affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bi1.cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 cod civ. e dell’art. 23 CNNL [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente rileva che l’art. 2119 cod. civ. prevede il pagamento dell’indennità da mancato preavviso anche in favore di chi non riceva “regolarmente” la retribuzione, e non solo in favore di chi non la riceva affatto.

Evidenzia che lo stesso Tribunale di Roma ha dato atto che egli aveva percepito la somma di € 20.000,00 netti, a parziale soddisfacimento di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni sino ad allora maturate, nell’aprile 2015, ovvero tre mesi prima delle dimissioni e dopo un periodo di inadempimenti periodici, e che nel maggio 2015 gli fu consegnato un altro assegno, rimasto però insoluto.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 132 n. 4 cod. civ. e 111 Cost., per avere il tribunale accertato, da un lato, che la situazione di inadempienza della società poi fallita risaliva a sette mesi prima della presentazione delle dimissioni, e, dall’altro, contraddittoriamente, affermato che l’intervallo temporale tra l’inadempimento (settembre 2014) e le dimissioni (luglio 2015) fosse pari al doppio del preavviso previsto dal contratto collettivo dilavoro di categoria (che è di sei mesi).

Il t ribunale, inoltre, non avrebbe illustrato l’iter logico - giuridico in base al quale ha ritenuto che ricorresse un difetto di immediatezza tra l’inadempimento datoriale e le dimissioni del ricorrente: i n particolare, dopo aver dato atto che questi nell’aprile 2015 aveva incassato l’assegno di € 20.000,00, il giudice avrebbe compiuto un salto logico, retrodatando il fatto legittimante le dimissioni al settembre 2014, anziché farlo decorrere da un’epoca successiva all’aprile 2015.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, in subordine, la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost..

Il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che nel maggio del 2015 gli era stato consegnato un secondo assegno , dell’importo di € 20.000,00, che, posto all’incasso, era tornato insoluto e protestato: osserva dunque che il dies a quo del sicuro inadempimento della datrice di lavoro avrebbe dovuto farsi coincidere con la data della levata del protesto (25 maggio 2015), sicché tra tale data e quella delle sue dimissioni sarebbero trascorsi appena due mesi. 4.Col quarto motivo il ricorrente lamenta che, a fronte dell’accoglimento quasi integrale dell’opposizione, il tribunale abbia parzialmente compensato le spese del giudizio.

4. I primi tre motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondat i , con conseguente assorbimento del quarto.

L’immediatezza fra fatto legittimante il recesso per giusta causa del dipendente e le dimissioni, a fronte della quale va riconosciuto il credito da indennità da mancato preavviso, va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, da valutarsi con r iferimento al caso concreto (Cass.31999/2018, 3222/1980). ll tribunale, pur affermando in premessa di volersi attenere a tale principio, non ne ha fatto una corretta applicazione, perché ha fondato la decisione tenendo conto solo de l periodo di tempo (peraltro individuato –in entrambi i casi erroneamente – dapprima in sette mesi e poi in oltre un anno) trascorso fra il primo inadempimento della società poi fallita e la data delle dimissioni, senza minimamente considerare gli altri fatti che pure risultavano accertati (pagamenti irregolari intermedi, versamento di € 20.000 intervenuto nell’aprile del 2015 e emissione da parte della fallita, nel maggio successivo, di un assegno di pari importo messo all’incasso da Mosetti ma ritornato insoluto), cosi incorrendo in tutti i vizi denunciati col ricorso , ivi compres o quello di motivazione apparente, in quanto basata su un’unica argomentazion e, del tutto inidoneaa sorreggere il convincimento espresso.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di preavviso il giudice è infatti tenuto ad accertare, sulla scorta di tutte le circostanze del caso concreto,quando sia definitivamente venuto meno il rapporto fiduciario che lega il dipendente al datore di lavoro, posto che il periodo di tempo ragionevole, ovvero rientrante nella nozione di immediatezza, entro il quale le dimissioni devono essere rassegnate non può iniziare a decorrere prima di tale momento.

Ciò tanto più in una fattispecie in cui la giusta causa del recesso del dipendente è costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni, in presenza della quale è evidente che la nozione di immediatezza non può essere intesa in senso così restrittivo da dover essere valutata con riguardo esclusivo al primo inadempimento del datore di lavoro, quasi che il dipendente sia tenuto a dimettersi , e così rinunciare in via definitiva alla retribuzione, senza neppure avere il tempo di verificare se detto inadempimento costituisca segnale irreversibile dell’incapacità datoriale di assolvere alle proprie obbligazioni o non sia invece dovuto ad avvenimenti contingenti (un’improvvisa crisi di liquidità, un temporaneo calo del fatturato ecc.), che, ove superati nel breve periodo, gli consentano di mantenere il posto di lavoro.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perun nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie iprimi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15006/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 10357/2018 depositatoil 26/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con decreto del 26.3.2020, ha, per quanto ancora rileva nella presente sede,rigettato l’opposizione ex art 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di cui era stato dipendente, del credito di € 56.625,00 vantato a titolo di indennità da mancato preavviso, avendo rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa. Il giudice del merito- dopo aver dato atto che la fallita non aveva più erogato regolarmente la retribuzione a Mosetti a partire da settembre 2014e che quest’ultimo, dimessosi nel luglio successivo, aveva percepito, a mezzo assegno emesso il 27 aprile, la sola somma di € 20.000 a fronte di quella maggiore dovutagli - ha escluso che l’opponente avesse diritto al riconoscimento della predetta indennità, che spetta solo quando fra il fatto legittimante il recesso del dipendente dal rapporto di lavoro e la presentazione delle dimissioni intercorra una relazione di immediatezza, da apprezzare secondo il criterio della ragionevolezza, non riscontrabile nella specie, in quanto l’inadempimento della datrice di lavoro risaliva a sette mesi prima del recesso e la reazione del Mosetti era intervenuta dopo un periodo di tempo pari a oltre il doppio di quello previsto per il preavviso dal CNNL di categoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto,affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bi1.cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 cod civ. e dell’art. 23 CNNL [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rileva che l’art. 2119 cod. civ. prevede il pagamento dell’indennità da mancato preavviso anche in favore di chi non riceva “regolarmente” la retribuzione, e non solo in favore di chi non la riceva affatto. Evidenzia che lo stesso Tribunale di Roma ha dato atto che egli aveva percepito la somma di € 20.000,00 netti, a parziale soddisfacimento di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni sino ad allora maturate, nell’aprile 2015, ovvero tre mesi prima delle dimissioni e dopo un periodo di inadempimenti periodici, e che nel maggio 2015 gli fu consegnato un altro assegno, rimasto però insoluto. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 132 n. 4 cod. civ. e 111 Cost., per avere il tribunale accertato, da un lato, che la situazione di inadempienza della società poi fallita risaliva a sette mesi prima della presentazione delle dimissioni, e, dall’altro, contraddittoriamente, affermato che l’intervallo temporale tra l’inadempimento (settembre 2014) e le dimissioni (luglio 2015) fosse pari al doppio del preavviso previsto dal contratto collettivo dilavoro di categoria (che è di sei mesi). Il t ribunale, inoltre, non avrebbe illustrato l’iter logico - giuridico in base al quale ha ritenuto che ricorresse un difetto di immediatezza tra l’inadempimento datoriale e le dimissioni del ricorrente: i n particolare, dopo aver dato atto che questi nell’aprile 2015 aveva incassato l’assegno di € 20.000,00, il giudice avrebbe compiuto un salto logico, retrodatando il fatto legittimante le dimissioni al settembre 2014, anziché farlo decorrere da un’epoca successiva all’aprile 2015. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, in subordine, la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost.. Il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che nel maggio del 2015 gli era stato consegnato un secondo assegno , dell’importo di € 20.000,00, che, posto all’incasso, era tornato insoluto e protestato: osserva dunque che il dies a quo del sicuro inadempimento della datrice di lavoro avrebbe dovuto farsi coincidere con la data della levata del protesto (25 maggio 2015), sicché tra tale data e quella delle sue dimissioni sarebbero trascorsi appena due mesi. 4.Col quarto motivo il ricorrente lamenta che, a fronte dell’accoglimento quasi integrale dell’opposizione, il tribunale abbia parzialmente compensato le spese del giudizio. 4. I primi tre motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondat i , con conseguente assorbimento del quarto. L’immediatezza fra fatto legittimante il recesso per giusta causa del dipendente e le dimissioni, a fronte della quale va riconosciuto il credito da indennità da mancato preavviso, va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, da valutarsi con r iferimento al caso concreto (Cass.31999/2018, 3222/1980). ll tribunale, pur affermando in premessa di volersi attenere a tale principio, non ne ha fatto una corretta applicazione, perché ha fondato la decisione tenendo conto solo de l periodo di tempo (peraltro individuato –in entrambi i casi erroneamente – dapprima in sette mesi e poi in oltre un anno) trascorso fra il primo inadempimento della società poi fallita e la data delle dimissioni, senza minimamente considerare gli altri fatti che pure risultavano accertati (pagamenti irregolari intermedi, versamento di € 20.000 intervenuto nell’aprile del 2015 e emissione da parte della fallita, nel maggio successivo, di un assegno di pari importo messo all’incasso da Mosetti ma ritornato insoluto), cosi incorrendo in tutti i vizi denunciati col ricorso , ivi compres o quello di motivazione apparente, in quanto basata su un’unica argomentazion e, del tutto inidoneaa sorreggere il convincimento espresso. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di preavviso il giudice è infatti tenuto ad accertare, sulla scorta di tutte le circostanze del caso concreto,quando sia definitivamente venuto meno il rapporto fiduciario che lega il dipendente al datore di lavoro, posto che il periodo di tempo ragionevole, ovvero rientrante nella nozione di immediatezza, entro il quale le dimissioni devono essere rassegnate non può iniziare a decorrere prima di tale momento. Ciò tanto più in una fattispecie in cui la giusta causa del recesso del dipendente è costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni, in presenza della quale è evidente che la nozione di immediatezza non può essere intesa in senso così restrittivo da dover essere valutata con riguardo esclusivo al primo inadempimento del datore di lavoro, quasi che il dipendente sia tenuto a dimettersi , e così rinunciare in via definitiva alla retribuzione, senza neppure avere il tempo di verificare se detto inadempimento costituisca segnale irreversibile dell’incapacità datoriale di assolvere alle proprie obbligazioni o non sia invece dovuto ad avvenimenti contingenti (un’improvvisa crisi di liquidità, un temporaneo calo del fatturato ecc.), che, ove superati nel breve periodo, gli consentano di mantenere il posto di lavoro. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perun nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie iprimi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per
Decreto Cassazione n. 21438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris