CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maggiulli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controdell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 13785/2024Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 15911/2026Data pubblicazione 23/05/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 226/2024 depositatail 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel gennaio 2014 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Anna e GiovanniPaolo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art.2901 c.c., di due atti dispositivi posti in essere dal primo.In particolare, la banca deduceva di vantare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Annafinanziaria stipulati direttamente dal medesimo ovvero da fideiussioniprestate in favore di terzi, risolti per inadempimento negli anni 2009‑2010e sfociati nell’emissione di diversi decreti ingiuntivi nel 2011. Esponevache, in epoca successiva alla comunicazione delle risoluzioni contrattuali eprima dell’esercizio delle azioni esecutive, Dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva, conazienda individuale – costituita in larga parte da beni immobili – per unaquota di partecipazione pari al 65,50%; e che, con successivo atto del 18aprile 2011, aveva trasferito l’intera partecipazione societaria a NotaroGiovanni Paolo, cognato del disponente.Assumeva l’attrice che tali operazioni avessero determinato un rilevantedepauperamento del patrimonio del debitore, sostituendo beni immobilicon partecipazioni societarie facilmente trasferibili, e che fossero statecompiute con consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragionicreditorie, tanto da parte del debitore quanto del terzo acquirente.Numero registro generale 13785/2024Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 15911/2026Data pubblicazione 23/05/2026Si costituivano entrambi i convenuti. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva preliminarmente ildifetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la sussistenzadell’eventus damni e della propria scientia damni.[OSCURATO:PERSONA]Anna deduceva, tra l’altro, l’insussistenza del credito della banca,evidenziando la pendenza dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi erivendicando controcrediti derivanti da rapporti assicurativi.All’esito dell’istruttoria, comprensiva di consulenza tecnica d’ufficio, ilTribunale di Lecce, con sentenza n. 1103 del 4 maggio 2020, accoglieva ladomanda revocatoria e dichiarava inefficaci entrambi gli atti dispositivi,ritenendo sussistenti sia l’eventus damni sia la scientia damni in capo aldebitore e al terzo.2. Avverso tale decisione proponevano separati appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna,poi riuniti.La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 226 del 14 marzo 2024,rigettava entrambi i gravami, confermando integralmente la decisione diprimo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione, affidato ad motivo, illustrato da memoria.3.1. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e2729 c.c., nonché dell’art. 2901 c.c., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto provata la scientia damni in capo al terzoacquirente sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza.Si duole che la corte d’appello abbia acriticamente richiamato ilragionamento del Tribunale, fondato in larga parte sulla pretesasproporzione valoriale tra il valore dei beni conferiti nella società e ilprezzo di cessione delle quote, assumendo quale parametro il valoreNumero registro generale 13785/2024Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 15911/2026Data pubblicazione 23/05/2026nominale della partecipazione sociale (€ 32.750,00) anziché il prezzoeffettivamente corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] (€ 175.800,00), comprensivo delsovrapprezzo risultante dall’atto notarile.Assume che tale erroneo presupposto fattuale abbia viziato l’interoprocedimento inferenziale, trasformando un dato inesistente inpresunzione decisiva, mentre gli ulteriori elementi valorizzati – quali latempistica degli atti e il rapporto di affinità – sarebbero stati considerati inmodo meramente accessorio e comunque inidonei, da soli, a dimostrare laconsapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della banca.Sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata abbia operato una noncorretta sussunzione della fattispecie concreta nello schema dellepresunzioni semplici, in violazione dei criteri legali di cui all’art. 2729 c.c.,con conseguente erronea applicazione dell’art. 2901 c.c.5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni delterzo acquirente può essere fornita anche mediante presunzioni semplici,ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., trattandosi di elemento soggettivoche, attenendo a uno stato psicologico interno, è difficilmente suscettibiledi prova diretta (Cass., Sez. III, ord. 4 gennaio 2024, n. 218; Cass., Sez.III, ord. 3 novembre 2020, n. 24269).Il ricorso alla prova presuntiva è tuttavia subordinato al rigoroso rispettodei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729c.c., la cui violazione integra un errore di diritto.La gravità attiene all’elevato grado di probabilità dell’inferenza dal fattonoto al fatto ignoto; la precisione esige che l’indizio sia certo e univoconella sua dimensione fattuale; la concordanza richiede la convergenza diuna pluralità di elementi sintomatici tra loro coerenti.Un ragionamento inferenziale fondato su circostanze prive di tali caratterio su elementi equivoci risulta giuridicamente illegittimo (Cass. Sez. 2,Numero registro generale 13785/2024Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 15911/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025; Cass., Sez. IV, ord. 27 agosto 2024,n. 23154; Cass., Sez. III, ord. 29 ottobre 2019, n. 27615).La valutazione degli indizi deve inoltre avvenire mediante un giudiziocomplessivo e non atomistico, essendo necessario apprezzarne lareciproca integrazione e convergenza, poiché anche elementisingolarmente non decisivi possono, se considerati unitariamente,assumere rilevanza presuntiva (Cass., Sez. III, sent. 22 giugno 2020, n.12121).In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito chesingoli elementi, quali il mero rapporto di parentela o affinità tra debitoree terzo acquirente, non sono di per sé idonei a fondare la presunzione discientia damni, se non corroborati da ulteriori circostanze gravi, precise econcordanti; diversamente, attribuire a tali elementi valore decisivocomporta una falsa applicazione delle regole sulla prova presuntiva (cfr.,ex plurimis, Cass., Sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4784; Cass., Sez. III, 21marzo 2022, n. 9054; Cass., Sez. III, 28 ottobre 2019, n. 27457).Parimenti, la valutazione della sproporzione del prezzo rispetto al valoredel bene e della tempistica dell’atto dispositivo può assumere rilievoindiziario solo all’esito di un apprezzamento complessivo del contestofattuale (Cass., Sez. I, ord. 6 dicembre 2019, n. 31925).Qualora il ragionamento presuntivo del giudice di merito si fondi su unpresupposto fattuale erroneo o su un travisamento del fatto storico,l’intera inferenza risulta viziata, poiché un indizio privo di gravità oprecisione non può legittimamente sostenere la prova del fatto ignoto. Intali ipotesi, non si verte in un mero errore di valutazione del materialeprobatorio, insindacabile in sede di legittimità, bensì in una violazione ofalsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., per non correttasussunzione della fattispecie concreta nello schema normativo (Cass., Sez.IV, ord. 27 agosto 2024, n. 23154; Cass., Sez. III, ord. 6 settembre 2024,n. 24053; Cass., Sez. VI, ord. 31 dicembre 2021, n. 42105).Numero registro generale 13785/2024Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 15911/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ne consegue che la prova presuntiva della scientia damni è ammissibilesolo ove il giudice di merito fondi la decisione su un presupposto fattualecorretto e su una valutazione globale di elementi indiziari dotati, nel lorocomplesso, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, restandoaltrimenti la decisione esposta a censura per violazione di legge.È pertanto erronea la motivazione della sentenza d’appello nella parte incui (pag. 13 sentenza impugnata) ha ritenuto inconferente la censura sullaparticipatio fraudis, limitandosi ad affermare che non fosse necessarioprovare un accordo fraudolento, senza tuttavia verificare se gli elementivalorizzati dal tribunale fossero idonei, secondo i criteri di gravità,precisione e concordanza, a fondare la prova della scientia damni. LaCorte territoriale ha così confuso la mera consapevolezza dell’atto con laconsapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, avallando unragionamento presuntivo privo di un effettivo giudizio di sintesi sugli indizirichiamati.Ne consegue che la motivazione resa dalla corte di merito in ordine allasussistenza della scientia damni si risolve in una giustificazionemeramente apparente, in quanto fondata su indizi privi del necessariocontenuto probatorio e logico, così integrando il vizio di violazione dilegge.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 13785/2024Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 15911/2026Data pubblicazione 23/05/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 6 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]