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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1023/2019

ECLI:EU:T:2019:851
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0529_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Comitato delle regioni (causa T‑529/16) «Funzione pubblica – Riforma dello Statuto e del RAA entrata in vigore il 1 o gennaio 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Prelievo di solidarietà a partire dal 1 o gennaio 2014 – Sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014»

1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Bollettino di retribuzione – Inclusione comunemente ammessa ai fini dell’esercizio dei diritti di ricorso (Art. 265 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, § 1) (v. punti 37‑40)

2. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Ricorso proposto avverso talune modifiche dei diritti finanziari, applicate mensilmente e riportate in tutti i bollettini di retribuzione – Termine decorrente dal ricevimento del primo bollettino di retribuzione in cui vengono applicate tali modifiche (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 41, 42)

3. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Ricevibilità – Presupposti (Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE) (v. punti 53‑57)

4. Unione europea – Equilibrio istituzionale – Implicazioni – Rispetto della ripartizione delle competenze – Ripartizione delle competenze tra il Consiglio europeo e il potere legislativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio (Artt. 13, § 2, 14, § 1, 15, § 1, e 16, § 1, TUE; artt. 296, comma 3, e 336 TFUE) (v. punti 65‑74)

5. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato (Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE) (v. punti 76, 77)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 296 TFUE) (v. punti 81, 82)

7. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti (v. punti 98, 127, 151, 152)

8. Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Introduzione di detto prelievo di solidarietà nel corso di un periodo di sospensione nell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 102, 103, 109, 116, 151)

9. Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Introduzione di un prelievo di solidarietà con l’inserimento di una nuova disposizione – Lesione di un principio posto dallo Statuto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punto 117)

10. Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Introduzione di detto prelievo nel corso di un periodo di sospensione nell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità – Limiti – Violazione di detto principio – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 139‑142) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di fissare la retribuzione del ricorrente per il mese di gennaio 2014, quale concretizzata nel foglio paga di tale mese trasmessogli il 13 gennaio 2014 e che sarebbe il primo foglio paga recante applicazione nei suoi confronti dell’articolo 65, paragrafo 4, e dell’articolo 66 bis dello Statuto, di cui all’articolo 1, punti 44 e 46 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( GU 2013, L 287, pag. 15 ), che prevedono, rispettivamente, la sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014 e l’introduzione di un prelievo di solidarietà a partire dal 1 o gennaio 2014.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0529_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Comitato delle regioni (causa T‑529/16) «Funzione pubblica – Riforma dello Statuto e del RAA entrata in vigore il 1 o gennaio 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Prelievo di solidarietà a partire dal 1 o gennaio 2014 – Sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014» 1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Bollettino di retribuzione – Inclusione comunemente ammessa ai fini dell’esercizio dei diritti di ricorso (Art. 265 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, § 1) (v. punti 37‑40) 2. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Ricorso proposto avverso talune modifiche dei diritti finanziari, applicate mensilmente e riportate in tutti i bollettini di retribuzione – Termine decorrente dal ricevimento del primo bollettino di retribuzione in cui vengono applicate tali modifiche (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 41, 42) 3. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Ricevibilità – Presupposti (Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE) (v. punti 53‑57) 4. Unione europea – Equilibrio istituzionale – Implicazioni – Rispetto della ripartizione delle competenze – Ripartizione delle competenze tra il Consiglio europeo e il potere legislativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio (Artt. 13, § 2, 14, § 1, 15, § 1, e 16, § 1, TUE; artt. 296, comma 3, e 336 TFUE) (v. punti 65‑74) 5. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato (Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE) (v. punti 76, 77) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 296 TFUE) (v. punti 81, 82) 7. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti (v. punti 98, 127, 151, 152) 8. Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Introduzione di detto prelievo di solidarietà nel corso di un periodo di sospensione nell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 102, 103, 109, 116, 151) 9. Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Introduzione di un prelievo di solidarietà con l’inserimento di una nuova disposizione – Lesione di un principio posto dallo Statuto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punto 117) 10. Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Introduzione di detto prelievo nel corso di un periodo di sospensione nell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità – Limiti – Violazione di detto principio – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 139‑142) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di fissare la retribuzione del ricorrente per il mese di gennaio 2014, quale concretizzata nel foglio paga di tale mese trasmessogli il 13 gennaio 2014 e che sarebbe il primo foglio paga recante applicazione nei suoi confronti dell’articolo 65, paragrafo 4, e dell’articolo 66 bis dello Statuto, di cui all’articolo 1, punti 44 e 46 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( GU 2013, L 287, pag. 15 ), che prevedono, rispettivamente, la sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014 e l’introduzione di un prelievo di solidarietà a partire dal 1 o gennaio 2014. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
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