CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Novata ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di [OSCURATO:PERSONA],Micco, detenuto in regime differenziato di cui all'art. 41- bis, ord. pen., contro il diniego della Direzione della Casa circondariale di utilizzo di un frigo congelatore per la conservazione dei cibi acquistati a modello 72. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha risposto ad una pretesa che non attiene alla tutela o all'esercizio di un diritto soggettivo; rilevato che il ricorrente si duole dell'adozione di un provvedimento organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria che non ha, appunto, incidenza su situazioni di diritto soggettivo; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il conljliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]Dè. [OSCURATO:PERSONA], DEp O [OSCURATO:PERSONA] ..,