Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 32185/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

92», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse maturata la prescrizione inerente ai crediti tributari oggetto di impugnazione giurisdizionale, atteso che l'interpretazione data dell'art. 63, commi 1 e 2, del D. lgs, n. 546 del 1992, secondo cui la mancata riassunzione determinerebbe l'estinzione dell’intero processo con cancellazione di ogni atto processuale, ivi compresi quelli posti in essere dall'Agenzia delle Entrate, non può che comportare la declaratoria di prescrizione delle asserite pretese fatte valere dall’Agenzia delle Entrate e perché, in difetto di un atto interruttivo nelle forme previste dall’art. 2943 cod.r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 civ., la prescrizione decennale dovrebbe decorrere dall’avviso di accertamento originario (2004). b.

Secondo motivo: «II) VIOLAZIONE DELL’ART. 360 N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 112 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]», deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di delibazione dell’insussistenza del credito tributario. c.

Terzo motivo: «III) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 360 N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGGE 20/20», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, laddove ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda di fallimento e degli atti successivi, atteso che la norma emanata nella situazione di emergenza, cagionata dalla pandemia, sarebbe preordinata a disporre l’improcedibilità dei procedimenti pendenti nell’arco temporale da essa indicato (9 marzo 2020/30 giugno 2020), proprio allo scopo di evitare che possa essere dichiarato il fallimento di soggetti giuridici in tale periodo di grave difficoltà; d.

Quarto motivo: «IV) VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.

VIOLAZIONE DELL’ART. 5 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in relazione alla prova dello stato di insolvenza, siccome sarebbe stata fornita ampia prova dell'illegittimità dei crediti tributari, essendo stati impugnati e contestati in Commissione tributaria in innumerevoli giudizi, ed avendo invece il giudice di secondo grado violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 mancando di esaminare quanto puntualmente dedotto, e omettendo di fare uso degli ampi poteri di cui è titolare in sede di istruttoria fallimentare. e.

Il ricorso invita, in subordine, a sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 10, primo comma, del decreto-legge n. 23 del 2020 e degli artt. 393 cod. proc. civ. e 63, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, nonché, in ulteriore subordine, a rinviarne pregiudizialmente l’interpretazione alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suo potenziale conflitto con il principio di non discriminazione (Art. 12 CE), con il principio di libertà di stabilimento (Art. 43 CE e segg.), e con quello di libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero con i diritti fondamentali dell’Unione.

2. I controricorrenti svolgono argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello, sul tema della prescrizione del debito tributario della fallita, ha in effetti esposto una sola ratio decidendi, e non due distinte rationes, come argomenta la curatela, pronunciando nel merito l’insussistenza dell’eccepita prescrizione.

Infatti, la questione dell’inammissibilità della deduzione sul punto avanzata dalla reclamante è stata solo abbozzata nella motivazione, ma non ulteriormente sviluppata come argomento fondante la decisione sul punto, che è stata indiscutibilmente di rigetto nel merito e non in rito.

Del resto, ove la Corte di appello avesse deciso in rito, non avrebbe potuto affrontare il merito della questione, per l’evidente preclusione che la rilevata violazione formale avrebbe avuto in punto di r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 consumazione della potestas iudicandi del giudice sul punto.

Al contrario, la decisione di rigetto nel merito dell’eccezione di prescrizione, che è si ripete l’unica ad essere stata adottata, si sottrae alle critiche del motivo di ricorso.

Invero, la natura impugnatoria del giudizio tributario fa sì che la pretesa erariale, oggetto di impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali tributari, sia già compiutamente formata prima dell’inizio del relativo contenzioso.

Tanto comporta che, intervenuta una qualsivoglia causa di estinzione del processo tributario, la prescrizione decennale della pretesa fiscale inizia a decorrere proprio dalla data di verificazione dell’evento estintivo del processo, come la giurisprudenza della Sezione tributaria di questa Corte ha sempre affermato (da ultimo, Sez. 5 n. 7444/2022 e 12838/2022).

E’, quindi, del tutto infondata la tesi della ricorrente, secondo cui l’estinzione del giudizio tributario determinerebbe automaticamente la prescrizione della pretesa erariale.

Nella specie, la Corte di appello ha espressamente accertato che l’amministrazione fiscale ha notificato al contribuente le cartelle esattoriali conseguenti all’estinzione dei relativi giudizi tributari, rispettivamente in data 10 maggio 2018 e 19 settembre 2019 (dunque certamente nel termine decennale decorrente dalla scadenza infruttuosa dei termini per la riassunzione del giudizio di rinvio disposto con le sentenze di questa Corte del 2015 e 2017), sicché è rettamente pervenuta alla reiezione dell’eccezione di prescrizione.

5. Il secondo motivo è infondato laddove lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di insussistenza della pretesa impositiva a seguito delle suddette sentenze di questa Corte di annullamento con rinvio, giacché, anche sulla base di quanto appena r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 argomentato a confutazione del primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha espressamente pronunciato sull’eccezione di decadenza, sicché non vi è alcuna omissione di pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc, civ.

La censura è, peraltro, inammissibile laddove pretende da questa Corte un nuovo esame del merito della pretesa impositiva, ormai definitiva, attività che è preclusa a questa Corte di legittimità, risultando l’accertamento riservato ai giudici di merito, in assenza di specifiche doglianze inerenti all’applicazione dei canoni legali di valutazione del materiale probatorio selezionato ai fini del decidere.

6. Il terzo motivo è infondato.

L'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, prevede, al comma 1, tra l’altro l'improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

La lettera della norma è chiara nel dichiarare temporaneamente improcedibili i soli procedimenti iniziati nel suddetto periodo, non già tutti i procedimenti già pendenti alla data di inizio del periodo medesimo.

La Corte territoriale ha condivisibilmente affermato come la diversità di trattamento appaia frutto di una scelta di bilanciamento tra gli interessi coinvolti non irragionevole, considerata la finalità, dichiarata nel provvedimento, di fornire ausilio urgente alle imprese colpite dalla emergenza COVID, alla quale si mostra coerente l’esclusione di quelle la cui insolvenza era in discussione già anteriormente alla insorgenza dell’epidemia.

In tal senso, si mostra priva di fondamento anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del citato decreto.r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022

7. Il quarto motivo è inammissibile poiché, sotto l’apparente lamentela di una falsa applicazione delle norme in tema di valutazione dell’insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, nella sostanza pretende da questa Corte una rivalutazione del giudizio stesso sull’insolvenza reso dalla Corte territoriale.

Invero, il giudice di secondo grado ha chiaramente esplicitato in motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’insolvenza, espressamente replicando alle censure mosse dalla ricorrente in sede di reclamo, sia in relazione alla sussistenza del credito tributario sia all’assenza di alcun controcredito della società ricorrente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Tale giudizio, siccome ampiamente superiore al minimo costituzionale e perfettamente intellegibile, si sottrae come tale al sindacato di legittimità attribuito a questa Corte.

8. La questione di costituzionalità degli artt. 393 cod. proc. civ. e 63, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, peraltro priva di adeguata spiegazione, si mostra comunque manifestamente infondata, per la già ricordata natura impugnatoria del giudizio tributario, la cui prosecuzione è, dunque, interesse dello stesso contribuente, il quale non può certo dolersi della definitività dell’atto amministrativo di accertamento se ha omesso di proseguire nel termine il processo avente ad oggetto la contestazione della pretesa fiscale.

9. Da ultimo, va disattesa la sollecitazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], atteso che la ricorrente non spiega in alcun modo quale sia la relazione tra le norme interne oggetto della presente controversia e i principi di non discriminazione, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, e più in generale dei diritti fondamentali r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 dell’Unione, la cui valutazione pretenderebbe di vedere applicata alla fattispecie.

Diversamente, l’obiettivo del rinvio, per come la questione risulta proposta, si rivela quello di investire la Corte UE del compito di valutare la correttezza della soluzione data dal giudice nazionale alla controversia, ciò che non è ammissibile (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021).

10. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a rifondere ai controricorrenti le spese della presente fase di legittimità, che liquida, in favore della Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge e, in favore de I [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
92», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse maturata la prescrizione inerente ai crediti tributari oggetto di impugnazione giurisdizionale, atteso che l'interpretazione data dell'art. 63, commi 1 e 2, del D. lgs, n. 546 del 1992, secondo cui la mancata riassunzione determinerebbe l'estinzione dell’intero processo con cancellazione di ogni atto processuale, ivi compresi quelli posti in essere dall'Agenzia delle Entrate, non può che comportare la declaratoria di prescrizione delle asserite pretese fatte valere dall’Agenzia delle Entrate e perché, in difetto di un atto interruttivo nelle forme previste dall’art. 2943 cod.r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 civ., la prescrizione decennale dovrebbe decorrere dall’avviso di accertamento originario (2004). b. Secondo motivo: «II) VIOLAZIONE DELL’ART. 360 N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 112 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]», deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di delibazione dell’insussistenza del credito tributario. c. Terzo motivo: «III) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 360 N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGGE 20/20», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, laddove ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda di fallimento e degli atti successivi, atteso che la norma emanata nella situazione di emergenza, cagionata dalla pandemia, sarebbe preordinata a disporre l’improcedibilità dei procedimenti pendenti nell’arco temporale da essa indicato (9 marzo 2020/30 giugno 2020), proprio allo scopo di evitare che possa essere dichiarato il fallimento di soggetti giuridici in tale periodo di grave difficoltà; d. Quarto motivo: «IV) VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in relazione alla prova dello stato di insolvenza, siccome sarebbe stata fornita ampia prova dell'illegittimità dei crediti tributari, essendo stati impugnati e contestati in Commissione tributaria in innumerevoli giudizi, ed avendo invece il giudice di secondo grado violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 mancando di esaminare quanto puntualmente dedotto, e omettendo di fare uso degli ampi poteri di cui è titolare in sede di istruttoria fallimentare. e. Il ricorso invita, in subordine, a sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 10, primo comma, del decreto-legge n. 23 del 2020 e degli artt. 393 cod. proc. civ. e 63, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, nonché, in ulteriore subordine, a rinviarne pregiudizialmente l’interpretazione alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suo potenziale conflitto con il principio di non discriminazione (Art. 12 CE), con il principio di libertà di stabilimento (Art. 43 CE e segg.), e con quello di libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero con i diritti fondamentali dell’Unione. 2. I controricorrenti svolgono argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello, sul tema della prescrizione del debito tributario della fallita, ha in effetti esposto una sola ratio decidendi, e non due distinte rationes, come argomenta la curatela, pronunciando nel merito l’insussistenza dell’eccepita prescrizione. Infatti, la questione dell’inammissibilità della deduzione sul punto avanzata dalla reclamante è stata solo abbozzata nella motivazione, ma non ulteriormente sviluppata come argomento fondante la decisione sul punto, che è stata indiscutibilmente di rigetto nel merito e non in rito. Del resto, ove la Corte di appello avesse deciso in rito, non avrebbe potuto affrontare il merito della questione, per l’evidente preclusione che la rilevata violazione formale avrebbe avuto in punto di r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 consumazione della potestas iudicandi del giudice sul punto. Al contrario, la decisione di rigetto nel merito dell’eccezione di prescrizione, che è si ripete l’unica ad essere stata adottata, si sottrae alle critiche del motivo di ricorso. Invero, la natura impugnatoria del giudizio tributario fa sì che la pretesa erariale, oggetto di impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali tributari, sia già compiutamente formata prima dell’inizio del relativo contenzioso. Tanto comporta che, intervenuta una qualsivoglia causa di estinzione del processo tributario, la prescrizione decennale della pretesa fiscale inizia a decorrere proprio dalla data di verificazione dell’evento estintivo del processo, come la giurisprudenza della Sezione tributaria di questa Corte ha sempre affermato (da ultimo, Sez. 5 n. 7444/2022 e 12838/2022). E’, quindi, del tutto infondata la tesi della ricorrente, secondo cui l’estinzione del giudizio tributario determinerebbe automaticamente la prescrizione della pretesa erariale. Nella specie, la Corte di appello ha espressamente accertato che l’amministrazione fiscale ha notificato al contribuente le cartelle esattoriali conseguenti all’estinzione dei relativi giudizi tributari, rispettivamente in data 10 maggio 2018 e 19 settembre 2019 (dunque certamente nel termine decennale decorrente dalla scadenza infruttuosa dei termini per la riassunzione del giudizio di rinvio disposto con le sentenze di questa Corte del 2015 e 2017), sicché è rettamente pervenuta alla reiezione dell’eccezione di prescrizione. 5. Il secondo motivo è infondato laddove lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di insussistenza della pretesa impositiva a seguito delle suddette sentenze di questa Corte di annullamento con rinvio, giacché, anche sulla base di quanto appena r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 argomentato a confutazione del primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha espressamente pronunciato sull’eccezione di decadenza, sicché non vi è alcuna omissione di pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc, civ. La censura è, peraltro, inammissibile laddove pretende da questa Corte un nuovo esame del merito della pretesa impositiva, ormai definitiva, attività che è preclusa a questa Corte di legittimità, risultando l’accertamento riservato ai giudici di merito, in assenza di specifiche doglianze inerenti all’applicazione dei canoni legali di valutazione del materiale probatorio selezionato ai fini del decidere. 6. Il terzo motivo è infondato. L'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, prevede, al comma 1, tra l’altro l'improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. La lettera della norma è chiara nel dichiarare temporaneamente improcedibili i soli procedimenti iniziati nel suddetto periodo, non già tutti i procedimenti già pendenti alla data di inizio del periodo medesimo. La Corte territoriale ha condivisibilmente affermato come la diversità di trattamento appaia frutto di una scelta di bilanciamento tra gli interessi coinvolti non irragionevole, considerata la finalità, dichiarata nel provvedimento, di fornire ausilio urgente alle imprese colpite dalla emergenza COVID, alla quale si mostra coerente l’esclusione di quelle la cui insolvenza era in discussione già anteriormente alla insorgenza dell’epidemia. In tal senso, si mostra priva di fondamento anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del citato decreto.r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 7. Il quarto motivo è inammissibile poiché, sotto l’apparente lamentela di una falsa applicazione delle norme in tema di valutazione dell’insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, nella sostanza pretende da questa Corte una rivalutazione del giudizio stesso sull’insolvenza reso dalla Corte territoriale. Invero, il giudice di secondo grado ha chiaramente esplicitato in motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’insolvenza, espressamente replicando alle censure mosse dalla ricorrente in sede di reclamo, sia in relazione alla sussistenza del credito tributario sia all’assenza di alcun controcredito della società ricorrente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale giudizio, siccome ampiamente superiore al minimo costituzionale e perfettamente intellegibile, si sottrae come tale al sindacato di legittimità attribuito a questa Corte. 8. La questione di costituzionalità degli artt. 393 cod. proc. civ. e 63, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, peraltro priva di adeguata spiegazione, si mostra comunque manifestamente infondata, per la già ricordata natura impugnatoria del giudizio tributario, la cui prosecuzione è, dunque, interesse dello stesso contribuente, il quale non può certo dolersi della definitività dell’atto amministrativo di accertamento se ha omesso di proseguire nel termine il processo avente ad oggetto la contestazione della pretesa fiscale. 9. Da ultimo, va disattesa la sollecitazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], atteso che la ricorrente non spiega in alcun modo quale sia la relazione tra le norme interne oggetto della presente controversia e i principi di non discriminazione, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, e più in generale dei diritti fondamentali r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13420/2021 Numero sezionale 3224/2022 Numero di raccolta generale 32185/2022 Data pubblicazione 02/11/2022 dell’Unione, la cui valutazione pretenderebbe di vedere applicata alla fattispecie. Diversamente, l’obiettivo del rinvio, per come la questione risulta proposta, si rivela quello di investire la Corte UE del compito di valutare la correttezza della soluzione data dal giudice nazionale alla controversia, ciò che non è ammissibile (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021). 10. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a rifondere ai controricorrenti le spese della presente fase di legittimità, che liquida, in favore della Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge e, in favore de I [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.r.g. n. 13420/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4
Sentenza Cassazione n. 32185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris