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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20866/2023

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la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di Vallo della Lucania, e il il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 29/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16/07/2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto, contestato al capo A) dell'imputazione provvisoria, di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.), con espressa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. ipotizzata dal Pubblico ministero e ha applicato al solo [OSCURATO:PERSONA] la stessa misura cautelare in relazione all'ipotesi di riciclaggio contestata al capo B).

Con il medesimo provvedimento, il Giudice ha disposto, ai sensi del previgente art. 12- sexies, dl. n. 306 del 1992, il sequestro dei beni oggetto dei trasferimenti fraudolenti e di quelli del solo [OSCURATO:PERSONA], ex art. 648-quater cod. pen., in relazione all'ipotesi di riciclaggio di cui al capo B).

Il provvedimento de quo è stato confermato dal Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza del 24/09/2012, che ha preso atto dell'esclusione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; e analogo provvedimento di conferma è intervenuto relativamente al decreto di sequestro preventivo.

La Corte di cassazione, con sentenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (procedura personale) e 12/03/2013 (procedura reale), ha rigettato i relativi ricorsi, rilevando incidentalmente che, nel caso di specie, non si versava in un'ipotesi di criminalità organizzata..

1.1. Successivamente, il Procuratore della Repubblica di Salerno ha presentato richiesta di giudizio immediato il 17/10/2012 in relazione sia il delitto di cui al capo A), escludendo il riferimento all'art. 7, legge n. 203 del 1991, sia l'ipotesi di riciclaggio a carico di [OSCURATO:PERSONA]; e il Giudice per le indagini preliminari ha provveduto conformemente.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 19/01/2018, ha condannato gli imputati per i delitti loro ascritti, senza menzionare l'art. 7 citato.

Tuttavia, la Corte di appello di Salerno, accogliendo un'eccezione di incompetenza territoriale, ha ritenuto che il reato di cui al capo A) fosse aggravato ex art. 7, legge 203 del 1991; 9 ritenendo la competenza territoriale del Tribunale di Napoli in ragione della vis attractiva ex art. 51, comma 3, cod. proc. pen., ha rimesso gli atti alla Procura partenopea anche in relazione all'ipotesi di riciclaggio contestata a [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il Pubblico ministero ha, quindi, chiesto la conferma ex art. 27 del sequestro preventivo originariamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, contestando agli imputati, con il capo A) dell'imputazione, l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per "il fine di agevolare il clan Fabrocino"; e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta applicando, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo sui beni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti indicati ai capi A) e B).

Il Tribunale del riesame di Napoli ha, però, annullato il relativo decreto in relazione al solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., ritenuto prescritto per insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, senza nulla statuire in ordine alla eccepita incompetenza territoriale relativamente al reato di riciclaggio.

1.3. La Procura di Napoli ha, quindi, trasmesso gli atti alla Procura di Salerno che, con provvedimento del 27/07/2020, le ha restituito gli atti, sostenendo che la competenza dell'altra Procura fosse stata statuita dalla Corte di appello, sicché la relativa decisione poteva essere superata solo con il conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen. 1.4.

La Procura di Napoli ha, poi, chiesto, in data 23/12/2020, l'archiviazione per il solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per prescrizione, ritenendo insussistente l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991; e il Giudice per le indagini preliminari distrettuale, con decreto del 7/01/2021, ha disposto l'archiviazione limitatamente a tale reato.

1.5. Per questo motivo, la stessa Procura di Napoli ha ritrasmesso gli atti a quella di Salerno per competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato al solo [OSCURATO:PERSONA].

La Procura di Salerno, a sua volta, ha trasmesso gli atti, il 25/02/2021, al Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania per competenza territoriale, ritenendo che le movimentazioni bancarie oggetto della contestazione di cui all'art. 648-bis cod. pen. fossero state eseguite presso istituti di credito rientranti nel relativo circondario e che, essendo stato archiviato il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., fosse venuta meno la vis attractiva di cui all'art. 51, comma, 3-bis cod. proc. pen. 1.6.

La Procura di Vallo della Lucania, non condividendo la decisione, ha sollevato contrasto negativo ex art. 54 cod. proc. pen., che l'Avvocato generale presso la Corte di appello di Salerno ha risolto con provvedimento del 26/03/2021, determinando la competenza a procedere della Procura cilentana.

1.7. A seguito della richiesta della locale Procura, quindi, il Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania ha rinviato a giudizio [OSCURATO:PERSONA], per rispondere del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1.8.

Nelle more dell'apertura del procedimento di cognizione, gli amministratori giudiziari hanno chiesto la liquidazione dei rispettivi compensi e il Tribunale di Vallo della Lucania ha rimesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale •di Napoli in data 10/06/2022, il quale, richiamando un proprio provvedimento in data 23/05/2022, ha restituito gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, affermandone la competenza in quanto "quando, come nel caso di specie, la competenza è stata attribuita ad altro Tribunale, in applicazione del comma 1-ter dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., la competenza passa al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente". [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 23/06/2022, ha trasmesso gli atti al Pubblico ministero, avendo la Procura disposto la nomina degli amministratori giudiziari.

A sua volta, la Procura, in data 28/06/2022, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania, davanti al quale pendeva il procedimento penale, per l'attività di gestione ex art. 14-bis disp. att. cod. proc. pen.uLti

1.9. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha, quindi, ritenuto la propria incompetenza, osservando come in relazione al reato di riciclaggio risultasse ancora in essere la cautela reale disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 13/03/2020, avendo il Tribunale del riesame di Napoli confermato, nonostante l'annullamento della misura per la prescrizione del reato di cui all'ad 512-bis cod. pen. aggravato dal metodo mafioso, il decreto di sequestro preventivo per il riciclaggio; e ha osservato che la attuale efficacia del provvedimento non poteva essere messa in discussione dalle successive determinazioni dell'organo inquirente, essendo necessaria, ai fini dell'operatività della regola posta dall'art. 27 cod. proc. pen., una dichiarazione esplicita di incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo, a nulla rilevando altri provvedimenti "esterni", come gli atti del pubblico ministero (cita sul punto Sez.

U, n. 12823 del 25/03/2010, Mones, Rv. 246273).

Inoltre, ha osservato che per la gestione del compendio sequestrato, costituito da partecipazioni societarie e complessi aziendali per la cui gestione sono stati nominati degli amministratori giudiziari, debba farsi applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come novellate dalla legge n. 161 del 2017, applicabile a tutti i sequestri disposti dopo il 19/11/2017 (cita Cass.n. 51973 del 24/12/2019), secondo le quali (v. il comma 1-ter) i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti, nel corso di tutto il procedimento, dal giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 159 del 2011.

Giudice che, secondo il Tribunale, non potrebbe che ravvisarsi nel Giudice per le indagini preliminari di Napoli, quale giudice che aveva emesso il provvedimento di sequestro, non potendo condividersi la valutazione dello stesso Giudice partenopeo, secondo cui, con l'espressione "il giudice che ha emesso il provvedimento", dovrebbe intendersi "non il giudice persona fisica", bensì il "GIP del Tribunale competente" e, quindi, nella specie il Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania.

E dal momento che a fronte della trasmissione degli atti, il Giudice per le indagini preliminari di Napoli aveva ricusato di provvedere, individuando la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania e avendo, quindi, tre giudici ordinari contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto, il Tribunale di Vallo della Lucania ha ravvisato un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., investendo, con ordinanza in data 13/03/2020, questa Corte di cassazione.

1.10. In data 22/10/2022 è pervenuta una nota a firma del Presidente aggiunto dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale si evidenzia che attualmente il Giudice procedente nel merito, con riguardo al reato previsto dall'ad 648-bis cod. pen., per il quale permane il sequestro sui f\szAk beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], è i Tribunale di Vallo della Lucania.

Questo Tribunale dovrebbe essere quello competente ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., dovendo l'espressione "il giudice che ha emesso il provvedimento" essere intesa come riferibile all'organo (nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari) presso il Tribunale competente.

Ciò in quanto le norme sulla competenza territoriale hanno carattere generale, sicché l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. andrebbe letto in rapporto ad esse.

Inoltre, sarebbe anomalo che la gestione dei beni in sequestri rimanesse in capo a un giudice che ha emesso un decreto di sequestro nell'ambito di un procedimento passato alla competenza di altro Tribunale; tanto più che il Giudice per le indagini preliminari di Napoli non avrebbe mai gestito in concreto i beni sottoposti a sequestro, atteso che gli atti relativi alla gestione, nelle more della richiesta formulata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., sarebbero rimasti nella disponibilità del Giudice per le indagini preliminari di Salerno, il quale avrebbe gestito i beni per tutta la durata del processo fino alla sentenza della Corte di appello che ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto negativo di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di diversi Giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte, secondo quanto previsto dell'art. 28 cod. proc. pen. 2.

Sempre in premessa va osservato che in presenza di una statuizione sulla competenza da parte del Giudice che ha adottato la misura cautelare, confermata dal Tribunale del riesame, la relativa decisione non può essere messa in discussione dalle successive determinazioni dell'Organo requirente, dal momento che, ai fini della operatività della regola prevista dall'art. 27 cod. proc. pen., è necessaria una dichiarazione di esplicita incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo, a nulla rilevando altri provvedimenti "esterni" come gli atti del pubblico ministero (v.

Sez. 2, n. 16309 del 9/04/2015, Rv. 263764-01).

2.1. Sotto altro profilo, va richiamata la disposizione dettata dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 161 del 2017, applicabile a tutti i sequestri disposti dopo il 19/11/2017 (cfr. Cass. n. 51973 del 24/12/2019) e, in particolare, quella del comma 1 -ter del citato articolo, secondo la quale i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti, nel corso di tutto il procedimento, dal giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento pronunciato da un organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 159 del 2011.

3. Tanto osservato, rileva il Collegio che il giudice che, secondo la previsione dell'art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., come novellatildalla legge n. 161 del 2017, ha emesso il provvedimento di sequestro ed è, quindi, competente ad adottare i provvedimenti di gestione, deve ravvisarsi nel Giudice per le indagini preliminari di Napoli.

Infatti, pur in presenza di un annullamento da parte del Tribunale del riesame di Napoli della misura reale in relazione al reato di cui all'art. 512-bis aggravato dal metodo mafioso (capo A), ritenuto prescritto, e del venir meno della vis actractiva di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., produttiva dello spostamento della competenza prima al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno e poi del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, lo stesso Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo con riferimento al reato di riciclaggio.

Ne consegue che quella decisione non può essere messa in discussione dalle successive determinazioni dell'organo requirente, dal momento che, ai fini della operatività della regola prevista dall'art. 27 cod. proc. pen., è necessaria una dichiarazione di esplicita incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo, a nulla rilevando altri provvedimenti "esterni" come gli atti del pubblico ministero (v.

Sez. 2, n. 16309 del 9/04/2015, Rv. 263764-01).

4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara la competenza del Giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di Vallo della Lucania, e il il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 29/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16/07/2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto, contestato al capo A) dell'imputazione provvisoria, di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.), con espressa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. ipotizzata dal Pubblico ministero e ha applicato al solo [OSCURATO:PERSONA] la stessa misura cautelare in relazione all'ipotesi di riciclaggio contestata al capo B). Con il medesimo provvedimento, il Giudice ha disposto, ai sensi del previgente art. 12- sexies, dl. n. 306 del 1992, il sequestro dei beni oggetto dei trasferimenti fraudolenti e di quelli del solo [OSCURATO:PERSONA], ex art. 648-quater cod. pen., in relazione all'ipotesi di riciclaggio di cui al capo B). Il provvedimento de quo è stato confermato dal Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza del 24/09/2012, che ha preso atto dell'esclusione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; e analogo provvedimento di conferma è intervenuto relativamente al decreto di sequestro preventivo. La Corte di cassazione, con sentenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (procedura personale) e 12/03/2013 (procedura reale), ha rigettato i relativi ricorsi, rilevando incidentalmente che, nel caso di specie, non si versava in un'ipotesi di criminalità organizzata.. 1.1. Successivamente, il Procuratore della Repubblica di Salerno ha presentato richiesta di giudizio immediato il 17/10/2012 in relazione sia il delitto di cui al capo A), escludendo il riferimento all'art. 7, legge n. 203 del 1991, sia l'ipotesi di riciclaggio a carico di [OSCURATO:PERSONA]; e il Giudice per le indagini preliminari ha provveduto conformemente. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 19/01/2018, ha condannato gli imputati per i delitti loro ascritti, senza menzionare l'art. 7 citato. Tuttavia, la Corte di appello di Salerno, accogliendo un'eccezione di incompetenza territoriale, ha ritenuto che il reato di cui al capo A) fosse aggravato ex art. 7, legge 203 del 1991; 9 ritenendo la competenza territoriale del Tribunale di Napoli in ragione della vis attractiva ex art. 51, comma 3, cod. proc. pen., ha rimesso gli atti alla Procura partenopea anche in relazione all'ipotesi di riciclaggio contestata a [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il Pubblico ministero ha, quindi, chiesto la conferma ex art. 27 del sequestro preventivo originariamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, contestando agli imputati, con il capo A) dell'imputazione, l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per "il fine di agevolare il clan Fabrocino"; e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta applicando, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo sui beni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti indicati ai capi A) e B). Il Tribunale del riesame di Napoli ha, però, annullato il relativo decreto in relazione al solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., ritenuto prescritto per insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, senza nulla statuire in ordine alla eccepita incompetenza territoriale relativamente al reato di riciclaggio. 1.3. La Procura di Napoli ha, quindi, trasmesso gli atti alla Procura di Salerno che, con provvedimento del 27/07/2020, le ha restituito gli atti, sostenendo che la competenza dell'altra Procura fosse stata statuita dalla Corte di appello, sicché la relativa decisione poteva essere superata solo con il conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen. 1.4. La Procura di Napoli ha, poi, chiesto, in data 23/12/2020, l'archiviazione per il solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per prescrizione, ritenendo insussistente l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991; e il Giudice per le indagini preliminari distrettuale, con decreto del 7/01/2021, ha disposto l'archiviazione limitatamente a tale reato. 1.5. Per questo motivo, la stessa Procura di Napoli ha ritrasmesso gli atti a quella di Salerno per competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]. La Procura di Salerno, a sua volta, ha trasmesso gli atti, il 25/02/2021, al Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania per competenza territoriale, ritenendo che le movimentazioni bancarie oggetto della contestazione di cui all'art. 648-bis cod. pen. fossero state eseguite presso istituti di credito rientranti nel relativo circondario e che, essendo stato archiviato il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., fosse venuta meno la vis attractiva di cui all'art. 51, comma, 3-bis cod. proc. pen. 1.6. La Procura di Vallo della Lucania, non condividendo la decisione, ha sollevato contrasto negativo ex art. 54 cod. proc. pen., che l'Avvocato generale presso la Corte di appello di Salerno ha risolto con provvedimento del 26/03/2021, determinando la competenza a procedere della Procura cilentana. 1.7. A seguito della richiesta della locale Procura, quindi, il Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania ha rinviato a giudizio [OSCURATO:PERSONA], per rispondere del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1.8. Nelle more dell'apertura del procedimento di cognizione, gli amministratori giudiziari hanno chiesto la liquidazione dei rispettivi compensi e il Tribunale di Vallo della Lucania ha rimesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale •di Napoli in data 10/06/2022, il quale, richiamando un proprio provvedimento in data 23/05/2022, ha restituito gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, affermandone la competenza in quanto "quando, come nel caso di specie, la competenza è stata attribuita ad altro Tribunale, in applicazione del comma 1-ter dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., la competenza passa al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente". [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 23/06/2022, ha trasmesso gli atti al Pubblico ministero, avendo la Procura disposto la nomina degli amministratori giudiziari. A sua volta, la Procura, in data 28/06/2022, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania, davanti al quale pendeva il procedimento penale, per l'attività di gestione ex art. 14-bis disp. att. cod. proc. pen.uLti 1.9. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha, quindi, ritenuto la propria incompetenza, osservando come in relazione al reato di riciclaggio risultasse ancora in essere la cautela reale disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 13/03/2020, avendo il Tribunale del riesame di Napoli confermato, nonostante l'annullamento della misura per la prescrizione del reato di cui all'ad 512-bis cod. pen. aggravato dal metodo mafioso, il decreto di sequestro preventivo per il riciclaggio; e ha osservato che la attuale efficacia del provvedimento non poteva essere messa in discussione dalle successive determinazioni dell'organo inquirente, essendo necessaria, ai fini dell'operatività della regola posta dall'art. 27 cod. proc. pen., una dichiarazione esplicita di incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo, a nulla rilevando altri provvedimenti "esterni", come gli atti del pubblico ministero (cita sul punto Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, Mones, Rv. 246273). Inoltre, ha osservato che per la gestione del compendio sequestrato, costituito da partecipazioni societarie e complessi aziendali per la cui gestione sono stati nominati degli amministratori giudiziari, debba farsi applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come novellate dalla legge n. 161 del 2017, applicabile a tutti i sequestri disposti dopo il 19/11/2017 (cita Cass.n. 51973 del 24/12/2019), secondo le quali (v. il comma 1-ter) i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti, nel corso di tutto il procedimento, dal giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 159 del 2011. Giudice che, secondo il Tribunale, non potrebbe che ravvisarsi nel Giudice per le indagini preliminari di Napoli, quale giudice che aveva emesso il provvedimento di sequestro, non potendo condividersi la valutazione dello stesso Giudice partenopeo, secondo cui, con l'espressione "il giudice che ha emesso il provvedimento", dovrebbe intendersi "non il giudice persona fisica", bensì il "GIP del Tribunale competente" e, quindi, nella specie il Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania. E dal momento che a fronte della trasmissione degli atti, il Giudice per le indagini preliminari di Napoli aveva ricusato di provvedere, individuando la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania e avendo, quindi, tre giudici ordinari contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto, il Tribunale di Vallo della Lucania ha ravvisato un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., investendo, con ordinanza in data 13/03/2020, questa Corte di cassazione. 1.10. In data 22/10/2022 è pervenuta una nota a firma del Presidente aggiunto dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale si evidenzia che attualmente il Giudice procedente nel merito, con riguardo al reato previsto dall'ad 648-bis cod. pen., per il quale permane il sequestro sui f\szAk beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], è i Tribunale di Vallo della Lucania. Questo Tribunale dovrebbe essere quello competente ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., dovendo l'espressione "il giudice che ha emesso il provvedimento" essere intesa come riferibile all'organo (nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari) presso il Tribunale competente. Ciò in quanto le norme sulla competenza territoriale hanno carattere generale, sicché l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. andrebbe letto in rapporto ad esse. Inoltre, sarebbe anomalo che la gestione dei beni in sequestri rimanesse in capo a un giudice che ha emesso un decreto di sequestro nell'ambito di un procedimento passato alla competenza di altro Tribunale; tanto più che il Giudice per le indagini preliminari di Napoli non avrebbe mai gestito in concreto i beni sottoposti a sequestro, atteso che gli atti relativi alla gestione, nelle more della richiesta formulata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., sarebbero rimasti nella disponibilità del Giudice per le indagini preliminari di Salerno, il quale avrebbe gestito i beni per tutta la durata del processo fino alla sentenza della Corte di appello che ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto negativo di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di diversi Giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte, secondo quanto previsto dell'art. 28 cod. proc. pen. 2. Sempre in premessa va osservato che in presenza di una statuizione sulla competenza da parte del Giudice che ha adottato la misura cautelare, confermata dal Tribunale del riesame, la relativa decisione non può essere messa in discussione dalle successive determinazioni dell'Organo requirente, dal momento che, ai fini della operatività della regola prevista dall'art. 27 cod. proc. pen., è necessaria una dichiarazione di esplicita incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo, a nulla rilevando altri provvedimenti "esterni" come gli atti del pubblico ministero (v. Sez. 2, n. 16309 del 9/04/2015, Rv. 263764-01). 2.1. Sotto altro profilo, va richiamata la disposizione dettata dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 161 del 2017, applicabile a tutti i sequestri disposti dopo il 19/11/2017 (cfr. Cass. n. 51973 del 24/12/2019) e, in particolare, quella del comma 1 -ter del citato articolo, secondo la quale i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti, nel corso di tutto il procedimento, dal giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento pronunciato da un organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 159 del 2011. 3. Tanto osservato, rileva il Collegio che il giudice che, secondo la previsione dell'art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., come novellatildalla legge n. 161 del 2017, ha emesso il provvedimento di sequestro ed è, quindi, competente ad adottare i provvedimenti di gestione, deve ravvisarsi nel Giudice per le indagini preliminari di Napoli. Infatti, pur in presenza di un annullamento da parte del Tribunale del riesame di Napoli della misura reale in relazione al reato di cui all'art. 512-bis aggravato dal metodo mafioso (capo A), ritenuto prescritto, e del venir meno della vis actractiva di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., produttiva dello spostamento della competenza prima al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno e poi del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, lo stesso Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo con riferimento al reato di riciclaggio. Ne consegue che quella decisione non può essere messa in discussione dalle successive determinazioni dell'organo requirente, dal momento che, ai fini della operatività della regola prevista dall'art. 27 cod. proc. pen., è necessaria una dichiarazione di esplicita incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo, a nulla rilevando altri provvedimenti "esterni" come gli atti del pubblico ministero (v. Sez. 2, n. 16309 del 9/04/2015, Rv. 263764-01). 4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara la competenza del Giu
Sentenza Cassazione n. 20866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris